Art. 13 
 
  Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali 
 
   1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'
sostituito dal seguente: 
  «10.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  un  fondo,  denominato  "Fondo  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e
di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il  Fondo  di  cui  al  periodo
precedente e'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui  corrispondono  tre
articoli   del   relativo   capitolo    di    bilancio,    denominati
rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita'  per  pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali"  con  una
dotazione  di  3.411.000.000,00   euro   per   l'anno   2013   e   di
189.000.000,00 euro per  l'anno  2014,  "Sezione  per  assicurare  la
liquidita' alle regioni e alle province autonome  per  pagamenti  dei
debiti certi, liquidi ed esigibili diversi  da  quelli  finanziari  e
sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno  2013
e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti  del  Servizio  Sanitario  Nazionale",  con  una  dotazione   di
7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro  per
l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
da comunicare  al  Parlamento,  possono  essere  disposte  variazioni
compensative, in termini di competenza e di  cassa,  tra  i  predetti
articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal
fine, le somme affluite sul conto corrente di  tesoreria  di  cui  al
successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per  la  riassegnazione  ai  pertinenti  articoli   del   Fondo.   E'
accantonata  una  quota,  pari  al  10  per  cento,  della  dotazione
complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per  essere
destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilita' non
erogate in prima istanza alla data del 31  dicembre  2013  e  con  le
medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di  liquidita'  per
il pagamento dei debiti di  cui  all'articolo  2  richieste  in  data
successiva a quella prevista dal predetto articolo  2,  comma  1,  e,
comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.». 
  2. L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti  S.p.A.
agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1  del  decreto
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla  legge
6 giugno 2013, n. 64, puo' essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su
richiesta dell'ente locale beneficiario. I criteri e le modalita'  di
accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell'Addendum di  cui
al comma 11 dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n.  35,
convertito con modificazioni dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64  e
secondo un atto, il cui schema e' approvato con decreto del Direttore
generale del Tesoro e pubblicato  sui  siti  internet  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e  della  Cassa  depo-siti  e  prestiti
S.p.A., modificativo del contratto di  anticipazione  originariamente
stipulato. 
  3. L'erogazione di cui al comma 2 e' restituita con le modalita' di
cui al comma 13, dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito con modificazioni dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64
mediante rate annuali, corrisposte a partire dall'anno 2015. Il tasso
di interesse da applicare all'erogazione e'  pari  al  rendimento  di
mercato dei buoni  poliennali  del  tesoro  a  5  anni  in  corso  di
emissione rilevato dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento del tesoro alla data della  pubblicazione  del  presente
decreto e pubblicato sul sito internet  del  medesimo  Ministero.  In
deroga a quanto previsto dal comma  2  dell'articolo  6  del  decreto
legge n. 35 del 2013, ai fini  dell'ammortamento  dell'erogazione  di
cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo
degli interessi per un'annualita', ((e' effettuato)) il  1°  febbraio
2015. 
  4. L'anticipazione per l'anno 2014 di cui al decreto del  Ministero
delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante «Riparto delle
somme di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto-legge  8  aprile
2013,  n.  35,  sulla  base  dell'Accordo   sancito   in   Conferenza
Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35», ((pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 113 del  16  maggio  2013,))  puo'  essere  erogata,  su
richiesta delle Regioni interessate,  nell'anno  2013.  In  deroga  a
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge  n.  35
del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita'
di  cui  al  periodo  precedente,  il  pagamento  della  prima  rata,
comprensivo degli interessi per un'annualita', ((e'  effettuato))  il
1° febbraio 2015. 
  5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1  e  dal
comma 5 dell'articolo 2 del decreto  legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  6. Le regioni possono presentare domanda di  accesso  anticipato  a
quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al
comma 3 dell'articolo 3 del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro
e non oltre il termine del 15 settembre 2013 e  fino  ad  un  importo
pari all'80%  delle  somme  singolarmente  assegnate  con  i  decreti
direttoriali del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del  16
aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in attuazione dell'articolo 3,  comma
2, del decreto-legge  n.  35  del  2013  e  dell'articolo  3-bis  del
decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69  convertito  con  modificazioni
((dalla legge))  9  agosto  2013,  n.  98.  A  tal  fine  le  regioni
interessate devono assicurare: 
    a) idonee e congrue misure  di  copertura  annuale  del  rimborso
dell'anticipazione di liquidita' cosi' come individuate dall'articolo
3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013; 
    b) la presentazione di un piano dei pagamenti dei  debiti  certi,
liquidi ed esigibili cumulati alla data  del  31  dicembre  2012  non
ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi dell'articolo
3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013. Resta fermo
quanto disposto dal secondo periodo dell'articolo 3, comma 5, lettera
b), del decreto-legge n. 35 del 2013; 
    c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel
piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma. 
  7. La documentazione necessaria ((ai fini di cui al comma 6))  deve
essere presentata dalle regioni entro il termine del 10 ottobre  2013
((ed  e'  verificata))  dal  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti
regionali  in  tempo  utile  a  consentire  ((la  stipulazione))  dei
contratti di prestito entro il 20 ottobre 2013. Per le  finalita'  di
cui al presente comma, in  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  2
dell'articolo  6  del  decreto  legge  n.  35  del  2013,   ai   fini
dell'ammortamento delle anticipazioni  di  liquidita',  il  pagamento
della prima rata, comprensivo degli  interessi  per  una  annualita',
((e' effettuato)) il 1° febbraio 2015. 
  8. La  dotazione  del  «Fondo  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma  10
dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'  incrementata,
per l'anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far  fronte  ad
ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e  degli  enti  locali  di
debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. 
  9.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con  la  Conferenza  Unificata,  da  adottare  entro  il  28
febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione  dell'incremento  ((di
cui al comma 8 tra le  tre  Sezioni  del  «Fondo  per  assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed  esigibili»  e,
in conformita' alle procedure di cui agli  articoli  1,  2  e  3  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e  le  modalita'
per la concessione delle risorse di cui al comma  1  alle  regioni  e
agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti  locali  che  non
hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a valere  sul
predetto Fondo per l'anno 2013)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
          Comma 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legge
          8 aprile 2013, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per  il
          pagamento    dei    debiti    scaduti    della     pubblica
          amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
          territoriali, nonche' in materia di versamento  di  tributi
          degli enti locali"  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali)  -  1.
          Sono esclusi dai vincoli del patto  di  stabilita'  interno
          per un importo complessivo  di  5.000  milioni  di  euro  i
          pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali: 
              a) dei debiti  in  conto  capitale  certi,  liquidi  ed
          esigibili alla data del 31 dicembre 2012; 
              b) dei debiti in conto capitale per i quali  sia  stata
          emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
          il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province
          in favore dei comuni; 
              c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla  data
          del 31 dicembre 2012 ovvero che  presentavano  i  requisiti
          per il riconoscimento entro  la  medesima  data,  ai  sensi
          dell'articolo  194  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del  patto  di
          stabilita' interno i pagamenti di  obbligazioni  giuridiche
          di parte capitale verso terzi  assunte  alla  data  del  31
          dicembre 2012, sostenuti nel  corso  del  2013  dagli  enti
          locali e finanziati con i contributi straordinari in  conto
          capitale di cui all'articolo 1,  commi  704  e  707,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              1-ter. Alla compensazione degli effetti  finanziari  in
          termini di fabbisogno e di  indebitamento  netto  derivanti
          dal comma 1-bis, pari a 2,5  milioni  di  euro  per  l'anno
          2013, si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
          Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008,  n.  189,  e  successive  modificazioni.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              2.  Ai  fini   della   distribuzione   della   predetta
          esclusione tra  i  singoli  enti  locali,  i  comuni  e  le
          province  comunicano  mediante   il   sistema   web   della
          Ragioneria generale dello Stato, entro il  termine  del  30
          aprile 2013, gli spazi finanziari di  cui  necessitano  per
          sostenere i pagamenti di  cui  al  comma  1.  Ai  fini  del
          riparto, si considerano  solo  le  comunicazioni  pervenute
          entro il predetto termine. 
              3. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma  2,
          entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun  ente
          locale, sulla base delle modalita' di  riparto  individuate
          dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro  il
          10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale,
          gli  importi  dei  pagamenti  da  escludere  dal  patto  di
          stabilita' interno per il 90 per cento dell'importo di  cui
          al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il  15
          luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute,  sino  a
          dieci giorni prima rispetto a  tale  data,  secondo  quanto
          previsto al periodo precedente, si procede al riparto della
          quota  residua   del   10   per   cento   unitamente   alle
          disponibilita' non assegnate  con  il  primo  decreto.  Gli
          eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione
          dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli  del
          patto    di    stabilita'    interno    sono     attribuiti
          proporzionalmente  agli  enti  locali  per  escludere   dai
          vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del
          9 aprile 2013  in  relazione  alla  medesima  tipologia  di
          debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a  valere  sul
          patto  di  stabilita'  interno  per  effetto  del   periodo
          precedente   sono   utilizzati,   nel   corso   del   2013,
          esclusivamente per sostenere pagamenti in  conto  capitale.
          Nella liquidazione dei pagamenti  si  osserva  il  criterio
          cronologico per singolo comune. 
              4.  Su  segnalazione  del  collegio  dei  revisori  dei
          singoli enti locali, la procura regionale competente  della
          Corte  dei  conti  esercita  l'azione  nei  confronti   dei
          responsabili   dei   servizi   interessati    che,    senza
          giustificato  motivo,  non  hanno   richiesto   gli   spazi
          finanziari nei termini e secondo le  modalita'  di  cui  al
          comma 2, ovvero non  hanno  effettuato,  entro  l'esercizio
          finanziario 2013, pagamenti per  almeno  il  90  per  cento
          degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui  al
          periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i
          quali risulti accertata la responsabilita' ai  sensi  delle
          vigenti disposizioni di legge, le  sezioni  giurisdizionali
          regionali della  Corte  dei  conti  irrogano  una  sanzione
          pecuniaria  pari   a   due   mensilita'   del   trattamento
          retributivo, al netto degli oneri fiscali e  previdenziali.
          Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti  al
          bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze  di  condanna
          emesse ai sensi della presente disposizione non siano state
          eseguite per l'intero  importo,  esse  restano  pubblicate,
          osservando le cautele previste dalla normativa  in  materia
          di  tutela  dei  dati  personali,  sul  sito  istituzionale
          dell'ente, con l'indicazione degli estremi della  decisione
          e della somma a credito. 
              5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero
          dell'economia e delle finanze di cui al  comma  3,  ciascun
          ente locale puo' effettuare i pagamenti di cui al  comma  1
          nel limite massimo del 13 per  cento  delle  disponibilita'
          liquide detenute presso la tesoreria al 31  marzo  2013  e,
          comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari  che
          intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai  sensi  del
          comma 2. 
              6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni  di
          cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge
          2 marzo 2012, n. 16, come  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
              7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali,  per
          l'anno 2013,  non  rilevano  ai  fini  della  verifica  del
          rispetto degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno
          delle regioni e delle  province  autonome  i  trasferimenti
          effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di
          stabilita' interno a valere sui residui  passivi  di  parte
          corrente, purche' a fronte di corrispondenti residui attivi
          degli enti locali. 
              8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di
          stabilita'  interno  delle  regioni  e  province   autonome
          derivanti  dalla  disposizione  di  cui  al  comma  7  sono
          utilizzati esclusivamente per il pagamento  dei  debiti  di
          parte capitale certi, liquidi ed esigibili al  31  dicembre
          2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i  quali  sia
          stata emessa fattura o richiesta equivalente  di  pagamento
          entro il  predetto  termine.  Tali  spazi  finanziari  sono
          destinati prioritariamente per il pagamento di  residui  di
          parte capitale in favore degli enti locali. 
              9. Per l'anno 2013, il limite  massimo  di  ricorso  da
          parte degli enti locali ad anticipazioni  di  tesoreria  di
          cui all'articolo 222  del  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267,  e'  incrementato,  sino  alla  data  del  30
          settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. 
              10.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   un   fondo,
          denominato  "Fondo  per  assicurare   la   liquidita'   per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con  una
          dotazione di  16.546.595.894,20  euro  per  il  2013  e  di
          7.309.391.543,80 euro per il  2014.  Il  Fondo  di  cui  al
          periodo  precedente  e'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui
          corrispondono  tre  articoli  del  relativo   capitolo   di
          bilancio,   denominati   rispettivamente    "Sezione    per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili degli enti locali" con  una  dotazione
          di   3.411.000.000,00   euro   per   l'anno   2013   e   di
          189.000.000,00  euro  per   l'anno   2014,   "Sezione   per
          assicurare la  liquidita'  alle  regioni  e  alle  province
          autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
          esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con  una
          dotazione di 5.630.388.694,20 euro per  l'anno  2013  e  di
          625.598.743,80  euro  per  l'anno  2014  e   "Sezione   per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili  degli  enti  del  Servizio  Sanitario
          Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro  per
          l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          comunicare   al   Parlamento,   possono   essere   disposte
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, tra i predetti articoli in relazione alle  richieste
          di utilizzo delle risorse. A tal fine,  le  somme  affluite
          sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo  comma
          11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
          riassegnazione  ai  pertinenti  articoli  del   Fondo.   E'
          accantonata  una  quota,  pari  al  10  per  cento,   della
          dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo  2,
          comma 1, per essere destinata,  entro  il  31  marzo  2014,
          unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
          alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime  procedure
          ivi  previste,  ad  anticipazioni  di  liquidita'  per   il
          pagamento dei debiti di cui  all'articolo  2  richieste  in
          data successiva a quella prevista dal predetto articolo  2,
          comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014. 
              10-bis. Ai fini dell'assegnazione  delle  anticipazioni
          di liquidita' a valere sulle risorse  di  cui  all'articolo
          13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102,
          e  sulla  dotazione  per  il  2014  della  Sezione  di  cui
          all'articolo  2,  nonche'  ai  fini  dell'erogazione  delle
          risorse  gia'   assegnate   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze del 14  maggio  2013  ma  non
          ancora erogate, sono  considerati  anche  i  pagamenti  dei
          debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti  per  il
          riconoscimento alla data del 31  dicembre  2012,  anche  se
          riconosciuti in bilancio in data successiva. 
              11. Ai fini dell'immediata operativita' della  "Sezione
          per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
          certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di  cui  al
          comma  10,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          stipula con la Cassa depositi e prestiti  S.p.A.,  entro  5
          giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  un
          apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre  2009  e
          trasferisce le disponibilita'  della  predetta  sezione  su
          apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale
          dello Stato, intestato al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, su cui la Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  e'
          autorizzata ad  effettuare  operazioni  di  prelevamento  e
          versamento per le finalita' di cui alla  predetta  Sezione.
          Il suddetto addendum  definisce,  tra  l'altro,  criteri  e
          modalita' per l'accesso da parte  degli  enti  locali  alle
          risorse della Sezione, secondo un contratto tipo  approvato
          con decreto del direttore generale del Tesoro e  pubblicato
          sui siti  internet  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
          criteri e le modalita' per lo svolgimento da parte di Cassa
          depositi e prestiti S.p.A. della  gestione  della  Sezione.
          L'addendum e' pubblicato sui siti  internet  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. 
              12.  Per  le  attivita'  oggetto   dell'addendum   alla
          convenzione di cui al comma precedente  e'  autorizzata  la
          spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno  degli  anni
          2013 e 2014. 
              13. - 17-sexies. (Omissis).". 
          Comma 2. 
              - Il testo dei commi 11 e 13 dell'articolo 1 del citato
          decreto-legge n. 35 del 2013 e'  riportato  nelle  note  al
          comma 1 del presente articolo. 
          Comma 3. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  6  del
          citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n, 64: 
              "2. Ai fini dell'ammortamento  delle  anticipazioni  di
          liquidita' di cui al presente Capo, la prima  rata  decorre
          dall'anno  successivo  a  quello  di   sottoscrizione   del
          contratto." 
          Comma 4. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n, 64: 
              "Art. 2 (Pagamenti dei debiti  delle  regioni  e  delle
          province autonome) 
              1. Le regioni e le province autonome  che  non  possono
          far  fronte  ai  pagamenti  dei  debiti  certi  liquidi  ed
          esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti
          per  i  quali  sia  stata  emessa   fattura   o   richiesta
          equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
          da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3,  ivi
          inclusi i pagamenti in favore degli enti  locali,  maturati
          alla data del 31 dicembre  2012,  a  causa  di  carenza  di
          liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
          legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma  24,
          lettera b), della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  con
          certificazione congiunta del Presidente e del  responsabile
          finanziario, chiedono al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione  di  somme
          da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle  risorse
          della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni  e
          alle province autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi  ed  esigibili  diversi  da  quelli  finanziari   e
          sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10. 
              2.  Le  somme  di  cui  al  comma   1   da   concedere,
          proporzionalmente, a ciascuna regione  sono  stabilite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10  maggio  2013,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  puo'
          individuare modalita'  di  riparto,  diverse  dal  criterio
          proporzionale di cui al periodo precedente. 
              3.  All'erogazione  delle  somme,  nei   limiti   delle
          assegnazioni di cui al presente articolo,  si  provvede,  a
          seguito: 
              a)  della  predisposizione,  da  parte  regionale,   di
          misure, anche legislative, idonee e  congrue  di  copertura
          annuale  del  rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita',
          maggiorata degli interessi; 
              b) della presentazione di un  piano  di  pagamento  dei
          debiti certi,  liquidi  ed  esigibili,  alla  data  del  31
          dicembre 2012, ovvero dei debiti  per  i  quali  sia  stata
          emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
          il predetto termine, ivi  inclusi  i  pagamenti  in  favore
          degli enti locali, comprensivi di  interessi  nella  misura
          prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura,  ovvero
          dagli  accordi  transattivi,  intervenuti  fra  le   parti,
          ovvero,   in   mancanza   dei   predetti   accordi,   dalla
          legislazione vigente; 
              c) della sottoscrizione di apposito  contratto  tra  il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
          modalita' di erogazione  e  di  restituzione  delle  somme,
          comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
          anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non  adempia
          nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
          finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
          di interesse a carico della Regione e' pari  al  rendimento
          di mercato del Buoni Poliennali del  Tesoro  a  5  anni  in
          corso di emissione. 
              4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle  lettere
          a), b) e c)  del  comma  3,  provvede  un  apposito  tavolo
          istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
          coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un  suo
          delegato, e composto: 
              a) dal Capo Dipartimento degli affari  regionali  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato; 
              b) dal Direttore  generale  del  Tesoro  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze o suo delegato; 
              c) dal Segretario della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
          Trento e Bolzano o suo delegato; 
              d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
          Regioni e delle Province autonome o suo delegato. 
              5. All'atto  dell'erogazione,  le  regioni  interessate
          provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
          piano   di    pagamento;    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative  registrazioni  contabili
          la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
          al   comma   precedente,   rilasciata   dal    responsabile
          finanziario  della  Regione   ovvero   da   altra   persona
          formalmente indicata dalla Regione ai  sensi  dell'articolo
          3, comma 6. 
              6.  Il  pagamento  dei  debiti  oggetto  del   presente
          articolo deve riguardare, per  almeno  due  terzi,  residui
          passivi  in  via  prioritaria  di  parte  capitale,   anche
          perenti, nei  confronti  degli  enti  locali,  purche'  nel
          limite di corrispondenti residui attivi degli  enti  locali
          stessi ovvero, ove inferiori, nella  loro  totalita'.  Tali
          risorse devono, ove nulla  osti,  essere  utilizzate  dagli
          enti locali prioritariamente per  il  pagamento  di  debiti
          certi, liquidi ed esigibili maturati al  31  dicembre  2012
          ovvero dei debiti per i quali sia stata  emessa  fattura  o
          richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il   predetto
          termine. All'atto dell'estinzione da  parte  della  Regione
          dei debiti elencati nel piano di  pagamento  nei  confronti
          degli enti locali o  di  altre  pubbliche  amministrazioni,
          ciascun ente locale o amministrazione pubblica  interessata
          provvede all'immediata estinzione  dei  propri  debiti.  Il
          responsabile finanziario dell'ente locale o della  pubblica
          amministrazione interessata fornisce formale certificazione
          alla Regione dell'avvenuto pagamento dei rispettivi  debiti
          e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
          , entro il 31 ottobre 2013, in  relazione  ai  debiti  gia'
          estinti dalla Regione alla  data  del  30  settembre  2013,
          ovvero entro 30 giorni dall'estinzione dei debiti da  parte
          della  Regione  nei  restanti   casi   Sulla   base   delle
          certificazioni  di  cui  al  periodo  precedente,  ciascuna
          Regione, conseguentemente fornisce, entro i  successivi  15
          giorni, al Tavolo di cui al comma 4 un'unica  comunicazione
          dell'avvenuto pagamento, da parte degli enti locali e delle
          pubbliche amministrazioni interessate, dei propri debiti  a
          fronte dei corrispondenti  crediti  verso  la  Regione.  Il
          mancato adempimento da  parte  delle  Regioni,  degli  enti
          locali  e  delle  altre  pubbliche   amministrazioni   alle
          disposizioni di cui al quarto e al quinto periodo rileva ai
          fini  della   misurazione   e   della   valutazione   della
          performance  individuale  dei  dirigenti   responsabili   e
          comporta responsabilita'  dirigenziale  e  disciplinare  ai
          sensi degliarticoli 21 e  55  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni.  Ogni
          Regione  provvede  a  concertare  con  le  ANCI  e  le  UPI
          regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente  alla
          Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
          estende anche alle somme assegnate agli enti  locali  dalla
          regione e  accreditate  sui  conti  correnti  di  tesoreria
          regionale. 
              7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma  4,
          dell'articolo 32, della legge 12 novembre  2011,  n.  183e'
          sostituito dal seguente:  "L'esclusione  opera  nei  limiti
          complessivi di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2012,  di
          1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
          euro per l'anno 2014.". 
              8. Al riparto delle risorse di cui al comma  precedente
          si provvede con gli  stessi  criteri  e  modalita'  dettati
          dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge  22
          dicembre 2011, n. 214. 
              9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo
          economico - Dipartimento per  lo  sviluppo  e  la  coesione
          economica - sulla base dei  dati  acquisiti  dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del  comma  460,
          dell'articolo 1, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,
          effettua   entro   il   15   settembre   il    monitoraggio
          sull'utilizzo, alla data del  31  luglio,  del  plafond  di
          spesa assegnato a ciascuna regione  e  provincia  autonoma,
          rispettivamente, in base al decreto ministeriale  15  marzo
          2012 ed in base alle disposizioni di cui  al  comma  8  del
          presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio,  il
          Dipartimento per  lo  sviluppo  e  la  coesione  economica,
          qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa  delle
          regioni e province autonome  riferite  al  primo  semestre,
          riscontri per alcune di esse un'insufficienza e  per  altre
          un'eccedenza del plafond di spesa  assegnato,  dispone  con
          decreto  direttoriale,  per  l'anno  di   riferimento,   la
          rimodulazione del quadro di riparto del limite  complessivo
          al  fine  di  assegnare  un  maggiore   o   minore   spazio
          finanziario alle regioni e  province  autonome  commisurato
          alla effettiva capacita' di spesa registrata  nel  semestre
          di riferimento. Il decreto direttoriale di cui  al  periodo
          precedente  e'  tempestivamente  comunicato  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato". 
              - Il testo del  comma  2  dell'articolo  6  del  citato
          decreto-legge   n.   35   del   2013,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n, 64e'  riportato
          nei riferimenti normativi al comma 3 del presente articolo. 
          Comma 5. 
              - Il testo del comma  14  dell'articolo  1  del  citato
          decreto-legge n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 giugno 2013 n, 64: e' riportato nelle note al
          comma 1 del presente articolo. 
              -  Il  testo  del  comma  5  dell'articolo   2   citato
          decreto-legge n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 giugno 2013 n, 64 e' riportato nelle note  al
          comma 4 del presente articolo 
          Comma 6. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto  legge  8  aprile  2013,  n.  35  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n, 64: 
              "Art. 3 (Pagamenti dei debiti degli enti  del  servizio
          sanitario nazionale-SSN) 
              1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare  anticipazioni
          di liquidita' alle Regioni ed  alle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano a valere sulle risorse  della  "Sezione
          per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
          certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti  del   Servizio
          Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1,  comma  10,  al
          fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti  dei  debiti
          degli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale   ed   in
          relazione: 
              a)  agli  ammortamenti  non  sterilizzati   antecedenti
          all'applicazione deldecreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118; 
              b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa
          delle somme dovute  dalle  regioni  ai  rispettivi  servizi
          sanitari regionali a titolo di finanziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di  somme
          dai  conti  di  tesoreria  e  dal  bilancio  statale  e  le
          coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
          nelle voci "crediti verso regione  per  spesa  corrente"  e
          "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle  voci  di
          credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni  dei
          modelli SP. 
              2. In via d'urgenza,  per  l'anno  2013,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   provvede   con   decreto
          direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al  riparto  fra  le
          regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza
          massima  dell'importo  di  5.000  milioni   di   euro,   in
          proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera  a),  come
          risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al  2011,
          ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b)
          iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati  al  50%,  come
          presenti nell'NSIS alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse  di
          cui al presente comma si applicano le disposizioni  di  cui
          al comma  5.  Il  decreto  di  cui  al  presente  comma  e'
          trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
          di Bolzano per il tramite della Conferenza  dei  Presidenti
          delle Regioni e delle Province autonome  ed  e'  pubblicato
          sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
          e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre  2013,  e'
          stabilito il riparto definitivo,  comprensivo  anche  degli
          importi  previsti  per  l'anno   2014,   fra   le   regioni
          dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima
          dell'importo di 14.000 milioni di euro, in  proporzione  ai
          valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di  cui  al
          comma 1, lettere a) e b). Il riparto  di  cui  al  presente
          comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta  dal
          Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
          dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
          di Trento e di Bolzano del 23 marzo  2005  con  riferimento
          alle ricognizioni delle somme di cui al  comma  1,  lettera
          a),  per  il  periodo  2001-2011  e  con  riferimento  alle
          ricognizioni delle somme di cui al  comma  1,  lettera  b),
          come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011.
          Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014  delle  risorse  di
          cui al presente comma, al netto di quelle gia' erogate  per
          l'anno  2013  ai  sensi  del  comma  2,  si  applicano   le
          disposizioni di cui al  comma  5.  Il  decreto  di  cui  al
          presente comma e' trasmesso alle Regioni  e  alle  Province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  il  tramite  della
          Conferenza dei Presidenti delle Regioni  e  delle  Province
          autonome  ed  e'  pubblicato   sul   sito   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              4. Le regioni e le province autonome che,  a  causa  di
          carenza di liquidita', non possono far fronte ai  pagamenti
          di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  in  deroga
          all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,
          n. 281, e all'articolo 32,  comma  24,  lettera  b),  della
          legge  12  novembre  2011,   n.   183,   trasmettono,   con
          certificazione congiunta del Presidente e del  responsabile
          finanziario, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria  Generale  dello
          Stato,  entro  il  31  maggio  2013  l'istanza  di  accesso
          all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 2, ed entro
          il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso  all'anticipazione
          di  liquidita'  di  cui  al  comma  3,  per  l'avvio  delle
          necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma
          5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con  decreto
          direttoriale, puo' attribuire alle regioni che  ne  abbiano
          fatto richiesta, con l'istanza di  cui  al  primo  periodo,
          entro il 15 dicembre 2013, importi superiori  a  quelli  di
          cui al comma 3, nei limiti delle somme gia'  attribuite  ad
          altre regioni  ai  sensi  del  medesimo  comma  3,  ma  non
          richieste. 
              5.  All'erogazione  delle  somme,  nei   limiti   delle
          assegnazioni di cui al presente  articolo,  da  accreditare
          sui conti intestati alla sanita' di cui all'articolo 21 del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  si  provvede,
          anche in tranche successive, a seguito: 
              a)  della  predisposizione,  da  parte  regionale,   di
          misure, anche legislative, idonee e  congrue  di  copertura
          annuale  del  rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita',
          prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,
          verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          all'articolo 12 della citata Intesa; 
              b) della presentazione di un  piano  di  pagamento  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data  del
          31 dicembre 2012 e comprensivi di  interessi  nella  misura
          prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura,  ovvero
          dagli  accordi  transattivi,  intervenuti  fra  le   parti,
          ovvero,   in   mancanza   dei   predetti   accordi,   dalla
          legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto
          ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti  regionali
          di cui all'articolo 12  della  citata  Intesa  verifica  la
          coerenza con le somme assegnate  alla  singola  regione  in
          sede di riparto delle risorse  di  cui  rispettivamente  ai
          commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse  assegnate  ai  sensi
          dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto  ai  debiti  di
          cui al primo periodo della presente lettera, il  piano  dei
          pagamenti puo' comprendere debiti certi, sorti entro il  31
          dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali  sia
          stata emessa fattura o richiesta equivalente  di  pagamento
          entro il predetto termine; 
              c) della sottoscrizione di apposito  contratto  tra  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze-Dipartimento  del
          Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
          modalita' di erogazione  e  di  restituzione  delle  somme,
          comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
          anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non  adempia
          nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
          finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
          di interesse a carico della Regione e' pari  al  rendimento
          di mercato del Buoni Poliennali del  Tesoro  a  5  anni  in
          corso di emissione. 
              6.  All'atto  dell'erogazione  le  regioni  interessate
          provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
          piano   di    pagamento:    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative  registrazioni  contabili
          la regione fornisce formale  certificazione  al  Tavolo  di
          verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  della
          citata Intesa, rilasciata dal responsabile  della  gestione
          sanitaria accentrata, ovvero da altra  persona  formalmente
          indicata  dalla  Regione   all'atto   della   presentazione
          dell'istanza  di  cui  al  comma  4.  Quanto  previsto  dal
          presente comma costituisce adempimento regionale ai fini  e
          per gli effetti dell'articolo  2,  comma  68,  lettera  c),
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere
          dal 2013 dall'articolo 15, comma 24,  del  decreto-legge  6
          luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con   modificazioni,
          dallalegge 7 agosto 2012, n. 135. 
              7. A decorrere dall'anno 2013  costituisce  adempimento
          regionale - ai fini e  per  gli  effetti  dell'articolo  2,
          comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
          prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma  24,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135- verificato
          dal  Tavolo  di   verifica   degli   adempimenti   di   cui
          all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
          l'erogazione, da parte della regione  al  proprio  Servizio
          sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno  il
          90% delle somme che la regione incassa  nel  medesimo  anno
          dallo  Stato  a  titolo  di  finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
          valere   su   risorse   proprie   dell'anno,   destina   al
          finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. 
              8. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche alle Regioni  a  statuto  speciale  e  alle
          Province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   che   non
          partecipano  al  finanziamento   del   Servizio   sanitario
          nazionale con oneri a carico del  bilancio  statale.  Dette
          regioni e province autonome, per le  finalita'  di  cui  al
          comma 3, e  comunque  in  caso  di  avvenuto  accesso  alle
          anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al  Tavolo  di
          verifica  degli  adempimenti   di   cui   all'articolo   12
          dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
          di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il  termine
          del 30 giugno 2013, la  documentazione  necessaria  per  la
          verifica dei dati contenuti nei  conti  economici  e  negli
          stati  patrimoniali.  Qualora  dette  regioni  e   province
          autonome   non   provvedano   alla    trasmissione    della
          certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano  in  modo
          incompleto, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   e'
          autorizzato a recuperare  le  somme  erogate  a  titolo  di
          anticipazione di liquidita' ai sensi del presente articolo,
          fino a concorrenza degli importi non certificati, a  valere
          sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo. 
              9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo  1,
          comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni
          possono far valere le somme attinte  sull'anticipazione  di
          liquidita' di cui al  presente  articolo,  con  riferimento
          alle risorse in termini di competenza di cui  al  comma  1,
          lettera b), come valutate dal  citato  Tavolo  di  verifica
          degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il  termine
          del 31 maggio di cui al citatoarticolo 1, comma 174,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311e' differito al 15  luglio  e
          conseguentemente il termine del 30 aprile e'  differito  al
          15 maggio." 
              - Il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e
          delle finanze del 16 aprile  2013  recante  "Determinazione
          del tasso cedolare reale annuo e accertamento  dell'importo
          emesso  dei  buoni  del  Tesoro   poliennali,   indicizzati
          all'inflazione italiana, con godimento  22  aprile  2013  e
          scadenza 22 aprile 2017" e' pubblicato nella Gazz. Uff.  18
          aprile 2013, n. 91. 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   3-bis   del
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante  "Disposizioni
          urgenti per il  rilancio  dell'economia",  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: 
              "Art. 3-bis (Misure urgenti per i pagamenti dei  debiti
          degli enti del Servizio sanitario nazionale) 
              1. Le risorse per il pagamento dei  debiti  degli  enti
          del  Servizio  sanitario  nazionale,  ripartite  ai   sensi
          dell'articolo3, comma 2, deldecreto-legge 8 aprile 2013, n.
          35, convertito,  con  modificazioni,  dallalegge  6  giugno
          2013, n. 64, e non richieste  dalle  regioni  entro  il  31
          maggio 2013,  possono  essere  assegnate,  con  decreto  di
          aggiornamento  del   decreto   direttoriale   di   cui   al
          medesimoarticolo3, comma  2,  deldecreto-legge  n.  35  del
          2013, alle regioni che  ne  fanno  richiesta  entro  il  30
          giugno 2013, prioritariamente in funzione  dell'adempimento
          alla diffida prevista dall'articolo1, comma 174, dellalegge
          30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. 
              2.  In  relazione  a  quanto  previsto  al   comma   1,
          all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, deldecreto-legge 8
          aprile  2013,  n.  35,   convertito,   con   modificazioni,
          dallalegge 6 giugno 2013, n. 64,  le  parole:  «30  giugno»
          sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio»". 
          Comma 7. 
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art  6   del   citato
          decreto-legge n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6  giugno  2013  n,  64  e'   riportato   nei
          riferimenti normativi al comma 3 del presente articolo. 
          Comma 8. 
              - Il testo del comma  10  dell'articolo  1  del  citato
          decreto-legge n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 giugno  2013  n,  64  come  modificato  dalla
          presente legge e' riportato ne i riferimenti  normativi  al
          comma 1 del presente articolo. 
          Comma 9. 
              -  Il  testo  degli  articoli  1,  2  e  3  del  citato
          decreto-legge n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6  giugno   2013   n,   64   sono   riportati
          rispettivamente nei riferimenti normativi  al  comma  1  al
          comma 4 e al comma 6 del presente articolo.