Art. 19 
 
 
            Informazioni alla Corte penale internazionale 
 
  1. Quando il condannato e' deceduto  o  evaso,  il  Ministro  della
giustizia ne informa immediatamente la Corte penale internazionale. 
  2. Il Ministro della giustizia informa  altresi'  la  Corte  penale
internazionale  due  mesi  prima  della  data  di  scarcerazione  del
condannato per espiazione della pena. 
  3. I procedimenti penali e ogni  altra  circostanza  rilevante  che
concerne il condannato sono  tempestivamente  comunicati  alla  Corte
penale internazionale.