Art. 21 
 
 
                    Esperti nazionali distaccati 
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  favoriscono  e  incentivano  le
esperienze del proprio personale presso le istituzioni e  gli  organi
dell'Unione  europea,  gli  Stati  membri  dell'Unione  e  gli  Stati
candidati all'adesione all'Unione. In particolare, i dipendenti delle
amministrazioni  pubbliche  possono  essere  destinati   a   prestare
temporaneamente servizio presso il Parlamento europeo,  il  Consiglio
dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre  istituzioni  e
gli altri organi dell'Unione, incluse  le  agenzie,  in  qualita'  di
esperti nazionali distaccati, ai sensi dell'articolo 32  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal  comma  2  del
presente articolo. 
  2. L'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  32  (Collegamento   con   le   istituzioni   internazionali,
dell'Unione   europea   e   di   altri   Stati.   Esperti   nazionali
distaccati). -  1.  Le  amministrazioni   pubbliche   favoriscono   e
incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni
europee, le organizzazioni internazionali nonche'  gli  Stati  membri
dell'Unione europea, gli Stati candidati  all'adesione  all'Unione  e
gli  altri  Stati  con  i  quali  l'Italia  intrattiene  rapporti  di
collaborazione, ai sensi della lettera c), al  fine  di  favorire  lo
scambio internazionale di esperienze amministrative e  di  rafforzare
il collegamento tra le amministrazioni di  provenienza  e  quelle  di
destinazione. I dipendenti delle  amministrazioni  pubbliche  possono
essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso: 
    a) il Parlamento europeo, il Consiglio  dell'Unione  europea,  la
Commissione  europea,  le  altre  istituzioni  e  gli  altri   organi
dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualita'
di esperti nazionali distaccati; 
    b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali  l'Italia
aderisce; 
    c) le amministrazioni pubbliche degli  Stati  membri  dell'Unione
europea, degli Stati candidati all'adesione  all'Unione  e  di  altri
Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione,  a
seguito  di  appositi  accordi  di  reciprocita'  stipulati  tra   le
amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero  degli  affari
esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
della funzione pubblica. 
  2. Ai fini di cui al comma  1,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e  per  le  politiche
europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro: 
    a) coordinano la costituzione di una  banca  dati  di  potenziali
candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in  materia
europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche; 
    b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni  interessate,  le
aree  di  impiego  prioritarie  del  personale  da  distaccare,   con
specifico riguardo  agli  esperti  nazionali  presso  le  istituzioni
dell'Unione europea; 
    c) promuovono la sensibilizzazione  dei  centri  decisionali,  le
informazioni   relative   ai   posti   vacanti   nelle    istituzioni
internazionali e dell'Unione europea e la formazione  del  personale,
con specifico riguardo agli esperti nazionali presso  le  istituzioni
dell'Unione. 
  3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati puo'
essere a carico delle amministrazioni di provenienza,  di  quelle  di
destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in
tutto o in  parte  allo  Stato  italiano  dall'Unione  europea  o  da
un'organizzazione o ente internazionale. 
  4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero  resta  a
tutti gli effetti dipendente  dell'amministrazione  di  appartenenza.
L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per
l'accesso  a  posizioni  economiche  superiori   o   a   progressioni
orizzontali e verticali di carriera all'interno  dell'amministrazione
pubblica». 
  3. Con decreto del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e per  la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono definite le modalita' di attuazione  del  presente
articolo  ed  e'  determinato  il  contingente  massimo  di   esperti
nazionali distaccati. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O., cosi' recita: 
              «Art.  30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse). - (Art. 33 del D.Lgs. n.  29  del
          1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs. n.  470
          del 1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs. n.  80  del  1998  e
          successivamente modificato  dall'art.  20,  comma  2  della
          legge n. 488 del 1999) 
              1. Le amministrazioni possono ricoprire  posti  vacanti
          in organico mediante cessione del contratto  di  lavoro  di
          dipendenti appartenenti alla stessa qualifica  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento.  Le  amministrazioni  devono  in  ogni  caso
          rendere pubbliche le disponibilita' dei posti  in  organico
          da ricoprire attraverso passaggio diretto di  personale  da
          altre amministrazioni, fissando preventivamente  i  criteri
          di scelta.  Il  trasferimento  e'  disposto  previo  parere
          favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi  e  degli
          uffici cui il personale e' o  sara'  assegnato  sulla  base
          della  professionalita'  in  possesso  del  dipendente   in
          relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 
              1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma  2,  con
          decreto del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e previa intesa con la conferenza  unificata,
          sentite le confederazioni sindacali  rappresentative,  sono
          disposte le misure per agevolare i processi  di  mobilita',
          anche volontaria, per garantire l'esercizio delle  funzioni
          istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano
          carenze di organico. 
              2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
          procedure e i criteri generali per l'attuazione  di  quanto
          previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli  accordi,
          gli atti o le clausole dei contratti  collettivi  volti  ad
          eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
          di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale. 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
              2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
          3, comma 59, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e
          all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311. 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'articolo 6, possono  utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.». 
              - Per il testo dell' articolo 17 della legge 23  agosto
          1988, 400, si veda nelle note all'articolo 2.