Art. 18 Disciplinare di produzione 1. Per beneficiare di una Specialita' Tradizionale Garantita (STG), un prodotto e' conforme a un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti: a) il nome di cui e' proposta la registrazione, utilizzato per descrivere il prodotto specifico; b) la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche, a dimostrazione della specificita' del prodotto; c) la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto; d) gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto; e) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto e l'eventuale logo della STG.