Art. 5 
 
           Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali 
                  (art. 3, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1.  Le  infrastrutture  finanziate  con  fondi  nazionali,  con  le
modalita'  previste  dall'art.  536   del   codice   dell'ordinamento
militare, usate dalle Forze armate per  attivita'  non  riconducibili
alla NATO e quelle che, pur essendo usate da Forze alleate, non  sono
da realizzare con fondi comuni della NATO,  sono  realizzate  con  le
procedure previste dal presente regolamento. 
 
          Note all'art. 5: 
              Si riporta il testo dell'art. 536  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010: 
                «Art. 536. (Programmi) - 1. I programmi  relativi  al
          rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle
          opere, dei mezzi e dei  beni  direttamente  destinati  alla
          difesa nazionale, sono approvati: 
                  a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura
          straordinaria; 
                  b) con decreto del Ministro  della  difesa,  se  si
          tratta di  programmi  finanziati  attraverso  gli  ordinari
          stanziamenti  di  bilancio.  In  tal  caso,  salvo   quanto
          disposto al comma  2  e  sempre  che  i  programmi  non  si
          riferiscano  al   mantenimento   delle   dotazioni   o   al
          ripianamento  delle  scorte,  prima   dell'emanazione   del
          decreto ministeriale deve essere acquisito il parere  delle
          competenti commissioni parlamentari,  con  le  modalita'  e
          nelle forme stabilite  dai  regolamenti  delle  Camere.  Il
          termine per l'espressione del parere e'  di  trenta  giorni
          dalla richiesta. Se detto  termine  decorre  senza  che  le
          commissioni si siano pronunciate, si intende che  esse  non
          reputano di dovere esprimere alcun parere. 
              2.  I  piani   di   spesa   gravanti   sugli   ordinari
          stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento  di
          programmi pluriennali finanziati  nei  precedenti  esercizi
          con  leggi  speciali,  se  non   richiedono   finanziamenti
          integrativi, sono sottoposti dal Ministro della  difesa  al
          Parlamento in sede di esame dello stato di  previsione  del
          Ministero della difesa, in apposito allegato. 
              3. L'attivita' contrattuale relativa  ai  programmi  di
          cui al comma 1 e ai piani di spesa di cui  al  comma  2  e'
          svolta dalle competenti  direzioni  generali  tecniche  del
          Ministero della difesa.".