Art. 10 
 
           Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti 
 
  1. Fatto salvo l'esito della verifica di cui al comma 5,  entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  ovvero
entro 60  giorni  dalla  pubblicazione  dell'elenco  degli  operatori
aerei, l'operatore aereo amministrato dall'Italia invia  al  Comitato
un Piano di monitoraggio predisposto conformemente alle  disposizioni
sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni. 
  2. Il Comitato con  propria  deliberazione  da  emanarsi  entro  30
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
stabilisce i contenuti del Piano di monitoraggio di cui al comma 1  e
le modalita' di trasmissione dello stesso. 
  3. Il Comitato verifica la conformita' del Piano previsto al  comma
1 alle disposizioni sul  monitoraggio  e  sulla  comunicazione  delle
emissioni e, approva il medesimo. 
  4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna il Piano  di
monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3 in  caso  di  modifica
del sistema di  monitoraggio  e,  comunque,  almeno  tre  mesi  prima
dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas  ad  effetto
serra e lo invia al Comitato secondo le modalita' da esso  stabilite.
Il predetto Comitato verifica la  conformita'  del  Piano  aggiornato
alle  disposizioni  sul  monitoraggio  e  sulla  comunicazione  delle
emissioni e, se del caso, approva il medesimo. 
  5. Entro 30 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  il  Comitato  effettua  la  ricognizione   dei   Piani   di
monitoraggio delle emissioni ricevuti ai sensi della deliberazione n.
27/2009, al fine di verificare se, per il periodo compreso tra il  1°
gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio  il
1° gennaio 2013, gli stessi valgono quale Piano  di  monitoraggio  ai
fini di cui ai commi 1, 2, e 3. 
  6. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non  presenta  il
Piano di monitoraggio entro i termini di cui al comma 1, e' tenuto  a
trasmettere il Piano di monitoraggio entro trenta giorni  dalla  data
d'accertamento della violazione di  cui  all'articolo  36,  comma  3.
Decorso inutilmente tale termine, il Comitato procede secondo  quanto
indicato all'articolo 11.