Art. 7 Modalita' per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia. 1. L'operatore aereo amministrato dall'Italia, che intende beneficiare delle quote destinate ad essere assegnate a titolo gratuito, presenta domanda al Comitato. La domanda e' corredata dai dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte dall'operatore aereo stesso nell'anno di riferimento, monitorati conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni ed al piano di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro', come approvato dal predetto Comitato, nonche' verificati da un verificatore indipendente ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 35. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, la domanda e' presentata almeno 21 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l'anno di riferimento e' l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce. 2. La domanda di cui al comma 1 e' predisposta conformemente alle modalita' stabilite dal Comitato con propria deliberazione sulla base di linee-guida e di disposizioni di dettaglio della Commissione europea, ove adottate. 3. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande di cui al comma 1 ad esso pervenute almeno 18 mesi prima dell'inizio del periodo a cui tali domande si riferiscono.