Art. 10 
 
           Deposito e movimentazione del CSS-Combustibile 
                        presso il produttore 
 
  1.  In  attesa  del  trasporto   all'impianto   di   utilizzo,   il
CSS-Combustibile   e'   depositato   e   movimentato   esclusivamente
nell'impianto in cui e' stato prodotto  e  nelle  aree  pertinenziali
dello stesso. Il deposito e la movimentazione  presso  il  produttore
avvengono in modo tale da: 
    a) evitare spandimenti  accidentali  e  contaminazione  di  aria,
acqua, suolo; 
    b) evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele
esplosive; 
    c) prevenire e minimizzare la formazione di emissioni  diffuse  e
la diffusione di odori. 
  2. Il deposito di cui al comma 1 non puo' avere durata superiore  a
sei mesi dalla data di emissione della dichiarazione di  conformita'.
Trascorso tale periodo, il  CSS-Combustibile  depositato  nelle  aree
pertinenziali dell'impianto di produzione e' gestito come un  rifiuto
ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. 
  3. Sono fatte salve tutte le disposizioni  vigenti  in  materia  di
sicurezza e prevenzione e le disposizioni autorizzative specifiche.