Art. 7 
 
 
              Incandidabilita' alle elezioni regionali 
 
  1. Non possono essere candidati  alle  elezioni  regionali,  e  non
possono comunque ricoprire le  cariche  di  presidente  della  giunta
regionale,  assessore  e  consigliere  regionale,  amministratore   e
componente degli organi comunque denominati  delle  unita'  sanitarie
locali: 
    a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il  delitto
previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto  di
associazione   finalizzata   al   traffico   illecito   di   sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui  all'articolo  74  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, o per un delitto di cui  all'articolo  73  del  citato  testo
unico, concernente la produzione o il traffico di dette  sostanze,  o
per  un  delitto  concernente   la   fabbricazione,   l'importazione,
l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in  cui  sia
inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto,
il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti,
o per il delitto di favoreggiamento personale  o  reale  commesso  in
relazione a taluno dei predetti reati; 
    b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i  delitti,
consumati  o  tentati,  previsti  dall'articolo  51,  commi  3-bis  e
3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli  indicati
alla lettera a); 
    c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i  delitti,
consumati   o   tentati,   previsti   dagli   articoli   314,    316,
316-bis,316-ter, 317, 318, 319,  319-ter,  319-quater,  primo  comma,
320, 321, 322, 322-bis, 323,  325,  326,  331,  secondo  comma,  334,
346-bis del codice penale; 
    d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva  alla
pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o
piu' delitti commessi con abuso  dei  poteri  o  con  violazione  dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione o  a  un  pubblico  servizio
diversi da quelli indicati alla lettera c); 
    e) coloro che sono stati condannati con  sentenza  definitiva  ad
una pena non inferiore a due  anni  di  reclusione  per  delitto  non
colposo; 
    f) coloro nei  cui  confronti  il  tribunale  ha  applicato,  con
provvedimento  definitivo,  una  misura  di  prevenzione,  in  quanto
indiziati  di  appartenere  ad  una   delle   associazioni   di   cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. 
  2. Le disposizioni previste dal comma 1 si  applicano  a  qualsiasi
altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e'  di
competenza del  consiglio  regionale,  della  giunta  regionale,  dei
rispettivi presidenti e degli assessori regionali. 
  3. L'eventuale elezione o nomina di coloro  che  si  trovano  nelle
condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha deliberato  la
nomina o la convalida dell'elezione e' tenuto a revocarla non  appena
venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 416-bis del  codice
          penale: 
              «Art. 416-bis. (Associazione di tipo mafioso). Chiunque
          fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da  tre
          o piu' persone, e' punito con la reclusione da  tre  a  sei
          anni.  Coloro  che  promuovono,  dirigono   o   organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da quattro a nove  anni.  L'associazione  e'  di
          tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si  avvalgono
          della forza di  intimidazione  del  vincolo  associativo  e
          della condizione di assoggettamento e  di  omerta'  che  ne
          deriva  per  commettere  delitti,  per  acquisire  in  modo
          diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo  di
          attivita' economiche, di  concessioni,  di  autorizzazioni,
          appalti e servizi pubblici  o  per  realizzare  profitti  o
          vantaggi ingiusti per se' o per altri. Se l'associazione e'
          armata si applica la pena della  reclusione  da  quattro  a
          dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque  a
          quindici  anni  nei  casi  previsti  dal   secondo   comma.
          L'associazione si considera armata  quando  i  partecipanti
          hanno  la  disponibilita',  per  il   conseguimento   della
          finalita' dell'associazione, di armi o materie  esplodenti,
          anche se occultate o tenute in luogo  di  deposito.  Se  le
          attivita'  economiche  di  cui  gli   associati   intendono
          assumere o mantenere il controllo sono finanziate in  tutto
          o in parte con il prezzo, il prodotto,  o  il  profitto  di
          delitti,  le  pene  stabilite  nei  commi  precedenti  sono
          aumentate  da  un  terzo  alla  meta'.  Nei  confronti  del
          condannato e' sempre obbligatoria la  confisca  delle  cose
          che servirono o furono destinate a commettere  il  reato  e
          delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il  profitto
          o che  ne  costituiscono  l'impiego.  Decadono  inoltre  di
          diritto  le  licenze   di   polizia,   di   commercio,   di
          commissionario   astatore   presso   i   mercati   annonari
          all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti
          ad  esse  inerenti  nonche'  le  iscrizioni  agli  albi  di
          appaltatori di opere o di forniture  pubbliche  di  cui  il
          condannato fosse titolare.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano  anche  alla  camorra  e  alle  altre
          associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi
          della   forza   intimidatrice   del   vincolo   associativo
          perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni
          di tipo mafioso.». 
              - Si riportano i testi degli articoli 73 e 74 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, recante "Testo unico delle leggi in
          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di  tossicodipendenza",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, S.O: 
              «Art. 73. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma
          1 - Produzione, traffico e detenzione illeciti di  sostanze
          stupefacenti   o   psicotrope).    1.    Chiunque,    senza
          l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva,  produce,
          fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
          cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
          invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
          scopo  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  cui  alla
          tabella I prevista  dall'articolo  14,  e'  punito  con  la
          reclusione da sei a venti anni  e  con  la  multa  da  euro
          26.000 a euro 260.000. 
              1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
          chiunque, senza l'autorizzazione di  cui  all'articolo  17,
          importa, esporta, acquista, riceve  a  qualsiasi  titolo  o
          comunque illecitamente detiene: 
              a)  sostanze  stupefacenti   o   psicotrope   che   per
          quantita', in particolare se superiore  ai  limiti  massimi
          indicati con decreto del Ministro della salute  emanato  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  sentita   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -   Dipartimento
          nazionale per le politiche antidroga, ovvero per  modalita'
          di presentazione, avuto riguardo al peso lordo  complessivo
          o  al  confezionamento   frazionato,   ovvero   per   altre
          circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un  uso  non
          esclusivamente personale; 
              b)  medicinali  contenenti  sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope  elencate  nella  tabella  II,  sezione  A,  che
          eccedono  il  quantitativo  prescritto.  In  questa  ultima
          ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un  terzo  alla
          meta'. 
              2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di  cui
          all'articolo 17, illecitamente cede, mette  o  procura  che
          altri metta in commercio  le  sostanze  o  le  preparazioni
          indicate nelle tabelle I e II di cui  all'articolo  14,  e'
          punito con la reclusione da sei a ventidue anni  e  con  la
          multa da euro 26.000 a euro 300.000. 
              2-bis. Abrogato 
              3. Le stesse pene  si  applicano  a  chiunque  coltiva,
          produce  o  fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
          diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 
              4. Quando le condotte di cui al comma  1  riguardano  i
          medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B,  C  e
          D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis)  della
          lettera e) del comma 1 dell' articolo 14 e non ricorrono le
          condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi
          stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. 
              5.  Quando,  per  i  mezzi,  per  la  modalita'  o   le
          circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e  quantita'
          delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono
          di lieve entita', si applicano le pene della reclusione  da
          uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. 
              5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
          reati di cui  al  presente  articolo  commessi  da  persona
          tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
          psicotrope, il giudice, con la sentenza di  condanna  o  di
          applicazione della pena su richiesta delle  parti  a  norma
          dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  su
          richiesta dell'imputato e sentito  il  pubblico  ministero,
          qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
          condizionale della pena, puo' applicare, anziche'  le  pene
          detentive e  pecuniarie,  quella  del  lavoro  di  pubblica
          utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo  28
          agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
          la  sentenza  il  giudice  incarica  l'Ufficio  locale   di
          esecuzione  penale  esterna   di   verificare   l'effettivo
          svolgimento del  lavoro  di  pubblica  utilita'.  L'Ufficio
          riferisce periodicamente al giudice.  In  deroga  a  quanto
          disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto
          2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una  durata
          corrispondente a quella della sanzione detentiva  irrogata.
          Esso puo' essere disposto  anche  nelle  strutture  private
          autorizzate ai sensi  dell'articolo  116,  previo  consenso
          delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi
          allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga
          a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto  legislativo
          28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero
          o   d'ufficio,   il   giudice   che   procede,   o   quello
          dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo  666
          del codice di procedura penale, tenuto  conto  dell'entita'
          dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
          revoca della pena  con  conseguente  ripristino  di  quella
          sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
          ricorso per cassazione, che non ha effetto  sospensivo.  Il
          lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
          piu' di due volte. 
              6. Se il fatto e' commesso da tre  o  piu'  persone  in
          concorso tra loro, la pena e' aumentata. 
              7. Le pene previste dai commi da 1 a 6  sono  diminuite
          dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
          l'autorita'  giudiziaria  nella  sottrazione   di   risorse
          rilevanti per la commissione dei delitti. 
              «Art. 74 (Legge 26 giugno 1990, n.  162,  articoli  14,
          comma 1, e  38,  comma  2  -  Associazione  finalizzata  al
          traffico illecito di sostanze stupefacenti  o  psicotrope).
          1. Quando tre o piu' persone si  associano  allo  scopo  di
          commettere piu' delitti tra quelli  previsti  dall'articolo
          70, commi 4, 6 e 10, escluse le  operazioni  relative  alle
          sostanze di cui  alla  categoria  III  dell'allegato  I  al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          n.  111/2005,  ovvero  dall'articolo  73,   chi   promuove,
          costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e'
          punito per cio' solo con  la  reclusione  non  inferiore  a
          venti anni. 
              2. Chi partecipa  all'associazione  e'  punito  con  la
          reclusione non inferiore a dieci anni. 
              3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
          di dieci o piu' o se tra i  partecipanti  vi  sono  persone
          dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
              4. Se  l'associazione  e'  armata  la  pena,  nei  casi
          indicati dai commi 1 e  3,  non  puo'  essere  inferiore  a
          ventiquattro anni di reclusione e, nel  caso  previsto  dal
          comma 2, a dodici anni  di  reclusione.  L'associazione  si
          considera   armata   quando   i   partecipanti   hanno   la
          disponibilita' di  armi  o  materie  esplodenti,  anche  se
          occultate o tenute in luogo di deposito. 
              5. La pena e' aumentata se ricorre  la  circostanza  di
          cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 
              6. Se l'associazione e'  costituita  per  commettere  i
          fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si  applicano
          il primo e il secondo comma dell'articolo  416  del  codice
          penale. 
              7. Le pene previste dai commi da 1 a 6  sono  diminuite
          dalla meta' a  due  terzi  per  chi  si  sia  efficacemente
          adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
          all'associazione risorse decisive per  la  commissione  dei
          delitti. 
              8. Quando in leggi e decreti  e'  richiamato  il  reato
          previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975,  n.
          685, abrogato dall'articolo 38, comma  1,  della  legge  26
          giugno 1990, n. 162, il richiamo  si  intende  riferito  al
          presente articolo.». 
              - Per il testo dell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater del
          codice di procedura penale, si veda la nota all'art. 1. 
              -  Si  riportano  i  testi  degli  articoli  314,  316,
          316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,  320,
          321, 322, 322-bis, 323, 325, 326,  331,  334,  346-bis  del
          codice penale; 
              "Art.  314.  (Peculato).  Il   pubblico   ufficiale   o
          l'incaricato di  un  pubblico  servizio,  che,  avendo  per
          ragione del suo ufficio o servizio il possesso  o  comunque
          la disponibilita' di danaro o di altra cosa mobile  altrui,
          se ne appropria, e' punito con la reclusione da  quattro  a
          dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi
          a tre anni quando il colpevole ha agito al  solo  scopo  di
          fare uso  momentaneo  della  cosa,  e  questa,  dopo  l'uso
          momentaneo, e' stata immediatamente restituita." 
              "Art.  316.  (Peculato  mediante  profitto  dell'errore
          altrui).  Il  pubblico  ufficiale  o  l'incaricato  di   un
          pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle  funzioni
          o del servizio, giovandosi  dell'errore  altrui,  riceve  o
          ritiene indebitamente, per se' o per un  terzo,  denaro  od
          altra utilita', e' punito con la reclusione da sei  mesi  a
          tre anni." 
              "Art. 316-bis. (Malversazione  a  danno  dello  Stato).
          Chiunque, estraneo alla  pubblica  amministrazione,  avendo
          ottenuto dallo Stato o  da  altro  ente  pubblico  o  dalle
          Comunita' europee contributi, sovvenzioni  o  finanziamenti
          destinati a favorire iniziative dirette alla  realizzazione
          di opere od  allo  svolgimento  di  attivita'  di  pubblico
          interesse, non li destina alle predette finalia', e' punito
          con la reclusione da sei mesi a quattro anni." 
              "Art. 316-ter  (Indebita  percezione  di  erogazioni  a
          danno dello Stato). Salvo che il fatto costituisca il reato
          previsto   dall'articolo   640-bis,    chiunque    mediante
          l'utilizzo  o  la  presentazione  di  dichiarazioni  o   di
          documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante
          l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente,
          per se'  o  per  altri,  contributi,  finanziamenti,  mutui
          agevolati o altre erogazioni dello  stesso  tipo,  comunque
          denominate, concessi o erogati dallo Stato, da  altri  enti
          pubblici  o  dalle  Comunita'  europee  e'  punito  con  la
          reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni.  Quando  la  somma
          indebitamente percepita e' pari o inferiore a 3999,96  euro
          si  applica  soltanto  la   sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma di denaro da  5.164  euro  a  25.822
          euro. Tale sanzione non puo' comunque  superare  il  triplo
          del beneficio conseguito." 
              "Art. 317. (Concussione). Il  pubblico  ufficiale  che,
          abusando della sua qualita' o dei  suoi  poteri,  costringe
          taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui  o  a  un
          terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la  reclusione
          da sei a dodici anni." 
              "Art. 318. (Corruzione per l'esercizio della funzione).
          Il  pubblico  ufficiale  che,  per  l'esercizio  delle  sue
          funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o
          per un terzo, denaro o  altra  utilita'  o  ne  accetta  la
          promessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni." 
              "Art. 319. (Corruzione per un atto contrario ai  doveri
          d'ufficio). Il  pubblico  ufficiale  che,  per  omettere  o
          ritardare o per aver omesso o ritardato  un  atto  del  suo
          ufficio, ovvero per compiere o per aver  compiuto  un  atto
          contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se'  o  per  un
          terzo, denaro od altra utilita', o ne accetta la  promessa,
          e' punito con la reclusione da quattro a otto anni." 
              "Art. 319-ter (Corruzione in  atti  giudiziari).  Se  i
          fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono  commessi  per
          favorire o danneggiare una parte  in  un  processo  civile,
          penale  o  amministrativo,  si  applica   la   pena   della
          reclusione  da  tre  a  otto  anni.  Se  dal  fatto  deriva
          l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore
          a cinque anni, la pena e' della  reclusione  da  quattro  a
          dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla  reclusione
          superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena  e'  della
          reclusione da sei a venti anni (1). (1)  Articolo  aggiunto
          dalla legge 26 aprile 1990, n. 86." 
              "Art.  319-quater  (Induzione   indebita   a   dare   o
          promettere utilita'). 1. Salvo  che  il  fatto  costituisca
          piu' grave reato, il pubblico ufficiale o  l'incaricato  di
          pubblico servizio che, abusando della sua  qualita'  o  dei
          suoi  poteri,  induce  taluno  a  dare   o   a   promettere
          indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra  utilita'
          e' punito con la reclusione da tre a otto anni. 
              2. Nei  casi  previsti  dal  primo  comma,  chi  da'  o
          promette  denaro  o  altra  utilita'  e'  punito   con   la
          reclusione fino a tre anni." 
              "Art. 320. (Corruzione  di  persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio). Le disposizioni degli  articoli  318  e
          319  si  applicano  anche  all'incaricato  di  un  pubblico
          servizio. 
              In ogni caso,  le  pene  sono  ridotte  in  misura  non
          superiore a un terzo." 
              "Art. 321. (Pene per il corruttore). Le pene  stabilite
          nel  primo  comma  dell'articolo  318,  nell'articolo  319,
          nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter,  e  nell'articolo
          320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e
          319, si applicano anche a chi da' o  promette  al  pubblico
          ufficiale o  all'incaricato  di  un  pubblico  servizio  il
          denaro od altra utilita'." 
              "Art.  322.  (Istigazione  alla  corruzione).  Chiunque
          offre o promette denaro od altra utilita' non dovuti ad  un
          pubblico ufficiale  o  ad  un  incaricato  di  un  pubblico
          servizio, per l'esercizio delle sue  funzioni  o  dei  suoi
          poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa  non  sia
          accettata,   alla   pena   stabilita   nel   primo    comma
          dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 
              Se l'offerta o la promessa  e'  fatta  per  indurre  un
          pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico  servizio
          ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a
          fare  un  atto  contrario  ai  suoi  doveri,  il  colpevole
          soggiace,  qualora  l'offerta  o  la   promessa   non   sia
          accettata, alla pena stabilita nell'articolo  319,  ridotta
          di un terzo. 
              La pena di cui al primo comma si  applica  al  pubblico
          ufficiale o all'incaricato  di  un  pubblico  servizio  che
          sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita'
          per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 
              La pena di cui al secondo comma si applica al  pubblico
          ufficiale o all'incaricato  di  un  pubblico  servizio  che
          sollecita  una  promessa  o  dazione  di  denaro  od  altra
          utilita' da parte di un privato per le  finalita'  indicate
          dall'articolo 319." 
              "Art.  322-bis.   (Peculato,   concussione,   induzione
          indebita  dare  o   promettere   utilita',   corruzione   e
          istigazione alla corruzione di membri  degli  organi  delle
          Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee e
          di Stati esteri). Le disposizioni degli articoli 314,  316,
          da 317 a 320 e 322, terzo  e  quarto  comma,  si  applicano
          anche: 
              1) ai membri della Commissione delle Comunita' europee,
          del Parlamento europeo, della Corte di  Giustizia  e  della
          Corte dei conti delle Comunita' europee; 
              2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto  a
          norma dello statuto dei funzionari delle Comunita'  europee
          o  del  regime  applicabile  agli  agenti  delle  Comunita'
          europee; 
              3) alle persone  comandate  dagli  Stati  membri  o  da
          qualsiasi ente  pubblico  o  privato  presso  le  Comunita'
          europee, che esercitino funzioni  corrispondenti  a  quelle
          dei funzionari o agenti delle Comunita' europee; 
              4) ai membri e agli addetti  a  enti  costituiti  sulla
          base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee; 
              5) a coloro che,  nell'ambito  di  altri  Stati  membri
          dell'Unione  europea,   svolgono   funzioni   o   attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico servizio. 
              Le  disposizioni  degli  articoli  319-quater,  secondo
          comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
          se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso: 
              1) alle persone indicate nel primo comma  del  presente
          articolo; 
              2)  a  persone  che  esercitano  funzioni  o  attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico  servizio  nell'ambito  di  altri
          Stati esteri  o  organizzazioni  pubbliche  internazionali,
          qualora il fatto sia commesso per  procurare  a  se'  o  ad
          altri  un  indebito  vantaggio  in  operazioni   economiche
          internazionali ovvero al fine di ottenere  o  di  mantenere
          un'attivita' economica finanziaria. 
              Le persone indicate nel primo comma sono assimilate  ai
          pubblici    ufficiali,    qualora    esercitino    funzioni
          corrispondenti, e agli incaricati di un  pubblico  servizio
          negli altri casi." 
              "Art. 323. (Abuso di ufficio). Salvo che il  fatto  non
          costituisca un piu' grave reato, il  pubblico  ufficiale  o
          l'incaricato di pubblico  sevizio  che,  nello  svolgimento
          delle funzioni o del servizio, in violazione  di  norme  di
          legge o di regolamento, ovvero omettendo  di  astenersi  in
          presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto
          o negli altri casi prescritti, intenzionalmente  procura  a
          se' o ad altri un ingiusto  vantaggio  patrimoniale  ovvero
          arreca  ad  altri  un  danno  ingiusto  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni. 
              La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o  il
          danno hanno un carattere di rilevante gravita'." 
              "Art.  325.  (Utilizzazione  d'invenzioni  o   scoperte
          conosciute per ragione d'ufficio). Il pubblico ufficiale  o
          l'incaricato  di  un  pubblico  servizio,  che  impiega,  a
          proprio  o   altrui   profitto,   invenzioni   o   scoperte
          scientifiche, o nuove applicazioni  industriali,  che  egli
          conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che  debbano
          rimanere segrete, e' punito con  la  reclusione  da  uno  a
          cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516." 
              "Art. 326. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti  di
          ufficio). Il pubblico ufficiale o la persona incaricata  di
          un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti  alle
          funzioni o al  servizio,  o  comunque  abusando  della  sua
          qualita',  rivela  notizie  d'ufficio,  le  quali   debbano
          rimanere  segrete,  o  ne  agevola  in  qualsiasi  modo  la
          conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi  a  tre
          anni. 
              Se l'agevolazione e' soltanto colposa,  si  applica  la
          reclusione fino a un anno. 
              Il pubblico ufficiale o la  persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad  altri  un
          indebito profitto patrimoniale, si avvale  illegittimamente
          di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e'
          punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il  fatto
          e' commesso al fine di  procurare  a  se'  o  ad  altri  un
          ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad  altri
          un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
          a due anni." 
              "Art. 331. (Interruzione di un servizio pubblico  o  di
          pubblica necessita'). Chi, esercitando imprese  di  servizi
          pubblici o di pubblica necessita', interrompe il  servizio,
          ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti,  uffici  o
          aziende, in modo da turbare la regolarita' del servizio, e'
          punito con la reclusione da sei mesi a un  anno  e  con  la
          multa non inferiore a euro 516. 
              I capi, promotori od organizzatori sono puniti  con  la
          reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore
          a euro 3.098. 
              Si  applica  la  disposizione   dell'ultimo   capoverso
          dell'articolo precedente." 
              "Art.  334.  (Sottrazione  o  danneggiamento  di   cose
          sottoposte  a  sequestro   disposto   nel   corso   di   un
          procedimento  penale  o   dall'autorita'   amministrativa).
          Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora
          una cosa sottoposta a sequestro disposto nel  corso  di  un
          procedimento  penale  o  dall'autorita'  amministrativa   e
          affidata alla sua custodia, al solo scopo  di  favorire  il
          proprietario di essa, e' punito con la  reclusione  da  sei
          mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. 
              Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e  la
          multa  da  euro  30  a  euro  309  se  la  sottrazione,  la
          soppressione,  la  distruzione,   la   dispersione   o   il
          deterioramento sono commessi dal  proprietario  della  cosa
          affidata alla sua custodia. 
              La pena e' della reclusione da un mese  ad  un  anno  e
          della multa fino a euro 309, se il fatto  e'  commesso  dal
          proprietario della cosa  medesima  non  affidata  alla  sua
          custodia." 
              "Art. 346-bis  (Traffico  di  influenze  illecite).  1.
          Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui  agli
          articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti  con
          un pubblico ufficiale o con un incaricato  di  un  pubblico
          servizio, indebitamente fa dare o promettere, a  se'  o  ad
          altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale,  come  prezzo
          della  propria  mediazione  illecita  verso   il   pubblico
          ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per
          remunerarlo,  in  relazione  al  compimento  di   un   atto
          contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo
          di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione  da
          uno a tre anni. 
              2. La stessa pena si applica a chi indebitamente da'  o
          promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. 
              3.  La  pena  e'   aumentata   se   il   soggetto   che
          indebitamente fa dare o  promettere,  a  se'  o  ad  altri,
          denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la  qualifica
          di pubblico  ufficiale  o  di  incaricato  di  un  pubblico
          servizio. 
              4. Le pene sono altresi'  aumentate  se  i  fatti  sono
          commessi   in   relazione   all'esercizio   di    attivita'
          giudiziarie. 
              5. Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena  e'
          diminuita." 
              - Si  riporta  il  testo  all'articolo  4  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle
          leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'
          nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,
          a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
          136" , pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  28  settembre
          2011, n. 226, S.O.: 
              «Art. 4. ( Soggetti destinatari).  1.  I  provvedimenti
          previsti dal presente capo si applicano: 
              a) agli indiziati di appartenere alle  associazioni  di
          cui all'articolo 416-bis c.p.; 
              b) ai soggetti indiziati  di  uno  dei  reati  previsti
          dall'articolo 51, comma  3-bis,  del  codice  di  procedura
          penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies,
          comma  1,  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356; 
              c) ai soggetti di cui all'articolo 1; 
              d) a coloro che, operanti  in  gruppi  o  isolatamente,
          pongano  in   essere   atti   preparatori,   obiettivamente
          rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello  Stato,
          con la commissione di uno dei reati previsti  dal  capo  I,
          titolo VI, del libro II del codice penale o dagli  articoli
          284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice
          nonche'  alla  commissione  dei  reati  con  finalita'   di
          terrorismo anche internazionale; 
              e) a coloro che abbiano  fatto  parte  di  associazioni
          politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.
          645, e nei confronti dei  quali  debba  ritenersi,  per  il
          comportamento successivo, che  continuino  a  svolgere  una
          attivita' analoga a quella precedente; 
              f)   a   coloro   che   compiano   atti    preparatori,
          obiettivamente rilevanti, diretti alla  ricostituzione  del
          partito fascista ai sensi dell'articolo 1  della  legge  n.
          645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica
          della violenza; 
              g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed  f),
          siano stati condannati per uno dei delitti  previsti  nella
          legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti
          della  legge  14  ottobre  1974,  n.  497,   e   successive
          modificazioni,  quando  debba  ritenersi,   per   il   loro
          comportamento successivo, che siano proclivi  a  commettere
          un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera
          d); 
              h) agli istigatori, ai mandanti e ai  finanziatori  dei
          reati indicati nelle lettere  precedenti.  E'  finanziatore
          colui il quale fornisce  somme  di  denaro  o  altri  beni,
          conoscendo lo scopo cui sono destinati; 
              i) alle persone indiziate di avere agevolato  gruppi  o
          persone che hanno preso parte attiva,  in  piu'  occasioni,
          alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della
          legge 13 dicembre 1989, n. 401.».