Art. 9 
 
 
                  Valutazione della sperimentazione 
 
  1. Al  fine  di  consentire  la  valutazione  dei  risultati  della
sperimentazione, i referenti di cui all'art. 2, comma  3,  comunicano
tempestivamente  ai  competenti   uffici   del   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - IGF, per il successivo  inoltro  al
Gruppo di lavoro di cui alla determina del Ragioniere Generale  dello
Stato in data 13  febbraio  2012,  le  criticita'  e  le  difficolta'
incontrate nel  dare  attuazione  alle  disposizioni  concernenti  la
sperimentazione   e   le   richieste    di    chiarimenti    connesse
all'applicazione dei principi contabili generali e applicati. 
  2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, con  determina
del Ragioniere generale  dello  Stato  possono  essere  aggiornati  i
principi e gli schemi di bilancio di cui al presente decreto, dandone
comunicazione alle amministrazioni interessate alla sperimentazione.