Art. 22 Valutazione delle domande di registrazione 1. Il Ministero, ricevuta una domanda di registrazione per una STG informa a mezzo e-mail tutte le Regioni. Le Regioni interessate a partecipare alla valutazione della domanda di registrazione lo comunicano a mezzo e-mail al Ministero entro 30 giorni. 2. In presenza di Regioni interessate alla valutazione dell'istanza di una STG, entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di registrazione la/le Regione/i interessata/e richiede/ono al Ministero una riunione per l'esame delle problematiche legate all'istanza presentata. 3. A seguito della riunione di cui al comma precedente, o in caso di mancata richiesta della riunione nel termine di cui al precedente comma, la/le Regione/i trasmette/ono al Ministero il proprio, parere entro 90 giorni dalla data di trasmissione della domanda di registrazione ed il Ministero, ricevuto tale parere procede alla valutazione della richiesta di registrazione. 4. In caso di mancata ricezione del parere di cui al precedente comma 3, il Ministero informa tramite e-mail o fax la/le Regione/i interessata/e che procedera' alla valutazione della domanda di registrazione ai sensi dei seguenti commi anche in assenza di parere, qualora lo stesso non pervenga al Ministero entro 30 giorni dalla data della comunicazione. 5. La domanda di registrazione e' valutata dal Ministero entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del parere regionale o dalla scadenza del termine previsto per il parere regionale. 6. Ai fini della valutazione della domanda di registrazione il Ministero accerta: a) la legittimazione del soggetto richiedente; b) la completezza della documentazione come individuata dal presente decreto nonche' la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal presente decreto; c) la rispondenza del disciplinare alle previsioni di cui al presente decreto; d) che la denominazione proposta per la registrazione non rientri in uno dei casi di cui all'art. 17 comma 3; e) che l'eventuale marchio proposto come logo della denominazione sia coerente con la normativa vigente. 7. Eventuali osservazioni e/o rilievi derivanti dall'analisi dell'istanza presentata sono comunicati al soggetto richiedente e, se presente/i, alla/e Regione/i interessata/e. 8. Il soggetto richiedente fornisce al Ministero e alla/e Regione/i interessata/e se presente, adeguati elementi di risposta entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 7. In caso di mancata risposta ovvero in caso di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi di cui al precedente comma 7 nel termine previsto il Ministero comunica con apposito atto al soggetto richiedente ed alla/e Regione/i interessata/e, se presente, a chiusura del procedimento amministrativo concernente la domanda di registrazione. 9. In caso di valutazione positiva dell'istanza di riconoscimento, il Ministero trasmette alla/e Regione/i interessata/e se presente ed al soggetto richiedente il disciplinare di produzione nella stesura finale.