Art. 9 
 
 
               Ricevimento di atti e altre operazioni 
 
  1. Per gli atti ricevuti  dal  capo  dell'Archivio  e  soggetti  ad
iscrizione a repertorio sono dovuti all'Archivio notarile gli importi
determinati in misura graduale o fissa che devono essere indicati nel
repertorio ai sensi degli articoli del Capo II. 
  2. Per l'iscrizione di ciascun atto nel  repertorio  e'  dovuto  il
diritto di Euro 2. 
  3. Per la redazione delle note di iscrizione e di  trascrizione  da
eseguire presso i pubblici registri, per le istanze di annotamento  a
margine degli atti di stato civile  e  per  la  redazione  di  moduli
richiesti per la registrazione di atti e' dovuto il diritto  di  Euro
18. Tale diritto e' dovuto per il solo primo  originale  delle  note,
istanze, moduli di cui sopra. 
  4. Per la presentazione, anche in via  telematica,  di  note  e  di
domande agli uffici dei registri  immobiliari  e  al  registro  delle
imprese, per la presentazione di denunce e documenti alle  Camere  di
Commercio e ad ogni altro ufficio, per la  trasmissione  della  copia
del verbale  di  pubblicazione  di  testamento  al  Tribunale  spetta
all'Archivio, oltre al rimborso delle spese sostenute, un diritto  di
Euro 17. 
  5. Per la liquidazione delle imposte  dovute  sugli  atti,  non  in
misura fissa, eseguita dal capo dell'Archivio per obbligo  di  legge,
spetta il diritto di Euro 50.