Art. 8 
 
 
           Diritti dovuti per copie, estratti, certificati 
 
  1. E' dovuto all'Archivio notarile  per  la  verbalizzazione  della
richiesta di ogni singola operazione il diritto fisso di Euro 1. 
  2. Per la ricerca di un atto e' dovuto all'Archivio il  diritto  di
Euro 5. 
  3. Per la lettura e l'ispezione di un atto, quando di esso  non  e'
richiesta la copia, l'estratto o il certificato, e' dovuto il diritto
di Euro 4, oltre a quello stabilito nel comma precedente. 
  4. Lo stesso diritto e' dovuto per la collazione con l'originale di
una copia gia' rilasciata. 
  5. Sono dovuti agli archivi, per il rilascio di copie  eseguite  su
supporto  informatico  o  cartaceo  di  atto  redatto  su   originale
cartaceo, il diritto fisso di Euro 18 per  il  rilascio  della  copia
autentica e di Euro 27 per il  rilascio  della  copia  esecutiva.  Il
diritto  per  il  rilascio  della  copia   degli   atti   contemplati
dall'articolo 6, comma 1, lettera g) e' di Euro 10. 
  6. Per il rilascio di copia su supporto cartaceo di atto redatto su
supporto informatico sono dovuti all'Archivio gli stessi  importi  di
cui al comma 5. 
  7. Per  il  rilascio  di  copia  informatica  di  atto  redatto  su
originale informatico sono dovuti all'Archivio gli stessi importi  di
cui al comma 5 e non sono dovuti i diritti previsti dall'articolo 11. 
  8. Per l'estratto o il certificato di un atto, sono dovuti Euro 10. 
  9. Se  l'estratto  o  il  certificato  si  riferisce  al  contenuto
essenziale di una convenzione e' dovuto il diritto di copia di cui al
comma 5. 
  10. Per la trasmissione del testo o dell'estratto di  un  atto  per
mezzo del telegrafo o del telefono e' dovuto l'importo  previsto  nei
precedenti commi.