Art. 23 Riunione di pubblico accertamento 1. A seguito della valutazione positiva della domanda di registrazione di cui al precedente art. 22, il Ministero convoca la riunione di pubblico accertamento alla quale partecipano almeno due funzionari del Ministero, la/le Regione/i interessata/e se presente, ed il soggetto richiedente il quale invita a partecipare a tale riunione i comuni, le organizzazioni professionali e di categoria ed i produttori e gli operatori economici interessati. Il Ministero invita inoltre a partecipare alla riunione di pubblico accertamento tutte le Regioni italiane. 2. Il soggetto richiedente assicura con evidenze oggettive, fornite preliminarmente alla riunione di pubblico accertamento, la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti e predispone un foglio firme e rende disponibile ai partecipanti alla riunione di pubblico accertamento copia del disciplinare oggetto della discussione che e' pubblicato a cura del Ministero, almeno una settimana prima della data fissata per la riunione, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. E' compito dei funzionari del Ministero accertare la regolare convocazione della riunione e dare lettura del disciplinare di produzione, acquisendo le eventuali osservazioni ritenute recepibili in tale sede, nonche' procedere alla verbalizzazione della riunione. I rappresentanti del Ministero informano inoltre i presenti che il disciplinare di produzione, ad esito della riunione di pubblico accertamento, e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per consentire lo svolgimento della eventuale procedura nazionale di opposizione. 4. Il disciplinare di produzione, nella versione concordata in sede di riunione di pubblico accertamento, e' trasmesso dal Ministero al soggetto richiedente che lo approva con apposita lettera e lo restituisce firmato al Ministero, unitamente alla lettera di approvazione, entro dieci giorni dalla trasmissione da parte del Ministero.