Art. 8 
 
 
Disposizioni per le amministrazioni pubbliche non  interessate  dalla
                           sperimentazione 
 
  1. In una fase di prima attuazione e nelle more dell'emanazione del
provvedimento  legislativo  recante  la  revisione  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica   27   febbraio   2003,   n.   97,   le
amministrazioni pubbliche che  non  aderiscono  alla  sperimentazione
predispongono, in sede di bilancio di previsione e di rendiconto  per
l'esercizio 2014, un prospetto riepilogativo collegato al bilancio  e
redatto sulla base dello schema di  cui  all'Allegato  6,  nel  quale
viene riassunta la spesa classificata in base  alle  missioni  ed  ai
programmi  individuati  applicando  le  prescrizioni  contenute   nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012  e
nella circolare del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato n. 23 del 13 maggio 2013. 
  Tale  prima   applicazione,   seppure   soltanto   a   livello   di
riclassificazione dei dati  di  bilancio,  deve  consentire  l'esatta
individuazione delle missioni e dei programmi  che  costituiscono  la
struttura portante del bilancio di previsione 2015,  redatto  secondo
le regole contabili e gli schemi di bilancio che sono  contenuti  nel
nuovo regolamento sopra richiamato. 
  2. Ulteriori istruzioni operative relative agli schemi da  adottare
per rappresentare la spese  per  finalita',  possono  essere  fornite
nella circolare recante disposizioni sul bilancio di previsione degli
«enti ed organismi pubblici»  emanata  annualmente  dal  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.