Art. 12 
 
 
      Rilascio gratuito di copie, di estratti e di certificati 
 
  1. Non e' dovuto  alcun  importo  per  il  rilascio  di  copie,  di
estratti e di certificati richiesti nell'interesse dello Stato  o  di
istituzioni pubbliche di beneficenza per uso di ufficio,  tranne  che
debbano essere utilizzati in giudizi civili.