Art. 13 
 
 
                          Opera di tecnici 
 
  1. Quando e' necessaria l'opera di tecnici per  la  riproduzione  o
interpretazione di atti o disegni, le parti corrispondono ai periti i
diritti eventualmente stabiliti in materia civile. 
  2. Quando l'opera del tecnico  e'  richiesta  nell'interesse  dello
Stato, i relativi diritti sono dovuti nella misura della meta'.