Art. 6 
 
Assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori
                   aerei amministrati dall'Italia 
 
  1. La messa all'asta  della  quantita'  di  quote  determinata  con
decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies,
paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, e'  disciplinata
dal regolamento sulle aste. A tale fine il GSE  svolge  il  ruolo  di
responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in
essere a questo scopo tutte le attivita'  necessarie,  propedeutiche,
connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate  a  consentire
alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse  necessarie  per  il
pagamento  del  Sorvegliante  d'Asta,  in   conformita'   al   citato
regolamento  e  agli  eventuali  indirizzi  e  norme  dei   Ministeri
competenti. 
  2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un  apposito  conto
corrente dedicato 'TransEuropean Automated Real-time Gross Settlement
Express Transfer System' (TARGET2). Il  GSE  trasferisce  i  proventi
delle aste ed i relativi interessi  maturati  su  un  apposito  conto
acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del
tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. 
  3.  Il   Comitato,   ove   necessario,   stabilisce   con   propria
deliberazione le disposizioni attuative del regolamento sulle aste. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sono
stabilite le procedure di versamento all'entrata del  bilancio  dello
Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1
e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa per le
attivita' destinate a  finanziare  iniziative  contro  i  cambiamenti
climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche  per  ridurre
le  emissioni  di  gas  ad  effetto  serra,   per   dare   attuazione
all'articolo  21-bis  della  direttiva   2003/87/CE,   per   favorire
l'adattamento agli effetti dei  cambiamenti  climatici  nella  Unione
europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo,
per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini della  mitigazione  e
dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica
e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni  attraverso  modi  di
trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i  costi  di  gestione
del  sistema  comunitario,  per  finanziare  misure   finalizzate   a
combattere  la  deforestazione,   in   deroga   a   quanto   previsto
all'articolo 2, comma 615, 616 e 617, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per la direttiva 2003/87/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Il  testo  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -  Legge  finanziaria  2008)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2007,  n.
          300, S.O.