Art. 21 
 
 
                 Formazione specialistica dei medici 
 
  1. All'articolo 36, comma 1,  del  decreto  legislativo  17  agosto
1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    (( a) all'alinea, )) le parole «delle  commissioni  giudicatrici»
sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»; 
    b) la lettera d) e'  sostituita  dalla  seguente:  «d)  all'esito
delle prove e' formata una graduatoria nazionale in base alla quale i
vincitori  sono  destinati  alle  sedi  prescelte,   in   ordine   di
graduatoria. Sono fatte salve le  disposizioni  di  cui  all'articolo
757, comma 2, (( del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto )) legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». 
  2. All'articolo 39, comma 3,  del  decreto  legislativo  17  agosto
1999,  n.  368,  e  successive  modificazioni,  le  parole   «ed   e'
determinato  annualmente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e,  a
partire dall'anno  accademico  2013-2014,  e'  determinato  ogni  tre
anni,». 
  (( 2-bis. Al decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare
entro  il  31  marzo  2014,  la  durata  dei  corsi   di   formazione
specialistica viene ridotta rispetto a quanto  previsto  nel  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  1°
agosto 2005,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005,  con  l'osservanza  dei  limiti
minimi previsti dalla normativa europea  in  materia,  riorganizzando
altresi' le classi  e  le  tipologie  di  corsi  di  specializzazione
medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione  del  presente
comma sono  destinati  all'incremento  dei  contratti  di  formazione
specialistica medica. 
  3-ter. La  durata  dei  corsi  di  formazione  specialistica,  come
definita  dal  decreto  di  cui  al  comma  3-bis,  si  applica  agli
specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del
medesimo decreto sono immatricolati al primo anno di corso.  Per  gli
specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al  secondo  o  al
terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della  ricerca   provvede,   con   proprio   decreto,   ad   adeguare
l'ordinamento  didattico  alla  durata  cosi'   definita.   Per   gli
specializzandi che nel medesimo  anno  accademico  sono  iscritti  al
quarto  o  successivo  anno  di  corso,  resta  valido  l'ordinamento
previgente»; 
  b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 35, le  parole  da:
«determina»  fino  alla  fine  del  periodo  sono  sostituite   dalle
seguenti: «determina il numero globale degli specialisti  da  formare
annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto
dell'obiettivo di migliorare progressivamente la  corrispondenza  tra
il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di  laurea  in
medicina e chirurgia e quello  dei  medici  ammessi  alla  formazione
specialistica, nonche' del quadro epidemiologico, dei flussi previsti
per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle  regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle
attivita' del Servizio sanitario nazionale». 
  2-ter.  I  periodi  di  formazione  dei  medici  specializzandi  si
svolgono ove ha sede la  scuola  di  specializzazione  e  all'interno
delle aziende del Servizio sanitario nazionale  previste  dalla  rete
formativa, in conformita' agli ordinamenti e ai regolamenti didattici
determinati secondo la normativa vigente in materia  e  agli  accordi
fra le universita' e le aziende  sanitarie  di  cui  all'articolo  6,
comma 2,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive  modificazioni.  L'inserimento  non  puo'  dare  luogo   a
indennita', compensi o emolumenti comunque denominati, diversi  anche
sotto il profilo previdenziale da  quelli  spettanti  a  legislazione
vigente  ai   medici   specializzandi.   I   medici   in   formazione
specialistica assumono una  graduale  responsabilita'  assistenziale,
secondo  gli  obiettivi  definiti  dall'ordinamento   didattico   del
relativo corso di specializzazione e  le  modalita'  individuate  dal
tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione  e
con i dirigenti responsabili delle unita'  operative  presso  cui  si
svolge  la  formazione,  fermo  restando  che  tale  formazione   non
determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro  con  il  Servizio
sanitario nazionale e  non  da'  diritto  all'accesso  ai  ruoli  del
medesimo Servizio sanitario nazionale. Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 36 e 39 del  decreto
          legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione  della
          direttiva 93/16/CE in materia di  libera  circolazione  dei
          medici e di  reciproco  riconoscimento  dei  loro  diplomi,
          certificati ed altri titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
          98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano  la  direttiva
          93/16/CE), pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1999,  n.
          250, S.O., come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 36. 1. Entro centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto  legislativo,  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per
          l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e
          le  modalita'  delle  prove,  nonche'  i  criteri  per   la
          valutazione  dei  titoli  e  per  la   composizione   della
          commissione nel rispetto dei seguenti principi: 
              a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale,
          in una  medesima  data  per  ogni  singola  tipologia,  con
          contenuti  definiti  a  livello   nazionale,   secondo   un
          calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
          pubblicizzato; 
              b) i  punteggi  delle  prove  sono  attribuiti  secondo
          parametri oggettivi; 
              c) appositi punteggi sono assegnati, secondo  parametri
          oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi; 
              d) all'esito delle prove  e'  formata  una  graduatoria
          nazionale in base alla quale  i  vincitori  sono  destinati
          alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria.  Sono  fatte
          salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del
          codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
              2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
          1 del presente articolo si applica l'articolo 3 del decreto
          legislativo 8 agosto 1991, n. 257. 
              (Omissis)." 
              "Art. 39. 1. Al medico in formazione specialistica, per
          tutta  la  durata  legale  del  corso,  e'  corrisposto  un
          trattamento economico annuo onnicomprensivo. 
              2. 
              3. Il trattamento economico e' costituito da una  parte
          fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta  la
          durata del corso, e da una parte variabile,  e,  a  partire
          dall'anno accademico 2013-2014,  e'  determinato  ogni  tre
          anni,  con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro della salute e con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, avuto riguardo preferibilmente  al  percorso
          formativo  degli  ultimi  tre  anni.  In  fase   di   prima
          applicazione,  per  gli   anni   accademici   2006-2007   e
          2007-2008, la parte variabile non potra' eccedere il 15 per
          cento di quella fissa. 
              4. Il trattamento economico e' corrisposto  mensilmente
          dalle  universita'  presso  cui  operano   le   scuole   di
          specializzazione. 
              4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle
          universita' delle risorse  previste  per  il  finanziamento
          della  formazione  dei  medici   specialisti   per   l'anno
          accademico di  riferimento  si  provvede  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministro della salute e con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze 
              (Omissis).". 
              Si riportano i testi degli articoli 20 e 35 del decreto
          legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione  della
          direttiva 93/16/CE in materia di  libera  circolazione  dei
          medici e di  reciproco  riconoscimento  dei  loro  diplomi,
          certificati ed altri titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
          98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano  la  direttiva
          93/16/CE), 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre  1999,  n.  250,
          S.O., come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 20. 1. La formazione che permette di ottenere  un
          diploma    di    medico    chirurgo    specialista    nelle
          specializzazioni indicate negli allegati B e C, risponde ai
          seguenti requisiti: 
              a) presupporre il conferimento e validita'  del  titolo
          conseguito a seguito di  un  ciclo  di  formazione  di  cui
          all'articolo l8 nel corso del quale siano  state  acquisite
          adeguate conoscenze nel campo della medicina generale; 
              b) insegnamento teorico e pratico; 
              c) formazione a tempo pieno sotto  il  controllo  delle
          autorita' o enti competenti; 
              d) formazione effettuata in un ateneo  universitario  o
          in una azienda ospedaliera o in un istituto  accreditato  a
          tal fine dalle autorita' competenti; 
              e)  partecipazione  personale   del   medico   chirurgo
          candidato   alla   specializzazione,   alle   attivita'   e
          responsabilita' proprie della disciplina. 
              2.  Il  rilascio  di  un  diploma  di  medico  chirurgo
          specialista e' subordinato al possesso  di  un  diploma  di
          medico chirurgo. 
              3. Le durate minime delle formazioni specialistiche non
          possono essere inferiori a quelle indicate per ciascuna  di
          tali formazioni nell'allegato C. Tali  durate  minime  sono
          modificate  secondo  la  procedura  prevista  dall'articolo
          44-bis, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE 
              3-bis.  Con  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro della salute, da emanare entro il 31  marzo  2014,
          la durata  dei  corsi  di  formazione  specialistica  viene
          ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto
          2005, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 258 del 5 novem-bre 2005, con l'osservanza dei
          limiti minimi previsti dalla normativa europea in  materia,
          riorganizzando altresi' le classi e le tipologie  di  corsi
          di specializzazione medica.  Eventuali  risparmi  derivanti
          dall'applicazione  del  presente   comma   sono   destinati
          all'incremento dei contratti  di  formazione  specialistica
          medica. 
              3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica,
          come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica
          agli specializzandi  che  nell'anno  accademico  successivo
          all'emanazione del medesimo decreto sono  immatricolati  al
          primo  anno  di  corso.  Per  gli  specializzandi  che  nel
          medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo  anno  di
          corso,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca provvede, con proprio  decreto,  ad  adeguare
          l'ordinamento di-dattico alla durata  cosi'  definita.  Per
          gli specializzandi che nel medesimo  anno  accademico  sono
          iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido
          l'ordinamento previgente. 
                
              (Omissis)." 
              "Art. 35. 1. Con  cadenza  triennale  ed  entro  il  30
          aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, tenuto conto delle  relative  esigenze
          sanitarie e sulla base di una  approfondita  analisi  della
          situazione occupazionale,  individuano  il  fabbisogno  dei
          medici specialisti da formare  comunicandolo  al  Ministero
          della  sanita'   e   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica. Entro il  30  giugno  del  terzo
          anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, sentita la conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  determina  il  numero
          globale  degli  specialisti  da  formare  annualmente,  per
          ciascuna  tipologia  di  specializzazione,   tenuto   conto
          dell'obiettivo   di    migliorare    progressivamente    la
          corrispondenza tra  il  numero  degli  studenti  ammessi  a
          frequentare i corsi di laurea in  medicina  e  chirurgia  e
          quello dei medici ammessi  alla  formazione  specialistica,
          nonche' del quadro epidemiologico, dei flussi previsti  per
          i pensionamenti e delle esigenze  di  programmazione  delle
          regioni e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          con  riferimento  alle  attivita'  del  Servizio  sanitario
          nazionale. 
              2. In relazione al  decreto  di  cui  al  comma  1,  il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  acquisito  il  parere  del   Ministro   della
          sanita', determina il  numero  dei  posti  da  assegnare  a
          ciascuna scuola di specializzazione  accreditata  ai  sensi
          dell'articolo 43, tenuto conto della capacita' ricettiva  e
          del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite
          nella rete formativa della scuola stessa. 
              3.   Nell'ambito    dei    posti    risultanti    dalla
          programmazione di cui al comma 1,  e'  stabilita,  d'intesa
          con  il  Ministero  dell'interno,  una  riserva  di   posti
          complessivamente non superiore al cinque per cento  per  le
          esigenze della sanita'  della  Polizia  di  Stato,  nonche'
          d'intesa con il Ministero degli affari  esteri,  il  numero
          dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti  dai
          Paesi in via di sviluppo. La ripartizione  tra  le  singole
          scuole dei posti riservati e' effettuata con il decreto  di
          cui al comma 2. 
              4.  Il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica, su proposta del  Ministro  della
          sanita', puo'  autorizzare,  per  specifiche  esigenze  del
          servizio sanitario nazionale,  l'ammissione,  alle  scuole,
          nel limite di un dieci per cento in piu' del numero di  cui
          al comma  1  e  della  capacita'  recettiva  delle  singole
          scuole,  di  personale  medico  di  ruolo,  appartenente  a
          specifiche categorie, in servizio  in  strutture  sanitarie
          diverse da  quelle  inserite  nella  rete  formativa  della
          scuola. 
              5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma  3
          e per accedere in soprannumero ai  sensi  del  comma  4,  i
          candidati devono  aver  superato  le  prove  di  ammissione
          previste dall'ordinamento della scuola. ". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
          della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a    norma
          dell'articolo  1  della  L.  23  ottobre  1992,  n.   421),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.: 
              "2. Per soddisfare le specifiche esigenze del  Servizio
          sanitario  nazionale,  connesse   alla   formazione   degli
          specializzandi e  all'accesso  ai  ruoli  dirigenziali  del
          Servizio sanitario nazionale, le universita' e  le  regioni
          stipulano specifici protocolli di intesa  per  disciplinare
          le modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti  in
          attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
          accordi tra le  universita',  le  aziende  ospedaliere,  le
          unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura  a
          carattere  scientifico  e  gli  istituiti   zooprofilattici
          sperimentali.  Ferma  restando  la  disciplina  di  cui  al
          decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione
          specialistica, nelle scuole  di  specializzazione  attivate
          presso le predette  strutture  sanitarie  in  possesso  dei
          requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto
          legislativo  n.  257/1991,  la  titolarita'  dei  corsi  di
          insegnamento    previsti     dall'ordinamento     didattico
          universitario e'  affidata  ai  dirigenti  delle  strutture
          presso  le  quali  si  svolge  la  formazione  stessa,   in
          conformita' ai protocolli d'intesa di cui al  comma  1.  Ai
          fini della programmazione del numero degli  specialisti  da
          formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del
          decreto legislativo 8 agosto 1991, n.  257,  tenendo  anche
          conto  delle   esigenze   conseguenti   alle   disposizioni
          sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente
          decreto. Il diploma di specializzazione  conseguito  presso
          le predette scuole e'  rilasciato  a  firma  del  direttore
          della scuola e  del  rettore  dell'universita'  competente.
          Sulla base delle esigenze di formazione  e  di  prestazioni
          rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalita'
          per l'istituzione dei  corsi  di  specializzazione  possono
          essere previste per  i  presidi  ospedalieri  delle  unita'
          sanitarie locali, le cui strutture siano  in  possesso  dei
          requisiti di idoneita' previsti dall'art. 7  del  D.Lgs.  8
          agosto 1991, n. 257.".