Art. 26 Fascicolo di domanda e procedura comunitaria 1. Il fascicolo di domanda predisposto dal Ministero e trasmesso alla Commissione europea comprende: a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del soggetto richiedente; b) il disciplinare di produzione; c) la dichiarazione del Ministero in cui si afferma che la domanda presentata dal soggetto richiedente e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del Regolamento (UE) n. 1151/201 e le disposizioni adottate a norma del medesimo. 2. Il Ministero trasmette inoltre alla commissione, unitamente al fascicolo di domanda, le informazioni relative alle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione del disciplinare di produzione sul sito del Ministero. 3. Nel corso della procedura a livello comunitario, se pervengono osservazioni in merito alla domanda di registrazione, il Ministero invia comunicazione al soggetto richiedente ai fini della soluzione delle problematiche evidenziate. 4. La richiesta di registrazione puo' essere ritirata dal Ministero su richiesta del soggetto richiedente e acquisito il parere favorevole della/e Regione/i se presente/i.