Art. 10 Deposito e movimentazione del CSS-Combustibile presso il produttore 1. In attesa del trasporto all'impianto di utilizzo, il CSS-Combustibile e' depositato e movimentato esclusivamente nell'impianto in cui e' stato prodotto e nelle aree pertinenziali dello stesso. Il deposito e la movimentazione presso il produttore avvengono in modo tale da: a) evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo; b) evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive; c) prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori. 2. Il deposito di cui al comma 1 non puo' avere durata superiore a sei mesi dalla data di emissione della dichiarazione di conformita'. Trascorso tale periodo, il CSS-Combustibile depositato nelle aree pertinenziali dell'impianto di produzione e' gestito come un rifiuto ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e le disposizioni autorizzative specifiche.