Art. 9 
 
 
Cancellazione  dalle  liste  per   incandidabilita'   alle   elezioni
                              regionali 
 
  1. In occasione della presentazione delle liste dei  candidati  per
le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali,
oltre alla documentazione prevista dall'articolo  9  della  legge  17
febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23
febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle  relative  disposizioni  delle
leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente  alla
dichiarazione di accettazione della  candidatura,  una  dichiarazione
sostitutiva,  ai  sensi  dell'articolo  46  del  testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  e  successive  modificazioni,   attestante
l'insussistenza delle cause di incandidabilita' di  cui  all'articolo
7. 
  2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei  candidati,  entro
il termine previsto per la loro ammissione,  cancellano  dalle  liste
stesse i nomi dei  candidati  per  i  quali  manca  la  dichiarazione
sostitutiva di cui al comma 1 e  dei  candidati  per  i  quali  venga
comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso  dell'ufficio,
la   sussistenza   di   alcuna   delle   predette    condizioni    di
incandidabilita'. 
  3. Per i ricorsi avverso le decisioni  di  cui  al  comma  2  trova
applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104. 
  4. Qualora la condizione  di  incandidabilita'  sopravvenga  o  sia
accertata successivamente alle operazioni  di  cui  al  comma  2,  la
condizione   stessa   viene   rilevata,   ai   fini   della   mancata
proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge  17
          febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la  elezione  dei
          Consigli  regionali  delle  Regioni  a   statuto   normale"
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1968, n. 61: 
              «Art. 9. (Liste di candidati). Le liste  dei  candidati
          per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria
          del  tribunale  di  cui  al   primo   comma   dell'articolo
          precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno  alle  ore  12
          del   ventinovesimo   giorno   antecedenti   quelli   della
          votazione; a  tale  scopo,  per  il  periodo  suddetto,  la
          cancelleria del tribunale  rimane  aperta  quotidianamente,
          compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. 
              Le liste devono essere presentate: 
              a) da almeno 750  e  da  non  piu'  di  1.100  elettori
          iscritti nelle liste elettorali di  comuni  compresi  nelle
          circoscrizioni fino a 100.000 abitanti; 
              b) da almeno 1.000 e da  non  piu'  di  1.500  elettori
          iscritti nelle liste elettorali di  comuni  compresi  nelle
          circoscrizioni con  piu'  di  100.000  abitanti  e  fino  a
          500.000 abitanti; 
              c) da almeno 1.750 e da  non  piu'  di  2.500  elettori
          inscritti nelle liste elettorali di comuni  compresi  nelle
          circoscrizioni con  piu'  di  500.000  abitanti  e  fino  a
          1.000.000 di abitanti; 
              d) da almeno 2.000 e da  non  piu'  di  3.000  elettori
          iscritti nelle liste elettorali di  comuni  compresi  nelle
          circoscrizioni con piu' di 1.000.000 di abitanti. 
              La firma  degli  elettori  deve  avvenire  su  apposito
          modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome,
          il luogo e la data di nascita  dei  candidati,  nonche'  il
          nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e
          deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art.
          14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere  indicato  il
          comune  nelle  cui  liste  l'elettore  dichiara  di  essere
          iscritto. 
              Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di
          candidati. 
              Ciascuna lista deve comprendere un numero di  candidati
          non superiore al numero  di  consiglieri  da  eleggere  nel
          collegio e non  inferiore  ad  un  terzo  arrotondato  alla
          unita' superiore. 
              Di tutti i  candidati  deve  essere  indicato  cognome,
          nome, luogo e data di nascita, e  la  relativa  elencazione
          deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di
          presentazione. 
              E' consentito presentare la propria candidatura  in  un
          massimo di  tre  circoscrizioni  purche'  sotto  lo  stesso
          simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12  ore
          dalla scadenza del termine stabilito per  la  presentazione
          delle  liste  dei  candidati,   invia   le   liste   stesse
          all'ufficio centrale  regionale  il  quale,  nelle  12  ore
          successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella  le
          candidature eccedenti il limite di cui sopra e  le  rinvia,
          cosi' modificate, agli uffici centrali circoscrizionali. 
              Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre: 
              1) i certificati, anche  collettivi,  dei  sindaci  dei
          singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della
          dichiarazione  di  presentazione  della   lista,   che   ne
          attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un  comune
          della  circoscrizione.  I  sindaci  devono,   nel   termine
          improrogabile  di   ventiquattro   ore   dalla   richiesta,
          rilasciare tali certificati; 
              2) la dichiarazione di accettazione  della  candidatura
          di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con
          dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da  un
          notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore.  Per  i
          cittadini  residenti  all'estero,  l'autenticazione   della
          firma deve essere richiesta da  un  ufficio  diplomatico  o
          consolare.   La   dichiarazione   di   accettazione   della
          candidatura deve contenere  l'esplicita  dichiarazione  del
          candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste
          dal comma 1 dell'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55; 
              3) il certificato di iscrizione nelle liste  elettorali
          di  un  qualsiasi  comune  della  Repubblica   di   ciascun
          candidato; 
              4) un  modello  di  contrassegno,  anche  figurato,  in
          triplice esemplare. Non  e'  ammessa  la  presentazione  di
          contrassegni identici o confondibili con quelli  presentati
          in precedenza o con  quelli  notoriamente  usati  da  altri
          partiti o  gruppi  politici.  Non  e'  ammessa  inoltre  la
          presentazione,  da  parte  di  chi  non   ha   titolo,   di
          contrassegni    riproducenti     simboli     o     elementi
          caratterizzanti  di   simboli   che,   per   essere   usati
          tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono
          trarre in errore l'elettore.  Non  e'  neppure  ammessa  la
          presentazione  di  contrassegni  riproducenti  immagini   o
          soggetti religiosi. 
              La  dichiarazione  di  presentazione  della  lista  dei
          candidati deve  contenere  l'indicazione  di  due  delegati
          autorizzati a  designare,  personalmente  o  per  mezzo  di
          persone da essi autorizzate con  dichiarazione  autenticata
          dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio
          e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  23
          febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la  elezione
          dei consigli delle regioni a statuto ordinario", pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1995, n. 46: 
              «Art.  1.  1.  I  consigli  delle  regioni  a   statuto
          ordinario sono  eletti  a  suffragio  universale  con  voto
          diretto personale, eguale, libero e segreto. 
              2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a  ciascuna
          regione  sono  eletti  sulla  base  di  liste   provinciali
          concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella  legge
          17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni. 
              3. Un  quinto  dei  consiglieri  assegnati  a  ciascuna
          regione e' eletto con sistema maggioritario, sulla base  di
          liste  regionali  concorrenti,  nei  modi  previsti   dagli
          articoli seguenti. La  dichiarazione  di  presentazione  di
          ciascuna  lista   regionale   e'   effettuata   presso   la
          cancelleria  della  corte  d'appello  del  capoluogo  della
          regione nei termini di cui all'articolo 9  della  legge  17
          febbraio 1968, n. 108  ,  e  successive  modificazioni.  La
          presentazione  della  lista  regionale  deve,  a  pena   di
          nullita',  essere  accompagnata  dalla   dichiarazione   di
          collegamento con almeno  un  gruppo  di  liste  provinciali
          presentate in non meno della  meta'  delle  province  della
          regione,  con  arrotondamento  all'unita'  superiore.  Tale
          dichiarazione e' efficace solo se convergente  con  analoga
          dichiarazione resa dai delegati  alla  presentazione  delle
          liste provinciali interessate. La presentazione della lista
          regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori
          pari a quello stabilito dall'articolo  9,  comma  6,  primo
          periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n 533  .
          In caso di scioglimento  del  consiglio  regionale  che  ne
          anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e  in  sede
          di prima  applicazione  della  presente  legge,  il  numero
          minimo  delle  sottoscrizioni  previsto,   per   le   liste
          regionali,  dal  precedente  periodo  e,   per   le   liste
          provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17
          febbraio 1968, n. 108  ,  e  successive  modificazioni,  e'
          ridotto alla meta'. 
              4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni  regione  ove  si
          svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il
          termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono
          assicurare   agli   elettori   di   qualunque   comune   la
          possibilita'  di  sottoscrivere  celermente  le  liste  dei
          candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal  lunedi'
          al venerdi', otto ore il sabato  e  la  domenica  svolgendo
          tale funzione anche in proprieta'  comunali  diverse  dalla
          residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della
          meta' nei comuni con meno di tremila  abitanti.  Gli  orari
          sono  resi  noti  al  pubblico  mediante  loro  esposizione
          chiaramente visibile anche  nelle  ore  di  chiusura  degli
          uffici. Gli organi di informazione di  proprieta'  pubblica
          sono tenuti ad informare i cittadini della possibilita'  di
          cui sopra. 
              5.  Ogni  lista  regionale  comprende  un   numero   di
          candidate  e  candidati  non  inferiore  alla   meta'   dei
          candidati da eleggere ai sensi del comma 3. 
              6. In ogni lista regionale e  provinciale  nessuno  dei
          due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore  ai
          due terzi dei candidati; in caso di  quoziente  frazionario
          si procede all'arrotondamento all'unita' piu' vicina. 
              7. Abrogato. 
              8.  La  presentazione  delle  liste   provinciali   dei
          candidati di cui all'articolo 9  della  legge  17  febbraio
          1968, n. 108 , e successive modificazioni, deve, a pena  di
          nullita',  essere  accompagnata  dalla   dichiarazione   di
          collegamento con una delle liste regionali di cui al  comma
          5; tale dichiarazione e' efficace solo se  convergente  con
          analoga dichiarazione resa dai delegati alla  presentazione
          della lista regionale predetta. Le liste provinciali  e  la
          lista regionale collegate sono contrassegnate dal  medesimo
          simbolo. 
              9.  Piu'  liste  provinciali  possono  collegarsi  alla
          medesima lista regionale. In tal caso, la  lista  regionale
          e' contrassegnata da un simbolo unico, ovvero  dai  simboli
          di tutte le liste ad essa collegate. 
              10. Abrogato. 
              11. Alle liste regionali e  ai  relativi  candidati  si
          applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e  11  della
          legge  17  febbraio   1968,   n.   108   ,   e   successive
          modificazioni, intendendosi sostituito  l'ufficio  centrale
          regionale all'ufficio centrale circoscrizionale. 
              12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9,  primo
          comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e  successive
          modificazioni, in sede di prima applicazione della presente
          legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle
          ore  8  del  ventiseiesimo   giorno   alle   ore   12   del
          venticinquesimo    giorno    antecedente    quello    della
          votazione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  7  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  febbraio  2001,  n.
          42, S.O.: 
              «Art. 7 (Redazione e stesura di atti  pubblici).  1.  I
          decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri  atti
          pubblici,  e  le   certificazioni   sono   redatti,   anche
          promiscuamente,  con  qualunque  mezzo   idoneo,   atto   a
          garantirne la conservazione nel tempo. 
              2. Il testo degli atti pubblici  comunque  redatti  non
          deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni,
          alterazioni  o  abrasioni.  Sono   ammesse   abbreviazioni,
          acronimi,  ed  espressioni  in  lingua  straniera,  di  uso
          comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni  al
          testo, si provvede in modo che la precedente stesura  resti
          leggibile.». 
              - Per il testo dell'art. 129 del decreto legislativo  2
          luglio 2010, n. 104, si veda la nota all'art. 5.