Art. 12 Deposito e movimentazione del CSS-Combustibile presso l'utilizzatore 1. Il deposito e la movimentazione del CSS-Combustibile nel compendio dell'impianto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c), avviene in modo tale da: a) evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo; b) evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive; c) prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori. 2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione.