Art. 29 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  I  nomi  registrati  secondo  le  prescrizioni  dell'art.   13,
paragrafo 1,  del  Regolamento  (CE)  n.  509/2006,  compresi  quelli
registrati in base alle domande di  cui  all'art.  58,  paragrafo  1,
secondo comma, del Regolamento (UE) n. 1151/2012, possono  continuare
a essere utilizzati alle condizioni stabilite dal Regolamento (CE) n.
509/2006 fino al 4 gennaio 2023, a meno che il gruppo non  attivi  la
procedura semplificata di cui al successivo  art.  30  e  ottenga  la
registrazione del nome.