Art. 6 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
  1. L'incompatibilita' di cui all'articolo 10, comma 6, della  legge
12 novembre 2011, n. 183,  sulla  partecipazione  del  socio  a  piu'
societa' professionali si determina anche  nel  caso  della  societa'
multidisciplinare e si applica per tutta la durata  della  iscrizione
della societa' all'ordine di appartenenza. 
  2. L'incompatibilita' di cui al comma 1 viene meno alla data in cui
il  recesso  del  socio,  l'esclusione  dello   stesso,   ovvero   il
trasferimento   dell'intera   partecipazione   alla   societa'    tra
professionisti producono  i  loro  effetti  per  quanto  riguarda  il
rapporto sociale. 
  3. Il socio per finalita' d'investimento  puo'  far  parte  di  una
societa' professionale solo quando: 
    a) sia in possesso dei requisiti  di  onorabilita'  previsti  per
l'iscrizione all'albo professionale cui la societa'  e'  iscritta  ai
sensi dell'articolo 8 del presente regolamento; 
    b) non abbia riportato condanne definitive per una  pena  pari  o
superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non
colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; 
    c) non sia stato cancellato da un albo professionale  per  motivi
disciplinari. 
  4. Costituisce requisito di onorabilita' ai sensi del  comma  3  la
mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di  prevenzione
personali o reali. 
  5. Le incompatibilita' previste dai commi 3 e 4 si applicano  anche
ai legali rappresentanti e agli  amministratori  delle  societa',  le
quali rivestono la qualita' di socio per finalita' d'investimento  di
una societa' professionale. 
  6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una  situazione  di
incompatibilita', desumibile anche dalle  risultanze  dell'iscrizione
all'albo  o  al  registro  tenuto  presso  l'ordine  o  il   collegio
professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito
disciplinare per la societa' tra  professionisti  e  per  il  singolo
professionista. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per il testo dell'articolo 10 della legge  12  novembre
          2011, n. 183, si veda nelle note alle premesse.