Art. 9 Valutazione della sperimentazione 1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati della sperimentazione, i referenti di cui all'art. 2, comma 3, comunicano tempestivamente ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGF, per il successivo inoltro al Gruppo di lavoro di cui alla determina del Ragioniere Generale dello Stato in data 13 febbraio 2012, le criticita' e le difficolta' incontrate nel dare attuazione alle disposizioni concernenti la sperimentazione e le richieste di chiarimenti connesse all'applicazione dei principi contabili generali e applicati. 2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, con determina del Ragioniere generale dello Stato possono essere aggiornati i principi e gli schemi di bilancio di cui al presente decreto, dandone comunicazione alle amministrazioni interessate alla sperimentazione.