Art. 29 Disposizioni transitorie 1. I nomi registrati secondo le prescrizioni dell'art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 509/2006, compresi quelli registrati in base alle domande di cui all'art. 58, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) n. 1151/2012, possono continuare a essere utilizzati alle condizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 509/2006 fino al 4 gennaio 2023, a meno che il gruppo non attivi la procedura semplificata di cui al successivo art. 30 e ottenga la registrazione del nome.