Art. 12 
 
      Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi 
 
  1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000,
n. 212, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire  due  milioni  e
500 mila» sono sostituite dalle seguenti «euro  630  per  il  periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche'  a  ((euro
530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e,
a  decorrere  dallo  stesso  periodo  d'imposta,  a  euro   1.291,14,
limitatamente ai  premi  per  assicurazioni  aventi  per  oggetto  il
rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti  della  vita
quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidita' permanente» )). 
  2. Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta  in  corso  alla
data del 31 dicembre 2013, nonche' di ((euro 530))  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi
versati per i contratti di assicurazione  sulla  vita  e  contro  gli
infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000. 
  ((2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla  data  del
31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, e' indeducibile ai  fini  delle  imposte  sui
redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive.  A
decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa  l'applicazione  delle
disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012,
n. 92.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
          Comma 1. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3   (Efficacia
          temporale delle norme tributarie), della  legge  27  luglio
          2000, n. 212: 
              "Art. 3. 
              1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.". 
              -- Si riporta il testo del comma 1,  dell'articolo  15,
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, come modificato dalla presente legge: 
              "1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al  19
          per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
          non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
              a) gli interessi passivi e  relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi  dei  terreni
          dichiarati; 
              b) gli interessi passivi, e relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di mutui  garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare da adibire ad abitazione  principale  entro  un
          anno dall'acquisto stesso, per un importo non  superiore  a
          4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
          effettuato nell'anno  precedente  o  successivo  alla  data
          della stipulazione del contratto di  mutuo.  Non  si  tiene
          conto del suddetto periodo nel  caso  in  cui  l'originario
          contratto e' estinto e ne  viene  stipulato  uno  nuovo  di
          importo non superiore alla residua  quota  di  capitale  da
          rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
          In caso  di  acquisto  di  unita'  immobiliare  locata,  la
          detrazione  spetta  a  condizione  che   entro   tre   mesi
          dall'acquisto sia stato notificato al locatario  l'atto  di
          intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione  e
          che entro un anno dal  rilascio  l'unita'  immobiliare  sia
          adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
          si intende quella nella quale  il  contribuente  o  i  suoi
          familiari dimorano abitualmente. La detrazione  spetta  non
          oltre il periodo di imposta nel corso del quale e'  variata
          la dimora abituale; non si  tiene  conto  delle  variazioni
          dipendenti da trasferimenti per motivi di  lavoro.  Non  si
          tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da
          ricoveri permanenti in istituti di ricovero o  sanitari,  a
          condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
          caso  l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori   di
          ristrutturazione  edilizia,   comprovata   dalla   relativa
          concessione edilizia  o  atto  equivalente,  la  detrazione
          spetta a decorrere dalla data in cui  l'unita'  immobiliare
          e' adibita a dimora abituale, e  comunque  entro  due  anni
          dall'acquisto. In caso di contitolarita' del  contratto  di
          mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000  euro
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri accessori e  quote  di  rivalutazione  sostenuti.  La
          detrazione spetta, nello stesso limite complessivo  e  alle
          stesse  condizioni,  anche  con  riferimento   alle   somme
          corrisposte dagli assegnatari di alloggi di  cooperative  e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice  a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se  il  mutuo  e'
          intestato ad entrambi i  coniugi,  ciascuno  di  essi  puo'
          fruire della detrazione unicamente per la propria quota  di
          interessi;  in  caso  di  coniuge  fiscalmente   a   carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote; 
              b-bis)  dal  1°  gennaio  2007  i   compensi   comunque
          denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
          in  dipendenza  dell'acquisto  dell'unita'  immobiliare  da
          adibire  ad  abitazione  principale  per  un  importo   non
          superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'; 
              c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
          mila. Dette  spese  sono  costituite  esclusivamente  dalle
          spese mediche e di assistenza specifica, diverse da  quelle
          indicate nell'articolo 10, comma 1,  lettera  b),  e  dalle
          spese chirurgiche, per  prestazioni  specialistiche  e  per
          protesi dentarie e  sanitarie  in  genere.  Ai  fini  della
          detrazione la  spesa  sanitaria  relativa  all'acquisto  di
          medicinali  deve  essere  certificata  da  fattura   o   da
          scontrino  fiscale  contenente  la   specificazione   della
          natura, qualita' e quantita' dei beni e  l'indicazione  del
          codice fiscale del destinatario.  Le  spese  riguardanti  i
          mezzi necessari  all'accompagnamento,  alla  deambulazione,
          alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici  e
          informatici rivolti a  facilitare  l'autosufficienza  e  le
          possibilita'  di   integrazione   dei   soggetti   di   cui
          all'articolo 3 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  si
          assumono  integralmente.  Tra  i  mezzi  necessari  per  la
          locomozione dei soggetti indicati nel  precedente  periodo,
          con ridotte o impedite  capacita'  motorie  permanenti,  si
          comprendono  i  motoveicoli  e  gli  autoveicoli  di   cui,
          rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b),  c)
          ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche  se  prodotti  in
          serie e adattati in  funzione  delle  suddette  limitazioni
          permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli  adattati
          alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
          automatico, purche'  prescritto  dalla  commissione  medica
          locale di cui all'articolo 119 del decreto  legislativo  30
          aprile  1992,  n.  285.  Tra  i  mezzi  necessari  per   la
          locomozione dei non vedenti sono compresi i  cani  guida  e
          gli  autoveicoli  rispondenti   alle   caratteristiche   da
          stabilire con decreto del Ministro  delle  finanze.  Tra  i
          mezzi necessari  per  la  locomozione  dei  sordomuti  sono
          compresi gli autoveicoli rispondenti  alle  caratteristiche
          da stabilire con decreto del  Ministro  delle  finanze.  La
          detrazione spetta una sola volta in un periodo  di  quattro
          anni,  salvo  i  casi  in   cui   dal   Pubblico   registro
          automobilistico risulti che il suddetto veicolo  sia  stato
          cancellato da detto registro, e con riferimento a  un  solo
          veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque
          milioni o, nei casi  in  cui  risultasse  che  il  suddetto
          veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti  della
          spesa massima  di  lire  trentacinque  milioni  da  cui  va
          detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'  consentito,
          alternativamente, di ripartire la  predetta  detrazione  in
          quattro quote  annuali  costanti  e  di  pari  importo.  La
          medesima ripartizione della  detrazione  in  quattro  quote
          annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
          altre spese di cui alla presente lettera, nel caso  in  cui
          queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
          30 milioni annue.  Si  considerano  rimaste  a  carico  del
          contribuente anche  le  spese  rimborsate  per  effetto  di
          contributi o premi di assicurazione da lui versati e per  i
          quali non spetta la detrazione di imposta o  che  non  sono
          deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi  che
          concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste  a
          carico del contribuente le spese rimborsate per effetto  di
          contributi o premi  che,  pur  essendo  versati  da  altri,
          concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
          lavoro ne abbia  riconosciuto  la  detrazione  in  sede  di
          ritenuta; 
              c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo  di  lire
          750.000, limitatamente alla parte che eccede lire  250.000.
          Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
          tipologie di animali per le quali spetta  la  detraibilita'
          delle predette spese; 
              c-ter)  le   spese   sostenute   per   i   servizi   di
          interpretariato dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti,  ai
          sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; 
              d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
          di persone indicate nell'articolo 433 del codice  civile  e
          di affidati o affiliati, per  importo  non  superiore  a  3
          milioni di lire per ciascuna di esse; 
              e) le  spese  per  frequenza  di  corsi  di  istruzione
          secondaria e  universitaria,  in  misura  non  superiore  a
          quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
          statali; 
              f) i premi per  assicurazioni  aventi  per  oggetto  il
          rischio di morte o di invalidita' permanente non  inferiore
          al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di  non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana, se l'impresa di assicurazione non  ha  facolta'
          di recesso dal contratto, per un  importo  complessivamente
          non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in  corso
          alla data del 31  dicembre  2013,  nonche'  a  euro  530  a
          decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a  euro
          1.291,14, limitatamente ai premi per  assicurazioni  aventi
          per  oggetto  il  rilascio  di  non   autosufficienza   nel
          compimento degli atti della vita quotidiana, al  netto  dei
          predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o  di
          invalidita' permanente. Con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze,  sentito  l'Istituto  per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni   private   (ISVAP),   sono   stabilite    le
          caratteristiche alle quali devono  rispondere  i  contratti
          che assicurano il rischio di  non  autosufficienza.  Per  i
          percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si
          tiene conto, ai fini del predetto limite, anche  dei  premi
          di assicurazione in relazione ai quali il datore di  lavoro
          ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; 
              g) le  spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089,  e  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
          risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata   dalla
          competente  soprintendenza  del  Ministero   per   i   beni
          culturali e  ambientali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze.  La  detrazione
          non spetta in caso di mutamento di  destinazione  dei  beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i beni culturali  e  ambientali,  di  mancato  assolvimento
          degli obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del
          diritto di prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e
          mobili vincolati e di tentata esportazione non  autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali  da'  immediata  comunicazione   al   competente
          ufficio delle entrate del  Ministero  delle  finanze  delle
          violazioni che  comportano  la  perdita  del  diritto  alla
          detrazione; dalla data di ricevimento  della  comunicazione
          inizia a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della
          dichiarazione dei redditi; 
              h) le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti  locali  territoriali,  di
          enti o istituzioni  pubbliche,  di  comitati  organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali  e  ambientali,  di  fondazioni  e   associazioni
          legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che  svolgono
          o  promuovono  attivita'  di  studio,  di  ricerca   e   di
          documentazione di rilevante valore culturale e artistico  o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la manutenzione, la protezione o  il  restauro  delle  cose
          indicate nell'articolo 1 della legge  1°  giugno  1939,  n.
          1089, e nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          settembre  1963,  n.  1409,  ivi  comprese  le   erogazioni
          effettuate per l'organizzazione in Italia e  all'estero  di
          mostre   e   di   esposizioni   di   rilevante    interesse
          scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
          e le ricerche eventualmente a tal fine  necessari,  nonche'
          per  ogni  altra  manifestazione  di  rilevante   interesse
          scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
          ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
          catalogazione,  e  le  pubblicazioni   relative   ai   beni
          culturali.   Le   iniziative   culturali   devono    essere
          autorizzate,  previo  parere  del  competente  comitato  di
          settore del Consiglio nazionale  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,  dal  Ministero  per   i   beni   culturali   e
          ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
          conto consuntivo. Il  Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'   le
          erogazioni  liberali  fatte  a  favore  delle  associazioni
          legalmente  riconosciute,   delle   istituzioni   e   delle
          fondazioni siano utilizzate per gli  scopi  indicati  nella
          presente lettera e  controlla  l'impiego  delle  erogazioni
          stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile  al
          donatario, essere prorogati una sola volta.  Le  erogazioni
          liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
          affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato,  o  delle
          regioni e degli  enti  locali  territoriali,  nel  caso  di
          attivita' o manifestazioni in cui essi  siano  direttamente
          coinvolti, e sono destinate ad un fondo da  utilizzare  per
          le attivita' culturali previste per l'anno  successivo.  Il
          Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
          il 31 marzo di ciascun  anno,  al  centro  informativo  del
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          l'elenco  nominativo  dei   soggetti   erogatori,   nonche'
          l'ammontare  delle  erogazioni  effettuate  entro   il   31
          dicembre dell'anno precedente; 
              h-bis) il costo specifico o,  in  mancanza,  il  valore
          normale  dei  beni  ceduti  gratuitamente,   in   base   ad
          un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita'  di
          cui alla lettera h); 
              i) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
          superiore  al  2  per   cento   del   reddito   complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato; 
              i-bis)  i  contributi  associativi,  per  importo   non
          superiore a 2 milioni e 500 mila  lire,  versati  dai  soci
          alle societa' di mutuo soccorso che operano  esclusivamente
          nei settori di cui all'articolo 1  della  legge  15  aprile
          1886, n. 3818, al fine di assicurare ai  soci  un  sussidio
          nei  casi  di  malattia,  di  impotenza  al  lavoro  o   di
          vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto  alle  loro
          famiglie. La detrazione e' consentita a condizione  che  il
          versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca  o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
          a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
          di efficaci controlli, che  possono  essere  stabilite  con
          decreto del Ministro delle finanze  da  emanarsi  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400; 
              i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un  importo
          complessivo in ciascun periodo d'imposta  non  superiore  a
          1.500  euro,  in  favore  delle  societa'  e   associazioni
          sportive dilettantistiche, a condizione che  il  versamento
          di tali erogazioni sia eseguito  tramite  banca  o  ufficio
          postale  ovvero  secondo  altre  modalita'  stabilite   con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400; 
              i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo
          non  superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore   delle
          associazioni di promozione sociale  iscritte  nei  registri
          previsti dalle vigenti disposizioni di  legge.  Si  applica
          l'ultimo periodo della lettera i-bis); 
              i-quinquies) le spese, per un importo non  superiore  a
          210   euro,   sostenute   per   l'iscrizione   annuale    e
          l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra  5  e  18
          anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed  altre
          strutture  ed  impianti  sportivi  destinati  alla  pratica
          sportiva dilettantistica rispondenti  alle  caratteristiche
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, o Ministro delegato, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive; 
              i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
          di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della  legge  9
          dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
          relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti  di
          assegnazione in godimento o locazione, stipulati  con  enti
          per  il   diritto   allo   studio,   universita',   collegi
          universitari legalmente riconosciuti, enti  senza  fine  di
          lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
          laurea presso una universita' ubicata in un comune  diverso
          da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
          chilometri e comunque in una provincia diversa, per  unita'
          immobiliari situate nello stesso  comune  in  cui  ha  sede
          l'universita' o in comuni limitrofi,  per  un  importo  non
          superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni  ed  entro
          lo  stesso  limite,  la  detrazione  spetta  per  i  canoni
          derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
          da atti di assegnazione in godimento  stipulati,  ai  sensi
          della normativa vigente nello Stato in  cui  l'immobile  e'
          situato, dagli studenti  iscritti  a  un  corso  di  laurea
          presso un'universita' ubicata nel territorio di  uno  Stato
          membro dell'Unione europea o in uno  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis; 
              i-septies) le spese, per un  importo  non  superiore  a
          2.100  euro,  sostenute  per  gli  addetti   all'assistenza
          personale nei casi di non  autosufficienza  nel  compimento
          degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
          non supera 40.000 euro; 
              i-octies)  le  erogazioni  liberali  a   favore   degli
          istituti scolastici di  ogni  ordine  e  grado,  statali  e
          paritari senza  scopo  di  lucro  appartenenti  al  sistema
          nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
          62, e successive  modificazioni,  nonche'  a  favore  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e delle universita', finalizzate  all'innovazione
          tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e  universitaria  e
          all'ampliamento  dell'offerta  formativa;   la   detrazione
          spetta a condizione che il versamento  di  tali  erogazioni
          sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale   ovvero
          mediante gli altri  sistemi  di  pagamento  previsti  dall'
          articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
              i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
          l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,
          comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,
          effettuate mediante versamento bancario  o  postale  ovvero
          secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze." 
          Comma 2-bis. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  334  del  decreto
          legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  recante:  "Codice
          delle assicurazioni private": 
              "Art. 334. Contributo sui premi delle assicurazioni dei
          veicoli e dei natanti. 
              1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita'
          civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a
          motore e dei natanti si applica un contributo,  sostitutivo
          delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri  enti  che
          erogano  prestazioni  a  carico  del   Servizio   sanitario
          nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del
          responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per  il
          rimborso delle prestazioni  erogate  ai  danneggiati  dalla
          circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 
              2.  Il  contributo  si  applica,   con   aliquota   del
          diecivirgolacinque per cento, sui premi  incassati  e  deve
          essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze.
          L'impresa di assicurazione  ha  diritto  di  rivalersi  nei
          confronti del contraente per l'importo del contributo. 
              3.  Per  l'individuazione  e  la  denuncia  dei   premi
          soggetti  al  contributo,  per  la  riscossione  e  per  le
          relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre  1961,  n.
          1216, e successive modificazioni.". 
              - Si riporta il testo del comma  76,  dell'articolo  4,
          della legge 28 giugno 2012, n. 92: 
              "76. Il contributo di cui all'articolo 334  del  codice
          delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
          settembre  2005,  n.  209,  applicato   sui   premi   delle
          assicurazioni per la responsabilita'  civile  per  i  danni
          causati dalla circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei
          natanti,  per  il  quale  l'impresa  di  assicurazione   ha
          esercitato  il  diritto  di  rivalsa  nei   confronti   del
          contraente, e' deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma
          1, lettera e), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  dal  reddito   complessivo   del
          contraente medesimo per la parte che  eccede  40  euro.  La
          disposizione  di  cui  al  presente  comma  si  applica   a
          decorrere dall'anno 2012.".