Art. 4 Lavori relativi alle infrastrutture - Disciplina applicabile (art. 2, comma 11, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. I lavori relativi alle infrastrutture ricadenti nelle categorie di cui all'art. 231, comma 4, e all'art. 233 del codice dell'ordinamento militare sono disciplinati dal presente regolamento purche' non dichiarati strettamente connessi alla sicurezza nazionale dagli organi programmatori di vertice; qualora tale dichiarazione venga resa, essi sono disciplinati dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. 2. Ove sia necessario realizzare singole infrastrutture non comprese nelle categorie di cui all'art. 231, comma 4, e all'art. 233 del codice dell'ordinamento militare, la natura di opere destinate alla difesa nazionale delle stesse e' dichiarata con decreto del Ministro della difesa su proposta motivata dello Stato maggiore della difesa, anche ai fini dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 3. Per le stesse finalita' di cui al comma 2, la natura delle infrastrutture in uso all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza e' individuata con provvedimento del Ministro della difesa su proposta motivata, rispettivamente, del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando generale della Guardia di finanza.
Note all'art. 4: Ai sensi dell'art. 231, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, a ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio per il personale militare realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio. Si riporta il testo dell'art. 233 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: "Art. 233. (Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati) - 1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie: a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative dell'Arma dei carabinieri; b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo; c) aeroporti ed eliporti; d) basi navali; e) caserme; f) stabilimenti e arsenali; g) reti, depositi carburanti e lubrificanti; h) depositi munizioni e di sistemi d'arma; i) comandi di unita' operative e di supporto logistico; l) basi missilistiche; m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo; n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea; o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme; p) poligoni e strutture di addestramento; q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma; r) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale; s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento; t) attivita' finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.». Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento per la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994, n. 141: «Art. 2. (Accertamento di conformita' delle opere di interesse statale) - 1. Per le opere pubbliche di cui all'articolo 1 del presente regolamento, l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente.». Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, contiene al Titolo II norme relative ai titoli abilitativi per l'effettuazione delle attivita' edilizie. In tale titolo si colloca l'art. 7, di cui si trascrive il testo: «Art. 7. (Attivita' edilizia delle pubbliche amministrazioni) - 1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralita' di amministrazioni pubbliche allorche' l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformita' con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni; c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.".