Art. 8 
 
 
Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilita' alle  cariche
                              regionali 
 
  1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate  all'articolo  7,
comma 1: 
    a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno
dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c); 
    b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello
per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad  una  pena
non inferiore a due anni di reclusione per un  delitto  non  colposo,
dopo l'elezione o la nomina; 
    c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato,
con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
indiziati  di  appartenere  ad  una   delle   associazioni   di   cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. 
  2. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta
l'applicazione di una delle misure coercitive di  cui  agli  articoli
284, 285 e  286  del  codice  di  procedura  penale  nonche'  di  cui
all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando  il
divieto di  dimora  riguarda  la  sede  dove  si  svolge  il  mandato
elettorale. 
  3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi,  fatte  salve  le
diverse specifiche discipline regionali, non sono computati  al  fine
della verifica del  numero  legale,  ne'  per  la  determinazione  di
qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La  sospensione  cessa
di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi.  La  cessazione
non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo
l'impugnazione in punto di responsabilita'  e'  rigettata  anche  con
sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa
di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla  sentenza
di rigetto. 
  4. A cura della cancelleria del tribunale o  della  segreteria  del
pubblico ministero  i  provvedimenti  giudiziari  che  comportano  la
sospensione ai sensi del comma 1  sono  comunicati  al  prefetto  del
capoluogo  della  Regione  che  ne  da'  immediata  comunicazione  al
Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti  il  Ministro
per gli affari  regionali  e  il  Ministro  dell'interno,  adotta  il
provvedimento che  accerta  la  sospensione.  Tale  provvedimento  e'
notificato, a cura del  prefetto  del  capoluogo  della  Regione,  al
competente  consiglio  regionale  per  l'adozione   dei   conseguenti
adempimenti di legge. Per la regione siciliana  e  la  regione  Valle
d'Aosta le competenze di cui al presente  articolo  sono  esercitate,
rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal  presidente  della
commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di
Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la
durata della sospensione al consigliere regionale spetta  un  assegno
pari all'indennita' di carica ridotta di una percentuale fissata  con
legge regionale. 
  5.  La  sospensione  cessa  nel   caso   in   cui   nei   confronti
dell'interessato venga meno l'efficacia della  misura  coercitiva  di
cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in
giudicato,  di  non  luogo  a  procedere,  di  proscioglimento  o  di
assoluzione o provvedimento di revoca della misura di  prevenzione  o
sentenza di  annullamento  ancorche'  con  rinvio.  In  tal  caso  la
sentenza o  il  provvedimento  di  revoca  devono  essere  pubblicati
nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza  dell'organo  che
ha  proceduto  all'elezione,  alla  convalida  dell'elezione  o  alla
nomina. 
  6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma  1,
decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna o  dalla  data  in  cui  diviene  definitivo  il
provvedimento che applica la misura di prevenzione. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          6 settembre 2011, n. 159, si veda la nota all'art. 7. 
              - Si riporta il testo degli articoli 283,  284,  285  e
          286 del codice di procedura penale: 
              "Art. 283. (Divieto e obbligo di  dimora).  1.  Con  il
          provvedimento che dispone il divieto di dimora, il  giudice
          prescrive all'imputato di non dimorare  in  un  determinato
          luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice
          che procede. 
              2.  Con  il  provvedimento  che  dispone  l'obbligo  di
          dimora,  il   giudice   prescrive   all'imputato   di   non
          allontanarsi,  senza  l'autorizzazione  del   giudice   che
          procede, dal  territorio  del  comune  di  dimora  abituale
          ovvero, al fine di assicurare un piu' efficace controllo  o
          quando il comune di dimora abituale non e' sede di  ufficio
          di polizia, dal territorio di  una  frazione  del  predetto
          comune o dal territorio di un comune  viciniore  ovvero  di
          una frazione di quest'ultimo. Se per  la  personalita'  del
          soggetto o per le condizioni ambientali  la  permanenza  in
          tali  luoghi  non  garantisce  adeguatamente  le   esigenze
          cautelari previste dall'articolo 274, l'obbligo  di  dimora
          puo' essere disposto nel territorio di un  altro  comune  o
          frazione  di  esso,  preferibilmente  nella   provincia   e
          comunque nell'ambito della regione ove e' ubicato il comune
          di abituale dimora. 
              3. Quando  dispone  l'obbligo  di  dimora,  il  giudice
          indica l'autorita' di polizia alla  quale  l'imputato  deve
          presentarsi  senza  ritardo  e  dichiarare  il  luogo   ove
          fissera' la propria abitazione. Il giudice puo' prescrivere
          all'imputato di dichiarare  all'autorita'  di  polizia  gli
          orari e i luoghi in cui  sara'  quotidianamente  reperibile
          per  i  necessari  controlli,  con  obbligo  di  comunicare
          preventivamente  alla   stessa   autorita'   le   eventuali
          variazioni dei luoghi e degli orari predetti. 
              4. Il giudice puo', anche con  separato  provvedimento,
          prescrivere    all'imputato     di     non     allontanarsi
          dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio
          per le normali esigenze di lavoro. 
              5.  Nel  determinare  i   limiti   territoriali   delle
          prescrizioni,  il  giudice   considera,   per   quanto   e'
          possibile,  le  esigenze  di  alloggio,  di  lavoro  e   di
          assistenza  dell'imputato.  Quando  si  tratta  di  persona
          tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso  un
          programma  terapeutico  di  recupero  nell'ambito  di   una
          struttura autorizzata, il giudice  stabilisce  i  controlli
          necessari  per  accertare  che  il  programma  di  recupero
          prosegua. 
              6. Dei provvedimenti del giudice e' data in  ogni  caso
          immediata   comunicazione    all'autorita'    di    polizia
          competente, che ne vigila l'osservanza  e  fa  rapporto  al
          pubblico ministero di ogni infrazione." 
              "Art.   284.   (Arresti   domiciliari).   1.   Con   il
          provvedimento  che  dispone  gli  arresti  domiciliari,  il
          giudice prescrive all'imputato di  non  allontanarsi  dalla
          propria abitazione o  da  altro  luogo  di  privata  dimora
          ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza. 
              2. Quando e' necessario, il  giudice  impone  limiti  o
          divieti  alla  facolta'  dell'imputato  di  comunicare  con
          persone diverse da quelle che con lui coabitano  o  che  lo
          assistono. 
              3. Se l'imputato non puo'  altrimenti  provvedere  alle
          sue  indispensabili  esigenze  di  vita  ovvero  versa   in
          situazione  di  assoluta   indigenza,   il   giudice   puo'
          autorizzarlo ad assentarsi nel  corso  della  giornata  dal
          luogo di arresto per il tempo strettamente  necessario  per
          provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
          attivita' lavorativa. 
              4. Il pubblico  ministero  o  la  polizia  giudiziaria,
          anche di propria iniziativa, possono  controllare  in  ogni
          momento    l'osservanza    delle    prescrizioni    imposte
          all'imputato. 
              5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera  in
          stato di custodia cautelare. 
              5-bis.  Non  possono  essere,  comunque,  concessi  gli
          arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
          di evasione nei cinque anni  precedenti  al  fatto  per  il
          quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme
          piu' rapide le relative notizie." 
              "Art. 285. (Custodia cautelare in carcere). 1.  Con  il
          provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice
          ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia  giudiziaria
          che l'imputato sia catturato e immediatamente  condotto  in
          un  istituto  di  custodia  per  rimanervi  a  disposizione
          dell'autorita' giudiziaria. 
              2. Prima del  trasferimento  nell'istituto  la  persona
          sottoposta a custodia cautelare non puo' subire limitazione
          della liberta', se non per il  tempo  e  con  le  modalita'
          strettamente necessarie alla sua traduzione. 
              3. Per determinare la pena  da  eseguire,  la  custodia
          cautelare subita si  computa  a  norma  dell'articolo  657,
          anche  quando  si  tratti  di  custodia  cautelare   subita
          all'estero in conseguenza di una  domanda  di  estradizione
          ovvero nel  caso  di  rinnovamento  del  giudizio  a  norma
          dell'articolo 11 del codice penale." 
              "Art. 286. (Custodia cautelare in luogo di cura). 1. Se
          la persona da sottoporre a custodia cautelare si  trova  in
          stato di infermita' di mente che ne esclude o ne diminuisce
          grandemente la capacita'  di  intendere  o  di  volere,  il
          giudice, in luogo della custodia in carcere, puo'  disporre
          il ricovero provvisorio in idonea  struttura  del  servizio
          psichiatrico   ospedaliero,   adottando   i   provvedimenti
          necessari per prevenire il pericolo di  fuga.  Il  ricovero
          non puo' essere mantenuto quando risulta che l'imputato non
          e' piu' infermo di mente. 
              2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi
          2 e 3."