Art. 18 
 
 
                Dipartimento per le politiche europee 
 
  1.  Le  attivita'  di  coordinamento  delle   politiche   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea  e  di  adeguamento
della normativa nazionale agli obblighi di cui  all'articolo  1  sono
svolte dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
che  assume  la  denominazione  di  «Dipartimento  per  le  politiche
europee». 
 
          Note all'art. 18: 
              - L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 303 (Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo  1997,
          n. 59), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  1°  settembre
          1999, n. 205, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 3 (Partecipazione all'Unione europea).  -  1.  Il
          Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta
          ad   assicurare   la   piena   partecipazione   dell'Italia
          all'Unione  europea  e  lo   sviluppo   del   processo   di
          integrazione europea. 
              2.   Compete   al   Presidente   del    Consiglio    la
          responsabilita'  per  l'attuazione  degli  impegni  assunti
          nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il  Presidente
          si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza  del
          Consiglio. Di tale struttura si avvale,  altresi',  per  il
          coordinamento,  nella   fase   di   predisposizione   della
          normativa comunitaria, delle  amministrazioni  dello  Stato
          competenti per  settore,  delle  regioni,  degli  operatori
          privati e delle parti sociali interessate,  ai  fini  della
          definizione  della  posizione  italiana  da  sostenere,  di
          intesa con il Ministero degli affari  esteri,  in  sede  di
          Unione europea. 
              3. Restano ferme le attribuzioni regionali  in  materia
          di attuazione delle  norme  comunitarie  e  in  materia  di
          relazioni con le istituzioni comunitarie.».