Art. 30 
 
                       Procedura semplificata 
 
  1. Entro il 31 gennaio 2014, il gruppo che opera con il prodotto il
cui nome e'  registrato  ai  sensi  dell'art.  13,  paragrafo  I  del
Regolamento (CE) n. 509/2006 puo' avanzare al Ministero richiesta  di
registrazione del nome della STG ai sensi  del  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012. 
  2. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di registrazione
del nome, il Ministero provvede alla pubblicazione della stessa nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana affinche'  ogni  persona
fisica o giuridica  avente  un  interesse  legittimo  e  stabilita  o
residente sul territorio nazionale possa fare opposizione. 
  3. Il  soggetto  che  intende  fare  opposizione  la  trasmette  al
Ministero entro 30 giorni dalla data di pubblicazione  della  domanda
di registrazione del nome nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  4. L'opposizione e' ricevibile solo se perviene  al  Ministero  nei
tempi di cui al precedente comma 3 e se dimostra che il nome  per  il
quale e' richiesta la registrazione e' usato anche in  riferimento  a
prodotti comparabili o a prodotti che condividono un nome identico  o
analogo. 
  5. Il Ministero, se ritiene l'opposizione ricevibile, convoca entro
30 giorni le  parti  interessate  per  valutare  la  possibilita'  di
modificare il nome proposto per la registrazione o  per  valutare  se
integrarlo con un termine che ne identifica il carattere tradizionale
o la specificita'. 
  6. In caso di modifica del nome proposto per  la  registrazione  ai
sensi del  precedente  comma  5,  il  Ministero  provvede  nuovamente
pubblicare la richiesta di registrazione del nome secondo i commi  2,
3, 4. Ad esito di tale procedura, a  prescindere  dall'accordo  delle
parti, il Ministero prende  una  decisione  sulla  registrazione  del
nome. 
  7. Il Ministero, trascorsi i 30 giorni  dalla  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  senza   che   siano
pervenute  opposizioni,  adotta  una   decisione   favorevole   sulla
registrazione  e  trasmette  alla   Commissione   la   richiesta   di
registrazione del nome della STG ai sensi  del  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012.