Art. 27 
 
                     Modifica di un disciplinare 
 
  1. Il consorzio di  tutela  incaricato  dal  Ministero  o,  in  sua
assenza, o  in  sua  assenza  da  soggetti  immessi  nel  sistema  di
controllo italiano della STG per la quale si chiede la  modifica  del
disciplinare  che  rappresentino  almeno  il  51%  della   produzione
italiana  controllata  dell'ultimo  anno  solare/campagna  produttiva
nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel
sistema di controllo italiano. In caso di assenza di  produzione,  la
modifica e' richiesta dai 2/3 dei produttori  iscritti  all'organismo
di controllo italiano.  La  domanda  descrive  le  modifiche  che  ne
costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni. 
  2.  Alla  domanda  di  modifica  si  applica  mutatis  mutandis  la
procedura stabilita dagli articoli 21, 22, e 24. La procedura di  cui
all'art. 23 si applica solo nel  caso  di  assenza  di  Consorzio  di
tutela incaricato e la modifica sia stata richiesta dal  soggetto  di
cui al precedente comma 1. 
  3. Affinche' una modifica sia considerata minore, essa: 
  a) non si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto; 
  b) non introduce modifiche sostanziali nel metodo  di  ottenimento.
La valutazione di tale aspetto  a  livello  nazionale  e'  competenza
esclusiva  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali; 
  c) non include una modifica del nome, o di una parte del nome,  del
prodotto;