Art. 17 Criteri 1. Un nome e' registrato come specialita' tradizionale garantita se lo stesso e' stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico, ovvero se designa il carattere tradizionale o la specificita' del prodotto. 2. Ai fini del la registrazione come specialita' tradizionale garantita si intende per «tradizionale» l'uso sul mercato nazionale attestato da un periodo di tempo di almeno 30 anni; 3. Non puo' essere registrato un nome che faccia riferimento unicamente ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti, ovvero ad affermazioni previste da una particolare normativa dell'Unione. 4. Se nella procedura di opposizione a livello comunitario ai sensi dell'art. 51 del Reg. (UE) n. 1151/2012 viene dimostrato che il nome e' usato anche in un altro Stato membro o in un Paese terzo, al fine di distinguere i prodotti comparabili o i prodotti che condividono un nome identico o analogo, la decisione di registrazione puo' prevedere che il nome della Specialita' Tradizionale Garantita sia accompagnato dall'affermazione «fatto secondo la tradizione di» immediatamente seguito dal nome di un paese o di una sua regione.