Art. 23 
 
 
              Disposizioni in materia di giurisdizione 
 
  1.  Per  i  fini  di  cui  alla  presente  legge  si  applicano  le
disposizioni vigenti in  materia  di  riparto  tra  la  giurisdizione
ordinaria e la giurisdizione penale militare. 
  2. Per i fatti rientranti nella giurisdizione penale  militare,  le
funzioni degli uffici giudiziari previste dalla presente  legge  sono
esercitate dai corrispondenti uffici giudiziari militari. 
  3. Limitatamente ai fatti di cui al comma 2, le funzioni attribuite
dalla presente legge al  Ministro  della  giustizia  sono  esercitate
d'intesa con il Ministro della  difesa.  Resta  salva  la  competenza
esclusiva   del   Ministero   della   difesa   per   quanto   attiene
all'ordinamento penitenziario militare.