Art. 19 Informazioni alla Corte penale internazionale 1. Quando il condannato e' deceduto o evaso, il Ministro della giustizia ne informa immediatamente la Corte penale internazionale. 2. Il Ministro della giustizia informa altresi' la Corte penale internazionale due mesi prima della data di scarcerazione del condannato per espiazione della pena. 3. I procedimenti penali e ogni altra circostanza rilevante che concerne il condannato sono tempestivamente comunicati alla Corte penale internazionale.