Art. 7 
 
Modalita' per  l'assegnazione  delle  quote  di  emissioni  a  titolo
       gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia. 
 
  1.  L'operatore  aereo  amministrato   dall'Italia,   che   intende
beneficiare delle  quote  destinate  ad  essere  assegnate  a  titolo
gratuito, presenta domanda al Comitato. La domanda e'  corredata  dai
dati  relativi  alle  tonnellate-chilometro  per  le   attivita'   di
trasporto aereo elencate all'allegato I svolte  dall'operatore  aereo
stesso  nell'anno  di  riferimento,  monitorati  conformemente   alle
disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione  delle  emissioni
ed al  piano  di  monitoraggio  delle  'tonnellate-chilometro',  come
approvato  dal  predetto   Comitato,   nonche'   verificati   da   un
verificatore indipendente ai sensi di quanto stabilito  dall'articolo
35. Per i periodi successivi a quello che ha  inizio  il  1°  gennaio
2013, la domanda e' presentata almeno 21 mesi prima  dell'inizio  del
periodo a cui la domanda si riferisce  e  l'anno  di  riferimento  e'
l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo a
cui la domanda si riferisce. 
  2. La domanda di cui al comma 1 e' predisposta  conformemente  alle
modalita' stabilite dal Comitato con propria deliberazione sulla base
di linee-guida e  di  disposizioni  di  dettaglio  della  Commissione
europea, ove adottate. 
  3. Per i periodi successivi a quello che ha inizio  il  1°  gennaio
2013, il Comitato trasmette alla Commissione europea  le  domande  di
cui al comma 1 ad esso pervenute almeno 18 mesi prima dell'inizio del
periodo a cui tali domande si riferiscono.