Art. 28 
 
                            Cancellazione 
 
  1. Il Ministero, di  propria  iniziativa  in  quanto  portatore  di
interesse legittimo, ovvero su richiesta di qualsiasi persona  fisica
o giuridica avente un interesse legittimo, puo' avanzare richiesta di
cancellazione di una STG alla Commissione nei casi seguenti: 
  a) qualora non sia piu'  garantito  il  rispetto  delle  condizioni
stabilite dal disciplinare; 
  b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni
alcun prodotto che benefici di tale STG. 
  2.  I  produttori  del  prodotto  commercializzato  sotto  il  nome
registrato possono richiedere alla Commissione la cancellazione della
registrazione, previa comunicazione al Ministero.