Art. 23 
 
                  Riunione di pubblico accertamento 
 
  1.  A  seguito  della  valutazione  positiva   della   domanda   di
registrazione di cui al precedente art. 22, il Ministero  convoca  la
riunione di pubblico accertamento alla quale partecipano  almeno  due
funzionari del Ministero, la/le Regione/i interessata/e se  presente,
ed il soggetto richiedente il  quale  invita  a  partecipare  a  tale
riunione i comuni, le organizzazioni professionali e di categoria  ed
i produttori e gli  operatori  economici  interessati.  Il  Ministero
invita inoltre a partecipare alla riunione di  pubblico  accertamento
tutte le Regioni italiane. 
  2. Il soggetto richiedente assicura con evidenze oggettive, fornite
preliminarmente alla riunione di pubblico  accertamento,  la  massima
divulgazione dell'evento anche mediante  la  diramazione  di  avvisi,
l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti e  predispone  un
foglio firme e rende disponibile ai  partecipanti  alla  riunione  di
pubblico  accertamento   copia   del   disciplinare   oggetto   della
discussione che e'  pubblicato  a  cura  del  Ministero,  almeno  una
settimana prima della data fissata per  la  riunione,  sul  sito  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  3. E' compito dei funzionari del Ministero  accertare  la  regolare
convocazione della  riunione  e  dare  lettura  del  disciplinare  di
produzione, acquisendo le eventuali osservazioni ritenute  recepibili
in tale sede, nonche' procedere alla verbalizzazione della  riunione.
I rappresentanti del Ministero informano inoltre i  presenti  che  il
disciplinare di produzione,  ad  esito  della  riunione  di  pubblico
accertamento, e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana per consentire  lo  svolgimento  della  eventuale  procedura
nazionale di opposizione. 
  4. Il disciplinare di produzione, nella versione concordata in sede
di riunione di pubblico accertamento, e' trasmesso dal  Ministero  al
soggetto richiedente  che  lo  approva  con  apposita  lettera  e  lo
restituisce  firmato  al  Ministero,  unitamente  alla   lettera   di
approvazione, entro dieci giorni  dalla  trasmissione  da  parte  del
Ministero.