Art. 22 
 
             Valutazione delle domande di registrazione 
 
  1. Il Ministero, ricevuta una domanda di registrazione per una  STG
informa a mezzo e-mail tutte le Regioni.  Le  Regioni  interessate  a
partecipare  alla  valutazione  della  domanda  di  registrazione  lo
comunicano a mezzo e-mail al Ministero entro 30 giorni. 
  2. In presenza di Regioni interessate alla valutazione dell'istanza
di una STG, entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda  di
registrazione la/le Regione/i interessata/e richiede/ono al Ministero
una riunione  per  l'esame  delle  problematiche  legate  all'istanza
presentata. 
  3. A seguito della riunione di cui al comma precedente, o  in  caso
di mancata richiesta della riunione nel termine di cui al  precedente
comma, la/le Regione/i trasmette/ono al Ministero il proprio,  parere
entro  90  giorni  dalla  data  di  trasmissione  della  domanda   di
registrazione ed il Ministero,  ricevuto  tale  parere  procede  alla
valutazione della richiesta di registrazione. 
  4. In caso di mancata ricezione del parere  di  cui  al  precedente
comma 3, il Ministero informa tramite e-mail o  fax  la/le  Regione/i
interessata/e  che  procedera'  alla  valutazione  della  domanda  di
registrazione ai sensi dei seguenti commi anche in assenza di parere,
qualora lo stesso non pervenga al Ministero  entro  30  giorni  dalla
data della comunicazione. 
  5. La domanda di registrazione  e'  valutata  dal  Ministero  entro
novanta giorni decorrenti dal  ricevimento  del  parere  regionale  o
dalla scadenza del termine previsto per il parere regionale. 
  6. Ai fini della valutazione  della  domanda  di  registrazione  il
Ministero accerta: 
  a) la legittimazione del soggetto richiedente; 
  b)  la  completezza  della  documentazione  come  individuata   dal
presente  decreto  nonche'  la  rispondenza  ai  requisiti  ed   alle
condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal  presente
decreto; 
  c) la rispondenza  del  disciplinare  alle  previsioni  di  cui  al
presente decreto; 
  d) che la denominazione proposta per la registrazione  non  rientri
in uno dei casi di cui all'art. 17 comma 3; 
  e) che l'eventuale marchio proposto come logo  della  denominazione
sia coerente con la normativa vigente. 
  7.  Eventuali  osservazioni  e/o  rilievi  derivanti   dall'analisi
dell'istanza presentata sono comunicati al soggetto richiedente e, se
presente/i, alla/e Regione/i interessata/e. 
  8. Il soggetto richiedente fornisce al Ministero e alla/e Regione/i
interessata/e se presente, adeguati elementi  di  risposta  entro  60
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma
7. In caso di mancata risposta ovvero in caso  di  mancata  rimozione
delle cause sulle quali si fondano i rilievi  di  cui  al  precedente
comma 7 nel termine previsto il Ministero comunica con apposito  atto
al  soggetto  richiedente  ed  alla/e  Regione/i  interessata/e,   se
presente, a chiusura del procedimento amministrativo  concernente  la
domanda di registrazione. 
  9. In caso di valutazione positiva dell'istanza di  riconoscimento,
il Ministero trasmette alla/e Regione/i interessata/e se presente  ed
al soggetto richiedente il disciplinare di produzione  nella  stesura
finale.