Art. 25 
 
                    Decisione sulla registrazione 
 
  1. Il  Ministero,  trascorsi  30  giorni  dalla  pubblicazione  del
disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana senza
che siano  pervenute  opposizioni  ricevibili  adotta  una  decisione
favorevole sulla registrazione, informando con apposito provvedimento
il soggetto  richiedente  e  tutte  le  regioni,  pubblica  sul  sito
internet  del  Ministero  il  disciplinare  oggetto  di  domanda   di
registrazione e presenta alla Commissione un fascicolo di domanda  di
cui al successivo art. 26. 
  2. In caso  di  opposizione,  il  Ministero  entro  45  giorni  dal
ricevimento della stessa ne valuta la ricevibilita' e,  nel  caso  in
cui  sia  ricevibile  ai  sensi  dell'art.  24,  comma  3,  trasmette
l'opposizione   al   soggetto   richiedente   ed   alla/e   Regione/i
interessata/e se presente.  Il  soggetto  richiedente  predispone  le
controdeduzioni  e  le  invia  al  Ministero   e   alla/e   Regione/i
interessata/e se presente, entro 30  giorni  dalla  data  in  cui  ha
ricevuto la documentazione relativa all'opposizione. 
  3. Il Ministero valuta le controdeduzioni presentate  dal  soggetto
richiedente entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. 
  4. Nel caso in cui il  Ministero  ritiene  che  le  controdeduzioni
presentate dal soggetto richiedente sono idonee a superare  i  motivi
di opposizione, ne da'  comunicazione  al  soggetto  richiedente,  al
soggetto  che  ha  presentato   opposizione   ed   alla/e   Regione/i
interessata/e se presente,  adotta  una  decisione  favorevole  sulla
registrazione e presenta alla Commissione un fascicolo di domanda  di
cui al successivo art. 26. 
  5. Se il Ministero ritiene che le  controdeduzioni  presentate  dal
soggetto  richiedente  non  sono  idonee  a  superare  i  motivi   di
opposizione convoca una riunione con il  soggetto  richiedente,  la/e
Regione/i interessata/e se presente ed il soggetto che ha  presentato
l'opposizione, ad esito della quale il Ministero, d'accordo con  la/e
Regione/i interessata/e  se  presente,  prende  una  decisione  sulla
registrazione. In caso di decisione  favorevole  sulla  registrazione
entro 60 giorni dalla data  della  riunione.  In  caso  di  decisione
favorevole  sulla  registrazione  pubblica  sul  sito  Internet   del
Ministero il disciplinare oggetto di  richiesta  di  registrazione  e
contestualmente presenta alla Commissione un fascicolo di domanda  di
cui al successivo art. 26. In caso di decisione negativa  rigetta  la
domanda di registrazione. 
  6. La mancata  risposta  da  parte  del  soggetto  richiedente  nei
termini di cui al precedente comma 2 comporta  l'archiviazione  della
domanda di registrazione. 
  7. Il Ministero, trascorsi i 30 giorni  dalla  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  senza   che   siano
pervenute  opposizioni,  adotta  una   decisione   favorevole   sulla
registrazione e presenta alla Commissione un fascicolo di domanda  di
cui al successivo art. 26.