Art. 8 Diritti dovuti per copie, estratti, certificati 1. E' dovuto all'Archivio notarile per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione il diritto fisso di Euro 1. 2. Per la ricerca di un atto e' dovuto all'Archivio il diritto di Euro 5. 3. Per la lettura e l'ispezione di un atto, quando di esso non e' richiesta la copia, l'estratto o il certificato, e' dovuto il diritto di Euro 4, oltre a quello stabilito nel comma precedente. 4. Lo stesso diritto e' dovuto per la collazione con l'originale di una copia gia' rilasciata. 5. Sono dovuti agli archivi, per il rilascio di copie eseguite su supporto informatico o cartaceo di atto redatto su originale cartaceo, il diritto fisso di Euro 18 per il rilascio della copia autentica e di Euro 27 per il rilascio della copia esecutiva. Il diritto per il rilascio della copia degli atti contemplati dall'articolo 6, comma 1, lettera g) e' di Euro 10. 6. Per il rilascio di copia su supporto cartaceo di atto redatto su supporto informatico sono dovuti all'Archivio gli stessi importi di cui al comma 5. 7. Per il rilascio di copia informatica di atto redatto su originale informatico sono dovuti all'Archivio gli stessi importi di cui al comma 5 e non sono dovuti i diritti previsti dall'articolo 11. 8. Per l'estratto o il certificato di un atto, sono dovuti Euro 10. 9. Se l'estratto o il certificato si riferisce al contenuto essenziale di una convenzione e' dovuto il diritto di copia di cui al comma 5. 10. Per la trasmissione del testo o dell'estratto di un atto per mezzo del telegrafo o del telefono e' dovuto l'importo previsto nei precedenti commi.