Art. 26 
 
            Fascicolo di domanda e procedura comunitaria 
 
  1. Il fascicolo di domanda predisposto dal  Ministero  e  trasmesso
alla Commissione europea comprende: 
  a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del soggetto richiedente; 
  b) il disciplinare di produzione; 
  c) la dichiarazione del Ministero in cui si afferma che la  domanda
presentata dal soggetto richiedente e che beneficia  della  decisione
favorevole soddisfa le condizioni del Regolamento (UE) n. 1151/201  e
le disposizioni adottate a norma del medesimo. 
  2. Il Ministero trasmette inoltre alla commissione,  unitamente  al
fascicolo di  domanda,  le  informazioni  relative  alle  opposizioni
ricevibili presentate da una persona fisica  o  giuridica  che  abbia
commercializzato legalmente i prodotti di cui  trattasi,  utilizzando
in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono
la data della pubblicazione del disciplinare di produzione  sul  sito
del Ministero. 
  3. Nel corso della procedura a livello comunitario,  se  pervengono
osservazioni in merito alla domanda di  registrazione,  il  Ministero
invia comunicazione al soggetto richiedente ai fini  della  soluzione
delle problematiche evidenziate. 
  4. La richiesta di registrazione puo' essere ritirata dal Ministero
su  richiesta  del  soggetto  richiedente  e  acquisito   il   parere
favorevole della/e Regione/i se presente/i.