Art. 5 
 
 
            Dimissioni dall'incarico di revisione legale 
 
  1. Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni: 
    a) il  cambio  del  soggetto  che  esercita  il  controllo  della
societa' assoggettata a revisione, ai sensi  dell'articolo  2359  del
codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia  avvenuto
nell'ambito del medesimo gruppo; 
    b) il cambio del revisore legale del  gruppo  cui  appartiene  la
societa' assoggettata a revisione, nel caso in cui  la  continuazione
dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo  revisore
legale del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati
e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato,
secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento; 
    c)  i  cambiamenti  all'interno  del  gruppo  cui  appartiene  la
societa' assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale
del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti,
da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto  dei  principi
di revisione; 
    d)  il  mancato  pagamento  del  corrispettivo   o   il   mancato
adeguamento dei  corrispettivi  spettante  in  base  a  clausola  del
contratto di revisione, dopo  l'avvenuta  costituzione  in  mora,  ai
sensi dell'articolo 1219 del codice civile; 
    e)  la  grave  e  reiterata  frapposizione   di   ostacoli   allo
svolgimento  delle  attivita'  di  revisione  legale,  ancorche'  non
ricorrano  gli  estremi  del  reato  di  impedito  controllo  di  cui
all'articolo 29 del decreto attuativo; 
    f)   l'insorgenza   di   situazioni   idonee   a    compromettere
l'indipendenza del revisore legale  o  della  societa'  di  revisione
legale; 
    g)  la  sopravvenuta  inidoneita'  a  svolgere  l'incarico,   per
insufficienza di mezzi e risorse; 
    h) il conseguimento da parte del revisore legale del  diritto  al
trattamento di pensione. 
  2. Il revisore legale o la societa' di  revisione  legale  possono,
altresi', presentare le dimissioni dall'incarico in presenza di altre
circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti
impossibile la prosecuzione  del  contratto  di  revisione  anche  in
considerazione delle finalita' dell'attivita' di revisione legale. 
  3. Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate  in  tempi  e  modi
idonei per consentire alla medesima societa' assoggettata a revisione
di provvedere conseguentemente e di poter  procedere  all'affidamento
di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra societa'  di
revisione legale. 
  4. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano  la
possibilita' di presentare le  dimissioni  dall'incarico  per  giusta
causa sono nulli. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 2359 del codice
          civile, si veda nelle note all'art. 4. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1219 del codice civile: 
              «Art. 1219 (Costituzione in mora).  -  Il  debitore  e'
          costituito in mora mediante intimazione o  richiesta  fatta
          per iscritto. 
              Non e' necessaria la costituzione in mora: 
                1) quando il debito deriva da fatto illecito; 
                2) quando il debitore ha dichiarato per  iscritto  di
          non volere eseguire l'obbligazione; 
                3) quando e' scaduto il termine,  se  la  prestazione
          deve essere eseguita al  domicilio  del  creditore.  Se  il
          termine scade dopo la morte del  debitore,  gli  eredi  non
          sono  costituiti  in  mora  che  mediante   intimazione   o
          richiesta  fatta  per  iscritto,  e  decorsi  otto   giorni
          dall'intimazione o dalla richiesta.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 29 del  citato  decreto
          legislativo n. 39 del 2010: 
              «Art. 29 (Impedito controllo) - (In vigore dal 7 aprile
          2010) 
              1. I componenti  dell'organo  di  amministrazione  che,
          occultando  documenti  o   con   altri   idonei   artifici,
          impediscono o  comunque  ostacolano  lo  svolgimento  delle
          attivita' di revisione legale  sono  puniti  con  l'ammenda
          fino a settantacinquemila euro. 
              2. Se la condotta di cui al comma  1  ha  cagionato  un
          danno ai soci o a terzi, si applica  la  pena  dell'ammenda
          fino  a  settantacinquemila  euro  e  dell'arresto  fino  a
          diciotto mesi. 
              3. Nel caso di revisione legale di  enti  di  interesse
          pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 
              4. Si procede d'ufficio.».