Art. 10 
 
 
      Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari 
 
  1. Gli uffici di sanita' marittima, aerea e  di  frontiera  rendono
accessibili a tutti gli organi di controllo  e  alle  amministrazioni
interessate alla  materia  le  informazioni  a  propria  disposizione
concernenti l'origine degli oli  di  oliva  vergini  e  delle  olive.
L'accesso ai documenti di cui al presente articolo  non  comporta  il
rischio di disvelamenti  distorsivi  per  la  concorrenza  e  per  il
funzionamento del mercato. 
  2. Fatte salve le ipotesi in cui sussiste segreto istruttorio,  per
le quali e' necessaria l'autorizzazione  della  competente  autorita'
giudiziaria, le autorita' di cui al comma 1  rendono  disponibili  le
informazioni detenute  attraverso  la  creazione  di  collegamenti  a
sistemi informativi e a banche dati  elettroniche  gestiti  da  altre
autorita' pubbliche.