Art. 11 Trasporto del CSS-Combustibile all'impianto di utilizzo 1. Il CSS-Combustibile e' conferito, anche tramite soggetti che esercitano attivita' di trasporto per conto del produttore o dell'utilizzatore, direttamente dal produttore all'impianto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c) in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale per l'utilizzo del CSS-Combustibile. Il trasporto e' effettuato senza depositi intermedi esterni al perimetro dell'impianto di produzione del CSS-Combustibile oppure all'impianto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c), fatti salvi gli stazionamenti dei mezzi di trasporto previsti per legge o dettate, nei limiti dello stretto necessario, da esigenze tecniche di trasporto. Al trasporto si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 1. 2. I contenitori destinati al trasporto del CSS-Combustibile non possono essere utilizzati per il deposito ed il trasporto contemporaneo del CSS-Combustibile e di altri oggetti o sostanze, compresi rifiuti. I contenitori devono essere sottoposti ad operazioni di pulizia, laddove siano stati precedentemente utilizzati per il trasporto di altri oggetti o sostanze, compresi rifiuti, che possono alterare le proprieta' chimico-fisiche del CSS-Combustibile. 3. Durante le fasi di trasporto del CSS-Combustibile all'impianto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c), lo stesso e' accompagnato dalla scheda di trasporto di cui al decreto 30 giugno 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza equipollenti e da due copie della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 8, comma 2. La scheda di trasporto e' predisposta in triplice copia, una per il gestore dell'impianto di produzione, una per il trasportatore del CSS-Combustibile e una per il gestore dell'impianto di utilizzo e conservata, da ciascuno dei predetti soggetti, per cinque anni dalla data in cui ha avuto inizio il trasporto. Una copia della dichiarazione di conformita' e' consegnata all'utilizzatore che la conserva presso l'impianto, l'altra e' conservata dal trasportatore nella propria sede legale. Le dichiarazioni di conformita' sono conservate per un anno dalla data del rilascio e messe a disposizione delle autorita' di controllo che le richiedono. Le dichiarazioni di conformita' possono, in alternativa, anche essere conservate su supporto elettronico.
Note all'art. 11: Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009 (Approvazione della scheda di trasporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2009, n. 153.