Art. 8 
 
                 Funzionamento delle infrastrutture 
                  (art. 7, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Ai sensi dell'art. 95, comma 1,  lettera  e),  del  testo  unico
dell'ordinamento  militare,  tutti  gli  interventi  di  manutenzione
ordinaria, in Italia o all'estero, delle  infrastrutture  diverse  da
quelle che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo
15 novembre 2011, n. 208,  rientrano  nella  competenza  del  vertice
della Forza armata. 
  2. La realizzazione dei lavori di minuto mantenimento, in Italia  o
all'estero, delle infrastrutture di cui al comma 1 e'  di  competenza
dei singoli enti utilizzatori dell'infrastruttura ed e'  disciplinata
da apposite istruzioni tecnico-amministrative. 
  3. Sono fatte salve le  diverse  previsioni  contenute  in  accordi
internazionali, multilaterali o bilaterali. 
 
          Note all'art. 8: 
              Ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett.  e),  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del  2010,  i
          Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina
          militare  e  dell'Aeronautica  militare   provvedono   alla
          diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento
          finalizzati  ad  assicurare  l'efficienza  dei  mezzi,  dei
          materiali e delle infrastrutture, anche  avvalendosi  delle
          competenti   direzioni   generali,   nei    limiti    degli
          stanziamenti approvati dal Ministro. 
              Per il citato decreto legislativo 15 n. 208  del  2011,
          v. nelle note alle premesse.