Art. 27 Modifica di un disciplinare 1. Il consorzio di tutela incaricato dal Ministero o, in sua assenza, o in sua assenza da soggetti immessi nel sistema di controllo italiano della STG per la quale si chiede la modifica del disciplinare che rappresentino almeno il 51% della produzione italiana controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo italiano. In caso di assenza di produzione, la modifica e' richiesta dai 2/3 dei produttori iscritti all'organismo di controllo italiano. La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni. 2. Alla domanda di modifica si applica mutatis mutandis la procedura stabilita dagli articoli 21, 22, e 24. La procedura di cui all'art. 23 si applica solo nel caso di assenza di Consorzio di tutela incaricato e la modifica sia stata richiesta dal soggetto di cui al precedente comma 1. 3. Affinche' una modifica sia considerata minore, essa: a) non si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto; b) non introduce modifiche sostanziali nel metodo di ottenimento. La valutazione di tale aspetto a livello nazionale e' competenza esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) non include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto;