Art. 13 
 
Disposizioni  urgenti  per   assicurare   l'efficace   e   tempestivo
  svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura  e
  per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso
  il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  1. (( Allo scopo di assicurare il regolare, efficace  e  tempestivo
svolgimento delle attivita' di  valutazione  tecnica  previste  dalla
normativa vigente, le disposizioni dell'articolo  68,  comma  2,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 12, comma 20,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non  si  applicano  nei  confronti
degli  organismi  operanti  nei  settori   della   tutela   e   della
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e  delle  attivita'
culturali, nonche' nei confronti  dei  nuclei  di  valutazione  degli
investimenti pubblici.  Ai  componenti  degli  organismi  di  cui  al
precedente periodo non spetta alcun compenso, indennita', gettone  di
presenza o rimborso spese  per  la  partecipazione  ai  lavori  degli
organismi stessi. I predetti organismi sono  ricostituiti  anche  ove
siano cessati per effetto delle disposizioni di cui al primo periodo.
In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata  prevista  dalle
disposizioni  che  ne  prevedono  l'istituzione  e  ne  regolano   il
funzionamento. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo ridetermina, con proprio decreto, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il numero dei componenti degli organismi di cui  al
presente comma, assicurandone una riduzione pari ad almeno il 10  per
cento. )) 
  2. Gli organismi di cui al comma 1 operano  senza  oneri  a  carico
della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali  spese
di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni  previste  a
legislazione vigente per tali  categorie  di  spese  e  comunque  nei
limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente
per  le  medesime  spese.  Ai  componenti  dei   suddetti   organismi
collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'. 
  (( 2-bis. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  continua  ad
avvalersi della Commissione permanente tecnico-artistica  di  cui  al
regio decreto 20 gennaio 1905, n. 27, e successive  modificazioni,  e
al regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica 5 agosto 1999, n. 524,  che
ha il compito di esaminare  i  tipi  delle  nuove  monete  metalliche
nazionali, con esclusione del lato comune  delle  monete  euro  ed  i
relativi conii e di pronunziarsi su ogni  altro  argomento  affine  o
attinente alla monetazione. Per la  partecipazione  alla  Commissione
sono esclusi compensi e indennita' a  qualsiasi  titolo,  incluso  il
rimborso spese. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  68,  comma  2,  del
          citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "2. Nei casi in cui,  in  attuazione  del  comma  2-bis
          dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223  del  2006
          venga riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali di
          cui al comma 1, la proroga e' concessa per un  periodo  non
          superiore a due anni. In sede di concessione della  proroga
          prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi
          ulteriori  obiettivi  di   contenimento   dei   trattamenti
          economici da corrispondere ai  componenti  privilegiando  i
          compensi  collegati  alla  presenza   rispetto   a   quelli
          forfetari od  onnicomprensivi  e  stabilendo  l'obbligo,  a
          scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui  sede
          di   servizio    coincida    con    la    localita'    sede
          dell'organismo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  12,  comma  20,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n.  156,
          S.O., onvertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto
          2012, n. 189, S.O.: 
              "20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
          collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
          regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma  2,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  le
          attivita'    svolte    dagli    organismi    stessi    sono
          definitivamente  trasferite  ai  competenti  uffici   delle
          amministrazioni nell'ambito delle  quali  operano.  Restano
          fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
          nazionali di cui all'articolo 11  della  legge  7  dicembre
          2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
          n.  266,  l'Osservatorio   nazionale   per   l'infanzia   e
          l'adolescenza  di  cui  all'articolo  1  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,  n.  103,  la
          Consulta  nazionale  per  il  servizio  civile,   istituita
          dall'articolo 10, comma 2, della legge 8  luglio  1998,  n.
          230, l'Osservatorio per  il  contrasto  della  pedofilia  e
          della pornografia minorile, di cui all'articolo  17,  comma
          1-bis, della  legge  3  agosto  1998,  n.  269  nonche'  il
          Comitato nazionale di parita' e  la  Rete  nazionale  delle
          consigliere  e  dei  consiglieri   di   parita'   di   cui,
          rispettivamente, all'articolo  8  ed  all'articolo  19  del
          decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, ai componenti dei suddetti  organismi
          collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'.". 
              Il regio decreto 20 gennaio 1905,  n.  27  (Istituzione
          presso  il  Ministero  del  tesoro   di   una   commissione
          permanente artistica  in  riguardo  alla  monetazione),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1905. 
              Il decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della  programmazione  economica  5  agosto  1999,  n.  524
          (Regolamento  recante  norme   per   la   fabbricazione   e
          l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2000, n. 10.