Art. 24 
 
 
                   Personale degli enti di ricerca 
 
  1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attivita' di
protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica  e
la manutenzione delle reti strumentali  di  monitoraggio,  l'Istituto
nazionale di  geofisica  e  vulcanologia  (INGV)  e'  autorizzato  ad
assumere,  nel  quinquennio  2014-2018,  complessive  200  unita'  di
personale ricercatore, tecnologo  e  di  supporto  alla  ricerca,  in
scaglioni annuali di 40  unita'  di  personale,  nel  limite  di  una
maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno 2014,  ((
a euro )) 4 milioni nell'anno 2015, (( a euro )) 6 milioni  nell'anno
2016, (( a euro )) 8 milioni nell'anno 2017 e (( a euro )) 10 milioni
a partire dall'anno 2018. 
  2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le
variazioni dell'organico strettamente necessarie sono (( disposte  ))
ai sensi  dell'articolo  5,  comma  4,  del  decreto  legislativo  31
dicembre 2009, n. 213, con  decreto  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  parere  favorevole  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta  giorni
(( dalla data di entrata )) in vigore del presente decreto. 
  3. Per il periodo dal  2014  al  2018,  il  fabbisogno  finanziario
annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e  vulcanologia  (INGV),
(( determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, )) e' incrementato degli oneri  derivanti  dal
comma 1 (( del presente articolo. 
  3-bis. Fino al completamento delle procedure per  l'assunzione  del
personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018,
l'INGV puo' prorogare, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato  in  essere  alla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  La  proroga  puo'
essere disposta, in relazione all'effettivo fabbisogno  dell'Istituto
e alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti
relativi al medesimo tipo di professionalita'  da  assumere  a  tempo
indeterminato ai sensi del  comma  1  e  comunque  nel  rispetto  dei
vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente. )) 
  4. Gli  enti  ((  pubblici  di  ricerca  ))  possono  procedere  al
reclutamento per i profili di ricercatore  e  tecnologo,  nei  limiti
delle facolta'  assunzionali,  senza  il  previo  espletamento  delle
procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  comma  4,  del
          decreto legislativo 31  dicembre  2009,  n.  213  (Riordino
          degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo  1  della
          legge 27 settembre 2007, n. 165), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 1 febbraio 2010, n. 25: 
              "Art. 5. Piani triennali di attivita' - PTA e Documento
          di visione strategica decennale degli enti di ricerca - DVS 
              1. In conformita' alle linee guida enunciate  nel  PNR,
          ai  fini  della  pianificazione  operativa  i  consigli  di
          amministrazione dei singoli enti di ricerca, previo  parere
          dei rispettivi  consigli  scientifici,  adottano  un  piano
          triennale  di   attivita',   aggiornato   annualmente,   ed
          elaborano un documento di visione strategica decennale,  in
          conformita'  alle  particolari  disposizioni  definite  nei
          rispettivi statuti e regolamenti. 
              2. Il  predetto  piano  e'  valutato  e  approvato  dal
          Ministero, anche ai  fini  della  identificazione  e  dello
          sviluppo  degli  obiettivi   generali   di   sistema,   del
          coordinamento dei piani triennali di attivita' dei  diversi
          enti di ricerca, nonche' del riparto  del  fondo  ordinario
          per il finanziamento degli enti di ricerca. 
              3.   Per   il   perseguimento   delle   finalita'    di
          coordinamento ed armonizzazione  di  cui  al  comma  2,  il
          Ministero,  tenuto  conto  degli  obiettivi  del  Programma
          nazionale della ricerca ed in funzione  della  elaborazione
          di  nuovi  indirizzi,  svolge  una  specifica  funzione  di
          preventiva   valutazione   comparativa   e   di   indirizzo
          strategico. Tale  funzione  e'  prevalentemente  esercitata
          sulla base dei  PTA  e  dei  DVS  ovvero  anche  impartendo
          dirette indicazioni volte a favorire  il  perseguimento  di
          obiettivi di  sistema  o  esperendo  iniziative  basate  su
          modalita' di carattere  selettivo  atte  a  sollecitare  la
          collaborazione  tra  i  diversi  enti  in  funzione   della
          promozione e realizzazione di progetti congiunti. 
              A tale fine il Ministero puo' avvalersi  del  supporto,
          anche individuale, di  dipendenti  di  enti  di  ricerca  e
          universita', anche in  forma  di  comando,  sulla  base  di
          apposite intese con le amministrazioni di appartenenza. 
              4. Nell'ambito dell'autonomia e coerentemente  al  PTA,
          gli  enti  di  ricerca  determinano  la  consistenza  e  le
          variazioni dell'organico e  del  piano  di  fabbisogno  del
          personale,    sentite    le    organizzazioni    sindacali.
          L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza
          e  le  variazioni  dell'organico  da  parte  del  Ministero
          avviene   previo   parere    favorevole    del    Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e  del  Dipartimento  della
          funzione pubblica.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  116,  della
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di  stabilita'  2013)  ,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O. 
              "(Omissis). 
              116. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi
          le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639,
          640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  34-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 34-bis. Disposizioni in materia di mobilita'  del
          personale 
              1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma 2,  con  esclusione  delle  amministrazioni  previste
          dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, prima  di  avviare  le  procedure  di
          assunzione  di  personale,  sono  tenute  a  comunicare  ai
          soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e  3,  l'area,  il
          livello e la sede di destinazione per i  quali  si  intende
          bandire il concorso nonche', se necessario, le  funzioni  e
          le eventuali specifiche idoneita' richieste. 
              2.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  le  strutture
          regionali e provinciali di cui all' articolo 34,  comma  3,
          provvedono, entro quindici giorni dalla  comunicazione,  ad
          assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione  nel  relativo
          elenco il personale collocato in  disponibilita'  ai  sensi
          degli articoli 33 e 34. Le predette strutture  regionali  e
          provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi  di
          personale da assegnare alle amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso,  comunicano   tempestivamente   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  le  informazioni  inviate  dalle  stesse
          amministrazioni.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
          della predetta comunicazione, la Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          provvede ad assegnare alle  amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso  il  personale  inserito  nell'elenco
          previsto   dall'articolo   34,   comma   2.    A    seguito
          dell'assegnazione, l'amministrazione  destinataria  iscrive
          il dipendente in disponibilita'  nel  proprio  ruolo  e  il
          rapporto di lavoro prosegue con  l'amministrazione  che  ha
          comunicato l'intenzione di bandire il concorso. 
              3. Le amministrazioni possono provvedere a  organizzare
          percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
          del comma 2. 
              4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
          della  comunicazione  di  cui  al  comma  1  da  parte  del
          Dipartimento della funzione pubblica  direttamente  per  le
          amministrazioni dello Stato e per  gli  enti  pubblici  non
          economici  nazionali,  comprese  le  universita',   e   per
          conoscenza per le altre amministrazioni, possono  procedere
          all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni  per
          le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
          sensi del comma 2. 
              5. Le assunzioni effettuate in violazione del  presente
          articolo  sono  nulle  di   diritto.   Restano   ferme   le
          disposizioni  previste  dall'articolo  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 
              5-bis. Ove  se  ne  ravvisi  l'esigenza  per  una  piu'
          tempestiva ricollocazione del personale  in  disponibilita'
          iscritto nell'elenco di cui all' articolo 34, comma  2,  il
          Dipartimento della funzione pubblica effettua  ricognizioni
          presso  le   amministrazioni   pubbliche   per   verificare
          l'interesse  all'acquisizione  in  mobilita'  dei  medesimi
          dipendenti.  Si  applica  l'  articolo  4,  comma  2,   del
          decreto-legge 12  maggio  1995,  n.  163,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. ".