Art. 28 Cancellazione 1. Il Ministero, di propria iniziativa in quanto portatore di interesse legittimo, ovvero su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, puo' avanzare richiesta di cancellazione di una STG alla Commissione nei casi seguenti: a) qualora non sia piu' garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare; b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale STG. 2. I produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato possono richiedere alla Commissione la cancellazione della registrazione, previa comunicazione al Ministero.