Art. 12 
 
           Deposito e movimentazione del CSS-Combustibile 
                        presso l'utilizzatore 
 
  1.  Il  deposito  e  la  movimentazione  del  CSS-Combustibile  nel
compendio dell'impianto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)  o
c), avviene in modo tale da: 
    a) evitare spandimenti  accidentali  e  contaminazione  di  aria,
acqua, suolo; 
    b) evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele
esplosive; 
    c) prevenire e minimizzare la formazione di emissioni  diffuse  e
la diffusione di odori. 
  2. Sono fatte salve tutte le disposizioni  vigenti  in  materia  di
sicurezza e prevenzione.