Art. 8
Meccanismo di correzione degli scostamenti
rispetto all'obiettivo programmatico strutturale
1. Il Governo, nei documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio, in base ai dati di consuntivo, verifica se, rispetto
all'obiettivo programmatico, si registri uno scostamento negativo del
saldo strutturale, con riferimento al risultato dell'esercizio
precedente ovvero, in termini cumulati, ai risultati dei due esercizi
precedenti, pari o superiore allo scostamento considerato
significativo dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi
internazionali in materia, ad esclusione degli scostamenti
autorizzati ai sensi dell'articolo 6. Il Governo, qualora stimi che
tale scostamento si rifletta sui risultati previsti per gli anni
compresi nel periodo di programmazione, ne evidenzia l'entita' e le
cause e indica contestualmente misure tali da assicurare, almeno a
decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui e'
stato accertato lo scostamento, il conseguimento dell'obiettivo
programmatico strutturale.
2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano
la misura e l'articolazione temporale delle correzioni di cui al
comma 1 a carico dei singoli sottosettori, anche tenendo conto del
rispettivo concorso allo scostamento e delle esigenze di
coordinamento della finanza pubblica.
3. Le deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 6, comma 3,
possono disporre la sospensione dell'operativita' del meccanismo di
correzione previsto dal presente articolo sino all'esercizio
precedente a quello a partire dal quale ha inizio l'attuazione del
piano di rientro di cui al medesimo comma.