Art. 24 Motivi di opposizione 1. Entro 30 giorni dal ricevimento del disciplinare di produzione, come approvato ai sensi del precedente art. 23, comma 4, il Ministero provvede alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione. 2. Il soggetto che intende presentare opposizione fa pervenire al Ministero l'opposizione entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di irricevibilita'. 3. L'opposizione e' ricevibile solo se perviene al Ministero nei tempi di cui al precedente comma 2 e se dimostra con adeguata documentazione : a) l'incompatibilita' della registrazione proposta con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1151/2012; b) che il nome proposto per la registrazione e' utilizzato legittimamente, notoriamente, e in modo economicamente significativo per i prodotti agricoli o alimentari analoghi con riferimento al territorio italiano.