Art. 7 Iscrizione nel registro delle imprese 1. Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia ai fini della verifica dell'incompatibilita' di cui all'articolo 6, la societa' tra professionisti e' iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 2. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di societa' tra professionisti. 3. L'iscrizione e' eseguita secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Si applica l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 2, del citato decreto legislativo n. 96 del 2001: «Art. 16. Disposizioni generali. Comma 1. (Omissis). 2. La societa' tra avvocati e' regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la societa' in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, e' istituita una sezione speciale relativa alle societa' tra professionisti; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia ed e' eseguita secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Commi 3. - 5. (Omissis).». Per i decreti del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, 14 dicembre 1999, n. 558 e per l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si veda nelle note alle premesse.