Art. 18 Controllo sull'esecuzione della pena 1. Il Ministro della giustizia concorda con la Corte penale internazionale le modalita' di esercizio del potere di controllo sull'esecuzione della pena attribuito dallo statuto alla stessa Corte. 2. Con le modalita' concordate ai sensi del comma 1 sono definite le forme e le modalita' per assicurare la liberta' e la riservatezza delle comunicazioni tra il condannato e la Corte penale internazionale. 3. Il Ministro della giustizia trasmette immediatamente alla Corte penale internazionale le domande di misure alternative alla detenzione, di sospensione o differimento dell'esecuzione della pena, di liberazione anticipata, di ammissione al lavoro esterno, di permessi, ovvero di ogni altro provvedimento incidente sulla liberta' personale del condannato, unitamente a tutta la documentazione pertinente. 4. Se la Corte penale internazionale ritiene che il condannato non possa beneficiare del provvedimento richiesto, il Ministro della giustizia puo' chiedere alla stessa Corte il trasferimento del condannato in altro Stato.