Art. 6 Infrastrutture finanziate con fondi comuni della NATO (art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. I lavori e le opere finanziati dalla NATO, anche se integrati con finanziamento nazionale, in relazione ai quali il Ministero della difesa svolge il ruolo di Nazione ospite, sono realizzati con le procedure proprie della NATO.