Art. 19 
 
 
   Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea 
 
  1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale  di
un Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, di
seguito  denominato  «Comitato  tecnico  di  valutazione»,  istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche  europee,  coordinato  e  presieduto  dal  direttore  della
Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9. 
  2. Il Comitato tecnico di valutazione coordina,  nel  quadro  degli
indirizzi del Governo, la predisposizione  della  posizione  italiana
nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea.  A
tal fine, il Comitato  tecnico  di  valutazione  svolge  le  seguenti
funzioni: 
    a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni
sulle questioni in discussione presso l'Unione europea e istruisce  e
definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia  in  sede  di
Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE; 
    b)   trasmette   le   proprie   deliberazioni    ai    competenti
rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse
istanze dell'Unione europea; 
    c) verifica l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE. 
  3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del
Comitato tecnico di valutazione abilitato a  esprimere  la  posizione
dell'amministrazione. 
  4. Nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione  sono  istituiti
singoli gruppi  di  lavoro  incaricati  di  preparare  i  lavori  del
medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche.  I  gruppi  di
lavoro sono presieduti dal direttore della Segreteria del CIAE di cui
all'articolo 2, comma 9, o da un suo delegato.  La  composizione  dei
gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico di valutazione. 
  5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni  e  le
province autonome, il Comitato tecnico di valutazione e' integrato da
un rappresentante di ciascuna regione e provincia  autonoma  indicato
dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli  enti
locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e  dall'UNCEM.
Le riunioni  del  Comitato  tecnico  di  valutazione  integrato  sono
convocate  dal  responsabile  della  Segreteria  del  CIAE   di   cui
all'articolo 2, comma 9, d'intesa con il  direttore  dell'ufficio  di
segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  e  con  il
direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali,  che  vi  partecipano,  e  si  svolgono  presso  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  6. Alle riunioni del Comitato tecnico di  valutazione  partecipano,
in qualita' di osservatori, funzionari del Senato della Repubblica  e
della Camera dei deputati designati dalle rispettive amministrazioni.
Qualora siano trattate  materie  che  interessano  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  al  Comitato  tecnico  di
valutazione partecipano, in qualita' di  osservatori,  rappresentanti
della Conferenza dei presidenti  delle  assemblee  legislative  delle
regioni e delle province autonome. 
  7. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione possono essere
invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive
competenze, rappresentanti  delle  autorita'  di  regolamentazione  o
vigilanza. 
  8. L'organizzazione e il  funzionamento  del  Comitato  tecnico  di
valutazione  sono  disciplinati  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera  b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per  gli
affari europei, di concerto con  il  Ministro  degli  affari  esteri,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.  Fino
alla data di entrata in  vigore  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, di cui  al  primo  periodo,  restano  efficaci  gli  atti
adottati in attuazione dell'articolo  2,  comma  4,  ultimo  periodo,
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
  9. Non si applica l'articolo  29,  comma  2,  lettera  e-bis),  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per il testo dell'articolo 17 della citata  legge  n.
          400 del 1988, si veda nelle note all'articolo 2. 
              - Per il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n 281, si veda nelle note all' articolo 2. 
              - Per il testo dell'articolo 2 della legge  4  febbraio
          2005, n. 11, si veda nelle note all'articolo 2. 
              - Il testo dell'articolo 29 del decreto legge 4  luglio
          2006,.n.223, convertito, con modificazioni  dalla  legge  4
          agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per  il  rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n.  153,
          cosi' recita: 
              «Art. 29 (Contenimento spesa per  commissioni  comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre
          2001,  n.  448,  la  spesa  complessiva   sostenuta   dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, per organi  collegiali  e  altri  organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette amministrazioni, e' ridotta del trenta  per  cento
          rispetto a quella sostenuta  nell'anno  2005.  Ai  suddetti
          fini  le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,   e
          comunque entro 30 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, le necessarie misure  di  adeguamento
          ai nuovi limiti di spesa.  Tale  riduzione  si  aggiunge  a
          quella prevista dall' articolo 1, comma 58, della legge  23
          dicembre 2005, n. 266. 
              2. Per realizzare le finalita'  di  contenimento  delle
          spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali  si
          procede, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, al riordino  degli  organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  per  gli  organismi
          previsti dalla legge o da regolamento e,  per  i  restanti,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta del Ministro competente. I  provvedimenti  tengono
          conto dei seguenti criteri: 
              a)  eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali; 
              b) razionalizzazione delle competenze  delle  strutture
          che svolgono funzioni omogenee; 
              c) limitazione del numero delle strutture di supporto a
          quelle strettamente indispensabili al  funzionamento  degli
          organismi; 
              d)  diminuzione  del  numero   dei   componenti   degli
          organismi; 
              e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
          organismi; 
              e-bis)  indicazione  di  un  termine  di  durata,   non
          superiore a tre anni, con la previsione che  alla  scadenza
          l'organismo  e'  da  intendersi  automaticamente  soppresso
          (83); 
              e-ter) previsione di  una  relazione  di  fine  mandato
          sugli obiettivi realizzati dagli organismi,  da  presentare
          all'amministrazione  competente  e  alla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri ; 
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima della scadenza del termine di durata degli  organismi
          individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3,  di
          concerto con l'amministrazione di  settore  competente,  la
          perdurante   utilita'    dell'organismo    proponendo    le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso. 
              3.  Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute   a
          provvedere, entro lo stesso  termine  e  sulla  base  degli
          stessi criteri di cui  al  comma  2,  con  atti  di  natura
          regolamentare  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,   da
          sottoporre alla verifica degli organi interni di  controllo
          e  all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,   ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 
              4. Ferma restando la realizzazione degli  obiettivi  di
          risparmio di spesa di cui al comma  1,  gli  organismi  non
          individuati dai provvedimenti previsti  dai  commi  2  e  3
          entro il 15 maggio 2007 sono  soppressi.  A  tale  fine,  i
          regolamenti ed i decreti di cui al  comma  2,  nonche'  gli
          atti di natura regolamentare di  cui  al  comma  3,  devono
          essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti  pareri,
          ovvero per la verifica da parte  degli  organi  interni  di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro  il  28
          febbraio 2007. 
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si sia provveduto agli adempimenti ivi  previsti  e'  fatto
          divieto alle amministrazioni di corrispondere  compensi  ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1. 
              6. Le disposizioni del presente  articolo  non  trovano
          diretta applicazione alle regioni, alle province  autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni   di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 
              7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano ai commissari straordinari  del  Governo  di  cui
          all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo».