Art. 6 
 
        Infrastrutture finanziate con fondi comuni della NATO 
            (art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I lavori e le opere finanziati dalla NATO,  anche  se  integrati
con finanziamento nazionale, in relazione ai quali il Ministero della
difesa svolge il ruolo di Nazione  ospite,  sono  realizzati  con  le
procedure proprie della NATO.