Art. 21 Domanda di registrazione 1. La domanda per ottenere la registrazione di una STG e' avanzata dai soggetti legittimati di cui al precedente art. 19 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare. 2. La domanda di cui al comma 1 e' presentata a mezzi PEC o in formato cartaceo in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche e integrazioni ed e' firmata dal legale rappresentante. La domanda contiene inoltre l'indirizzo di posta certificata del soggetto richiedente. 3. L'istanza e' accompagnata dai seguenti allegati: a) atto costitutivo dell'associazione; b) delibera assembleare dalla quale risulti la volonta' dei produttori di presentare domanda per la registrazione della STG, qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto; c) disciplinare di produzione di cui all'art. 18; d) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare che il prodotto e' ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento ovvero ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente nonche' l'uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, della denominazione della quale si richiede la registrazione; e) relazione socio-economica contenente le seguenti informazioni: quantita' prodotta con riferimento all'ultima annata di produzione disponibile; numero aziende coinvolte distinte per singolo segmento della filiera (attuali e potenziali); I contenuti della documentazione inviata ai sensi delle precedenti lettere d) ed e) sono supportati da evidenze tecnico-scientifiche o di altra natura da prodursi a carico del soggetto richiedente la registrazione. 4. L'istanza puo' inoltre contenere un marchio gia' registrato e proposto come logo della STG da inserire nel disciplinare di produzione a condizione dell'esplicita rinuncia scritta a titolo gratuito dei suo titolare, a far data dal riconoscimento della STG interessata.