Art. 20 Corsi di laurea ad accesso programmato 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 e' abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo non e' applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari gia' indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 1-bis. I partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 ai corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria nonche' a quelli finalizzati alla formazione di architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test d'accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono altresi' scegliere di iscriversi in sovrannumero, nell'anno accademico 2014/2015, al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2014/2015, l'ammissione al primo o al secondo anno di corso e' effettuata con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti gia' acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi. 1-ter. Coloro che nell'anno accademico 2013/2014 si sono iscritti ai corsi di cui al comma 1-bis in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto diritto ad iscriversi ai sensi del medesimo comma 1-bis possono trasferirsi nella suddetta sede nell'anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti gia' acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi. 1-quater. Ai fini dei commi 1-bis e 1-ter, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al termine delle immatricolazioni dell'anno accademico 2013/2014 relative alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l'inserimento del voto di maturita' da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d'accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 12 giugno 2013. 1-quinquies. Le universita' sedi di corsi di laurea in professioni sanitarie e scienze della formazione primaria ammettono a iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2013/2014 o nell'anno accademico 2014/2015, in analogia a quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, i partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1º luglio 2013, e dall'articolo l, comma 6, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 615 del 15 luglio 2013, come recepiti dai rispettivi bandi, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili. ))
Riferimenti normativi Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7 febbraio 2008, n. 32. Si riporta il testo del comma 3, lett b), dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013 (Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale - anno accademico 2013/2014): "Art. 10. Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove. 1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 nonche', nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito. Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le predette categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti. 2. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n. 189 del 2002, qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione. 3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si tiene conto dei seguenti criteri: a) valutazione del test (max 90 punti): - 1,5 punti per ogni risposta esatta; - meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; - 0 punti per ogni risposta non data; b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti). Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto all'esame di stato almeno pari a 80/100 e il cui voto sia non inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/13 secondo la seguente tabella: Voto dell'esame di Stato non inferiore all'80 esimo percentile e pari a: Punteggio 100 e lode 10 punti 99-100 9 punti 97-98 8 punti 95-96 7 punti 93-94 6 punti 91-92 5 punti 89-90 4 punti 86-87-88 3 punti 83-84-85 2 punti 80-81-82 1 punto Per i soli corsi di cui all'articolo 7, il punteggio e' attribuito dalle singole universita' secondo criteri autonomamente determinati in conformita' a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21. Per i candidati che hanno conseguito il diploma di Stato di istruzione secondaria di secondo grado non valutato in centesimi, il voto viene convertito in centesimi con i criteri di cui all'allegato 2. Per i candidati che hanno conseguito un titolo estero, il voto dell'esame di stato viene convertito in centesimi con i criteri di cui all'allegato 2 e rapportato alla distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte le scuole di istruzione secondaria di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione nell'anno scolastico 2012/13. Per i candidati che hanno conseguito il diploma in anni scolastici antecedenti all'a.s. 2012/2013 e nei casi in cui, comunque, non sia possibile associare il candidato alla propria commissione di esame, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri: - i percentili a livello provinciale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma; - i percentili a livello nazionale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma. I voti dell'esame di stato riferiti all'80esimo percentile di riferimento sono pubblicati sul portale Universitaly del Ministero (www.universitaly.it) entro il 30 agosto 2013. (Omissis).". Si riporta il testo del dell'articolo 1, comma 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 165 del 15 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 agosto 2013, n. 183 (Definizione delle modalita' di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di valorizzazione, agli stessi fini, del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto): "Art. 1. Accesso al corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (Omissis). 6. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri: a) valutazione del test (max 90 punti): 1,125 punti per ogni risposta esatta; 0 punti per ogni risposta errata o non data; b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti). Il punteggio di cui alla lettera b) e' attribuito dalle singole universita' secondo criteri autonomamente determinati in conformita' a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21. (Omissis).".