Art. 17 
 
                               Criteri 
 
  1. Un nome e' registrato come specialita' tradizionale garantita se
lo stesso e' stato  utilizzato  tradizionalmente  in  riferimento  al
prodotto specifico, ovvero se designa il carattere tradizionale o  la
specificita' del prodotto. 
  2. Ai fini  del  la  registrazione  come  specialita'  tradizionale
garantita si intende per «tradizionale» l'uso sul  mercato  nazionale
attestato da un periodo di tempo di almeno 30 anni; 
  3. Non puo'  essere  registrato  un  nome  che  faccia  riferimento
unicamente ad affermazioni di carattere generale, utilizzate  per  un
insieme  di  prodotti,  ovvero  ad  affermazioni  previste   da   una
particolare normativa dell'Unione. 
  4. Se nella procedura di opposizione a livello comunitario ai sensi
dell'art. 51 del Reg. (UE) n. 1151/2012 viene dimostrato che il  nome
e' usato anche in un altro Stato membro o in un Paese terzo, al  fine
di distinguere i prodotti comparabili o i prodotti che condividono un
nome identico o analogo, la decisione di registrazione puo' prevedere
che il nome della Specialita' Tradizionale Garantita sia accompagnato
dall'affermazione «fatto secondo  la  tradizione  di»  immediatamente
seguito dal nome di un paese o di una sua regione.