Art. 4 
 
    Lavori relativi alle infrastrutture - Disciplina applicabile 
             (art. 2, comma 11, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I lavori relativi alle infrastrutture ricadenti nelle  categorie
di  cui  all'art.  231,  comma  4,  e   all'art.   233   del   codice
dell'ordinamento militare sono disciplinati dal presente  regolamento
purche' non dichiarati strettamente connessi alla sicurezza nazionale
dagli organi programmatori di  vertice;  qualora  tale  dichiarazione
venga resa, essi sono disciplinati dal regolamento di attuazione  del
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. 
  2.  Ove  sia  necessario  realizzare  singole  infrastrutture   non
comprese nelle categorie di cui all'art. 231, comma 4, e all'art. 233
del codice dell'ordinamento militare, la natura  di  opere  destinate
alla difesa nazionale delle stesse  e'  dichiarata  con  decreto  del
Ministro della difesa su proposta motivata dello Stato maggiore della
difesa, anche ai fini dell'art. 2 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994, n.  383,  e  dell'art.  7,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  3. Per le stesse finalita' di cui  al  comma  2,  la  natura  delle
infrastrutture in uso all'Arma  dei  carabinieri  e  al  Corpo  della
Guardia di finanza e'  individuata  con  provvedimento  del  Ministro
della difesa  su  proposta  motivata,  rispettivamente,  del  Comando
generale dell'Arma dei  Carabinieri  e  del  Comando  generale  della
Guardia di finanza. 
 
          Note all'art. 4: 
              Ai sensi dell'art. 231, comma  4,  del  citato  decreto
          legislativo  n.  66  del  2010,  rientrano  tra  le   opere
          destinate  alla  difesa  nazionale   e   sono   considerati
          infrastrutture militari, a ogni effetto, tutti gli  alloggi
          di servizio per il personale militare  realizzati  su  aree
          ubicate  all'interno  di  basi,   impianti,   installazioni
          militari o posti al loro diretto e funzionale servizio. 
              Si riporta il testo dell'art. 233  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010: 
                "Art. 233. (Individuazione delle opere destinate alla
          difesa  nazionale  a  fini  determinati)  -  1.   Ai   fini
          urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento
          ed esecuzione di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi e  forniture,  sono  opere  destinate  alla  difesa
          nazionale  le  infrastrutture  rientranti  nelle   seguenti
          categorie: 
                  a)  sedi  di   servizio   e   relative   pertinenze
          necessarie a  soddisfare  le  esigenze  logistico-operative
          dell'Arma dei carabinieri; 
                  b)   opere   di    costruzione,    ampliamento    e
          modificazione di  edifici  o  infrastrutture  destinati  ai
          servizi  della  leva,  del  reclutamento,   incorporamento,
          formazione professionale e addestramento dei militari della
          Marina militare, da realizzare nelle  sedi  di  La  Spezia,
          Taranto e La Maddalena su  terreni  del  demanio,  compreso
          quello marittimo; 
                  c) aeroporti ed eliporti; 
                  d) basi navali; 
                  e) caserme; 
                  f) stabilimenti e arsenali; 
                  g) reti, depositi carburanti e lubrificanti; 
                  h) depositi munizioni e di sistemi d'arma; 
                  i)  comandi  di  unita'  operative  e  di  supporto
          logistico; 
                  l) basi missilistiche; 
                  m) strutture di comando e di controllo dello spazio
          terrestre, marittimo e aereo; 
                  n) segnali e ausili alla  navigazione  marittima  e
          aerea; 
                  o) strutture relative alle telecomunicazioni  e  ai
          sistemi di allarme; 
                  p) poligoni e strutture di addestramento; 
                  q) centri sperimentali di manutenzione dei  sistemi
          d'arma; 
                  r) opere di protezione  ambientale  correlate  alle
          opere della difesa nazionale; 
                  s) installazioni temporanee per esigenze di  rapido
          dispiegamento; 
                  t) attivita' finanziate con fondi comuni della NATO
          e da utenti alleati sul territorio nazionale.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  18  aprile  1994,   n.   383
          (Regolamento  per  la  disciplina   dei   procedimenti   di
          localizzazione   delle   opere   di   interesse   statale),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 18 giugno 1994, n. 141: 
                «Art. 2. (Accertamento di conformita' delle opere  di
          interesse statale) - 1.  Per  le  opere  pubbliche  di  cui
          all'articolo 1  del  presente  regolamento,  l'accertamento
          della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani
          urbanistici ed edilizi, salvo che per  le  opere  destinate
          alla difesa militare, e' fatto dallo Stato di intesa con la
          regione interessata, entro sessanta giorni dalla  richiesta
          da parte dell'amministrazione statale competente.». 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari  in   materia   edilizia),   pubblicato   nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del   20
          ottobre 2001, n. 245, contiene al Titolo II norme  relative
          ai titoli abilitativi per l'effettuazione  delle  attivita'
          edilizie. In tale titolo si colloca l'art.  7,  di  cui  si
          trascrive il testo: 
                «Art.  7.   (Attivita'   edilizia   delle   pubbliche
          amministrazioni) - 1. Non si applicano le disposizioni  del
          presente titolo per: 
                  a) opere e interventi pubblici che  richiedano  per
          la loro realizzazione l'azione integrata  e  coordinata  di
          una  pluralita'  di  amministrazioni  pubbliche   allorche'
          l'accordo delle  predette  amministrazioni,  raggiunto  con
          l'assenso del comune interessato, sia pubblicato  ai  sensi
          dell'articolo 34,  comma  4,  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267; 
                  b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni
          statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e
          opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi  dagli
          enti istituzionalmente competenti, ovvero da  concessionari
          di servizi pubblici, previo accertamento di conformita' con
          le prescrizioni  urbanistiche  ed  edilizie  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  n.
          383, e successive modificazioni; 
                  c)  opere  pubbliche  dei  comuni  deliberate   dal
          consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite
          dalla validazione del progetto, ai sensi  dell'articolo  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  21  dicembre
          1999, n. 554.".