Art. 8 Disposizioni per le amministrazioni pubbliche non interessate dalla sperimentazione 1. In una fase di prima attuazione e nelle more dell'emanazione del provvedimento legislativo recante la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, le amministrazioni pubbliche che non aderiscono alla sperimentazione predispongono, in sede di bilancio di previsione e di rendiconto per l'esercizio 2014, un prospetto riepilogativo collegato al bilancio e redatto sulla base dello schema di cui all'Allegato 6, nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012 e nella circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013. Tale prima applicazione, seppure soltanto a livello di riclassificazione dei dati di bilancio, deve consentire l'esatta individuazione delle missioni e dei programmi che costituiscono la struttura portante del bilancio di previsione 2015, redatto secondo le regole contabili e gli schemi di bilancio che sono contenuti nel nuovo regolamento sopra richiamato. 2. Ulteriori istruzioni operative relative agli schemi da adottare per rappresentare la spese per finalita', possono essere fornite nella circolare recante disposizioni sul bilancio di previsione degli «enti ed organismi pubblici» emanata annualmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.