Art. 22 
 
 
          Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca 
 
  1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo periodo  sono  premessi  i  seguenti:  «I  componenti
dell'organo  direttivo  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
sistema universitario e  della  ricerca  (ANVUR)  sono  nominati  con
decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ((  previo  parere
delle Commissioni parlamentari competenti, )) formulata sulla base di
un elenco di persone, definito  da  un  comitato  di  selezione,  che
rimane valido per due  anni.  La  durata  del  mandato  dei  suddetti
componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di
componenti cessati dalla carica, e' di quattro anni.»; 
    b) alla lettera b) le parole «la nomina e la  durata  in  carica»
sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti e  ((  le  modalita'  di
selezione ». )) 
  2. In via di prima  applicazione  del  presente  articolo,  per  la
nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca  (ANVUR),  fino
alla nomina del nuovo comitato di selezione e' utilizzato l'elenco di
persone  definito  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  3,   ((   del
regolamento di cui al decreto )) del Presidente  della  Repubblica  1
febbraio 2010, n. 76, esistente alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. Per i componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR
in carica alla data di entrata in vigore del presente  decreto  resta
fermo quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  4,  ((  del  citato
regolamento di cui al decreto )) del Presidente della  Repubblica  n.
76 del 2010. 
  3. All'articolo 11 del decreto legislativo  31  dicembre  2009,  n.
213, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis.  I  nominativi
proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro ((  due
anni )) dalla formulazione della proposta». 
  4. In via di prima  applicazione  del  presente  articolo,  per  le
nomine di cui all'articolo 11 del  decreto  legislativo  31  dicembre
2009, n. 213, (( come modificato dal presente articolo, )) successive
alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura ivi
prevista viene  seguita  con  la  nomina  di  un  nuovo  comitato  di
selezione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  140,  del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.   286
          (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  novembre  2006,  n.
          277, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. Misure in materia di riscossione 
              (Omissis). 
              140.  Icomponenti  dell'organo  direttivo  dell'Agenzia
          nazionale di valutazione del sistema universitario e  della
          ricerca (ANVUR) sono nominati con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti, formulata  sulla  base
          di un  elenco  di  persone,  definito  da  un  comitato  di
          selezione, che rimane valido per due anni.  La  durata  del
          mandato   dei   suddetti   componenti,   compresi    quelli
          eventualmente  nominati  in  sostituzione   di   componenti
          cessati dalla carica, e' di quattro anni.  Con  regolamento
          emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  parere  delle
          competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati: 
              a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR,  secondo
          principi di imparzialita', professionalita', trasparenza  e
          pubblicita'  degli  atti,  e  di  autonomia  organizzativa,
          amministrativa  e   contabile,   anche   in   deroga   alle
          disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato; 
              b)  irequisiti  e  le  modalita'   di   selezione   dei
          componenti  dell'organo   direttivo,   scelti   anche   tra
          qualificati esperti stranieri, e  le  relative  indennita',
          prevedendo  che,  ferma   restando   l'applicazione   delle
          disposizioni vigenti in materia di collocamento  a  riposo,
          la  carica  di  presidente  o  di  componente   dell'organo
          direttivo puo' essere  ricoperta  fino  al  compimento  del
          settantesimo anno di eta'. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 3 del citato
          regolamento di cui al DPR n. 76 del 2010: 
              "Art. 8. Il Consiglio direttivo 
              1.  Il  Consiglio  direttivo  e'  costituito  da  sette
          componenti, scelti con le modalita' di cui al comma 3,  tra
          personalita',  anche  straniere,  di  alta  e  riconosciuta
          qualificazione  ed  esperienza  nel  campo  dell'istruzione
          superiore e della ricerca,  nonche'  della  valutazione  di
          tali attivita', provenienti da  una  pluralita'  di  ambiti
          professionali e disciplinari. 
              2. Il Consiglio direttivo determina le attivita' e  gli
          indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonche' i criteri  e
          i metodi di  valutazione,  predispone  il  programma  delle
          attivita',  approva  il  bilancio  preventivo,   il   conto
          consuntivo  e  i  rapporti  di   valutazione.   Nomina   il
          Direttore, su proposta del Presidente, e provvede in ordine
          al  conferimento  degli  incarichi  ai  soggetti   di   cui
          all'articolo 12, commi 4, lettera d), e 6,  e  all'articolo
          14, comma 4. 
              3. I componenti del Consiglio direttivo  sono  nominati
          con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta
          del   Ministro,   sentite   le    competenti    Commissioni
          parlamentari.  Nel  Consiglio  direttivo  devono   comunque
          essere presenti almeno due uomini e almeno  due  donne.  Ai
          fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un
          elenco composto da non meno di dieci e non piu' di quindici
          persone definito da un comitato di selezione  appositamente
          costituito  con  decreto  del  Ministro.  Il  comitato   di
          selezione  e'   composto   da   cinque   membri   di   alta
          qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro,  dal
          Segretario   generale   dell'OCSE    e    dai    Presidenti
          dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e
          del Consiglio nazionale  degli  studenti.  Il  comitato  di
          selezione valuta anche le indicazioni  di  nominativi,  con
          relativi  curricula,  fornite,  sulla  base  di  bandi   ad
          evidenza   pubblica   in   Italia   e   all'estero,   dagli
          interessati,   da    istituzioni,    accademie,    societa'
          scientifiche,  da  esperti,  nonche'  da   istituzioni   ed
          organizzazioni degli studenti e  delle  parti  sociali.  Ai
          componenti del comitato di selezione spetta  esclusivamente
          il rimborso delle spese  sostenute  per  la  partecipazione
          alle sedute, nei limiti  della  disciplina  vigente  per  i
          dipendenti  dell'amministrazione  dello  Stato  di  livello
          dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo  di
          bilancio dello stato di previsione del Ministero. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4 del citato
          regolamento di cui al DPR n. 76 del 2010: 
              "Art. 6. Organi 
              (Omissis). 
              4.  In  sede  di  prima   applicazione   del   presente
          regolamento,  previo  sorteggio,   sono   individuati   due
          componenti del Consiglio direttivo che durano in carica tre
          anni, e tre componenti che durano in carica  quattro  anni.
          Gli altri componenti, tra  cui  il  Presidente,  durano  in
          carica cinque anni.". 
              Si riporta l'articolo 11  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 2009, n. 213 (Riordino degli enti  di  ricerca  in
          attuazione dell'articolo 1 della legge 27  settembre  2007,
          n. 165), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  1  febbraio
          2010, n. 25, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 11. Comitati di selezione dei  presidenti  e  dei
          componenti dei consigli di amministrazione  degli  enti  di
          ricerca di designazione governativa 
              1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del
          consiglio di amministrazione di  designazione  governativa,
          con  decreto  del  Ministro  e'  nominato  un  comitato  di
          selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte
          tra  esperti  della  comunita'  scientifica  nazionale   ed
          internazionale ed esperti in alta amministrazione,  di  cui
          uno con funzione di coordinatore, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico del bilancio del Ministero. Il  comitato  di
          selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal
          Ministro nel decreto  di  nomina  e,  per  gli  adempimenti
          aventi  carattere  amministrativo,  e'   supportato   dalle
          competenti direzioni generali del Ministero.  Il  personale
          del Ministero non puo', in  nessun  caso,  fare  parte  del
          comitato di selezione. 
              2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico,
          le  modalita'  e  i  termini  per  la  presentazione  delle
          candidature e, per ciascuna posizione ed ove  possibile  in
          ragione del numero dei candidati, propone al Ministro: 
              a) cinque nominativi per la carica di presidente; 
              b) tre nominativi per la carica di consigliere. 
              2-bis. I nominativi  proposti  ai  sensi  del  comma  2
          possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione
          della proposta. 
              3. Nei consigli  di  amministrazione  composti  da  tre
          consiglieri, due componenti, incluso  il  presidente,  sono
          individuati dal Ministro. Il terzo  consigliere  e'  scelto
          direttamente dalla comunita' scientifica o disciplinare  di
          riferimento  sulla  base  di  una  forma  di  consultazione
          definita negli statuti. 
              4. Nei consigli di amministrazione composti  da  cinque
          consiglieri, tre componenti e  tra  questi  il  presidente,
          sono individuati dal Ministro.  Gli  altri  due  componenti
          sono scelti  direttamente  dalla  comunita'  scientifica  o
          disciplinare di riferimento sulla  base  di  una  forma  di
          consultazione definita negli statuti,  fatto  salvo  quanto
          specificamente disposto all'articolo 9. 
              5. I decreti ministeriali di nomina  dei  presidenti  e
          dei  consigli  di  amministrazione   sono   comunicati   al
          Parlamento.".