Art. 18 
 
                     Disciplinare di produzione 
 
  1. Per beneficiare di una Specialita' Tradizionale Garantita (STG),
un prodotto e' conforme a un disciplinare che  comprende  almeno  gli
elementi seguenti: 
  a) il nome di cui e'  proposta  la  registrazione,  utilizzato  per
descrivere il prodotto specifico; 
  b)  la   descrizione   del   prodotto,   comprese   le   principali
caratteristiche    fisiche,     chimiche,     microbiologiche     e/o
organolettiche, a dimostrazione della specificita' del prodotto; 
  c) la descrizione del metodo di produzione che i produttori  devono
rispettare compresi, se del caso,  la  natura  e  le  caratteristiche
delle materie prime o degli ingredienti utilizzati  e  il  metodo  di
elaborazione del prodotto; 
  d)  gli  elementi   fondamentali   che   attestano   il   carattere
tradizionale del prodotto; 
  e) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura  del  prodotto  e
l'eventuale logo della STG.