Art. 10 
 
 
Obblighi  di  comunicazione  delle   amministrazioni   pubbliche   in
                           sperimentazione 
 
  1. Per i fini di cui al precedente art.  9,  con  riferimento  agli
esercizi 2014 e 2015, i referenti delle  amministrazioni  interessate
alla sperimentazione, dotate di contabilita' finanziaria, trasmettono
agli uffici di cui  all'art.  9,  comma  1,  entro  10  giorni  dalla
approvazione definitiva: 
    a) il bilancio di previsione annuale; 
    b) il rendiconto generale. 
  2. Al fine di consentire la  valutazione  degli  effetti  derivanti
dall'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria e  il
confronto con il precedente assetto contabile, il predetto Gruppo  di
lavoro di cui alla determina del Ragioniere Generale dello  Stato  in
data 13 febbraio 2012, per il tramite  dell'Ispettorato  generale  di
Finanza,  potra'  richiedere  alle   amministrazioni   pubbliche   in
sperimentazione ulteriori informazioni concernenti  le  modalita'  di
contabilizzazione  delle  operazioni  gestionali  svolte  nel   corso
dell'esercizio. 
  3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 del decreto legislativo
31  maggio  2011,  n.  91,  al   termine   dell'esercizio   2014,   e
successivamente ogni  sei  mesi,  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di  Finanza  predisporra'
la Relazione da trasmettere alle Camere sui risultati ottenuti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° ottobre 2013 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                   Saccomanni