Art. 18 
 
 
                Controllo sull'esecuzione della pena 
 
  1. Il  Ministro  della  giustizia  concorda  con  la  Corte  penale
internazionale le modalita' di  esercizio  del  potere  di  controllo
sull'esecuzione della  pena  attribuito  dallo  statuto  alla  stessa
Corte. 
  2. Con le modalita' concordate ai sensi del comma 1  sono  definite
le forme e le modalita' per assicurare la liberta' e la  riservatezza
delle  comunicazioni  tra   il   condannato   e   la   Corte   penale
internazionale. 
  3. Il Ministro della giustizia trasmette immediatamente alla  Corte
penale  internazionale  le  domande  di   misure   alternative   alla
detenzione, di sospensione o differimento dell'esecuzione della pena,
di liberazione  anticipata,  di  ammissione  al  lavoro  esterno,  di
permessi, ovvero di ogni altro provvedimento incidente sulla liberta'
personale  del  condannato,  unitamente  a  tutta  la  documentazione
pertinente. 
  4. Se la Corte penale internazionale ritiene che il condannato  non
possa beneficiare del  provvedimento  richiesto,  il  Ministro  della
giustizia puo'  chiedere  alla  stessa  Corte  il  trasferimento  del
condannato in altro Stato.