Art. 6 Assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia 1. La messa all'asta della quantita' di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, e' disciplinata dal regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere a questo scopo tutte le attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformita' al citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti. 2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato 'TransEuropean Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System' (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. 3. Il Comitato, ove necessario, stabilisce con propria deliberazione le disposizioni attuative del regolamento sulle aste. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1 e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa per le attivita' destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, per dare attuazione all'articolo 21-bis della direttiva 2003/87/CE, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario, per finanziare misure finalizzate a combattere la deforestazione, in deroga a quanto previsto all'articolo 2, comma 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Note all'art. 6: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Il testo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.