Art. 11 
 
       Trasporto del CSS-Combustibile all'impianto di utilizzo 
 
  1. Il CSS-Combustibile e' conferito,  anche  tramite  soggetti  che
esercitano  attivita'  di  trasporto  per  conto  del  produttore   o
dell'utilizzatore, direttamente dal produttore  all'impianto  di  cui
all'articolo  3,   comma   1,   lettere   b)   o   c)   in   possesso
dell'autorizzazione   integrata   ambientale   per   l'utilizzo   del
CSS-Combustibile. Il trasporto e' effettuato senza depositi intermedi
esterni al perimetro dell'impianto di produzione del CSS-Combustibile
oppure all'impianto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o  c),
fatti salvi gli stazionamenti dei mezzi  di  trasporto  previsti  per
legge o dettate, nei limiti dello  stretto  necessario,  da  esigenze
tecniche di trasporto. Al  trasporto  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 10, comma 1. 
  2. I contenitori destinati al trasporto  del  CSS-Combustibile  non
possono  essere  utilizzati  per  il   deposito   ed   il   trasporto
contemporaneo del CSS-Combustibile e di  altri  oggetti  o  sostanze,
compresi  rifiuti.  I  contenitori  devono   essere   sottoposti   ad
operazioni di pulizia, laddove siano stati precedentemente utilizzati
per il trasporto di altri oggetti o sostanze, compresi  rifiuti,  che
possono alterare le proprieta' chimico-fisiche del CSS-Combustibile. 
  3. Durante le fasi di trasporto del  CSS-Combustibile  all'impianto
di cui all'articolo 3, comma  1,  lettere  b)  o  c),  lo  stesso  e'
accompagnato dalla scheda di trasporto di cui al  decreto  30  giugno
2009  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  senza
equipollenti e da due copie della dichiarazione di conformita' di cui
all'articolo 8, comma 2. La scheda di  trasporto  e'  predisposta  in
triplice copia, una per il gestore dell'impianto di  produzione,  una
per il trasportatore  del  CSS-Combustibile  e  una  per  il  gestore
dell'impianto di utilizzo e  conservata,  da  ciascuno  dei  predetti
soggetti, per cinque anni dalla  data  in  cui  ha  avuto  inizio  il
trasporto. Una copia della dichiarazione di conformita' e' consegnata
all'utilizzatore  che  la  conserva  presso  l'impianto,  l'altra  e'
conservata  dal  trasportatore  nella   propria   sede   legale.   Le
dichiarazioni di conformita' sono conservate per un anno  dalla  data
del rilascio e messe a disposizione delle autorita' di controllo  che
le  richiedono.  Le  dichiarazioni   di   conformita'   possono,   in
alternativa, anche essere conservate su supporto elettronico. 
 
          Note all'art. 11: 
              Il decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 30 giugno  2009  (Approvazione  della  scheda  di
          trasporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4  luglio
          2009, n. 153.