Art. 10 Obblighi di comunicazione delle amministrazioni pubbliche in sperimentazione 1. Per i fini di cui al precedente art. 9, con riferimento agli esercizi 2014 e 2015, i referenti delle amministrazioni interessate alla sperimentazione, dotate di contabilita' finanziaria, trasmettono agli uffici di cui all'art. 9, comma 1, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva: a) il bilancio di previsione annuale; b) il rendiconto generale. 2. Al fine di consentire la valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria e il confronto con il precedente assetto contabile, il predetto Gruppo di lavoro di cui alla determina del Ragioniere Generale dello Stato in data 13 febbraio 2012, per il tramite dell'Ispettorato generale di Finanza, potra' richiedere alle amministrazioni pubbliche in sperimentazione ulteriori informazioni concernenti le modalita' di contabilizzazione delle operazioni gestionali svolte nel corso dell'esercizio. 3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al termine dell'esercizio 2014, e successivamente ogni sei mesi, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza predisporra' la Relazione da trasmettere alle Camere sui risultati ottenuti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° ottobre 2013 Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni